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INTRODUZIONE
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha
disposto la soppressione dell’INPDAI, prevedendo che dal 1° gennaio 2003
“sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni
assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti presso il predetto soppresso Istituto”.
Con circolari n.44 del 26 febbraio 2003 e n.107 del 23
giugno 2003 sono state fornite, tra l’altro, indicazioni per la liquidazione
delle pensioni da erogare a seguito della soppressione del suddetto Istituto.
In tale contesto sono pervenute all’Istituto richieste
di riconoscimento del beneficio previdenziale in oggetto, avanzate dai nuovi
assicurati, iscritti al soppresso INPDAI.
Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, cui è stata sottoposta la questione, si forniscono le
indicazioni per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi sulle pensioni
da liquidare con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2003 nonché per la
ricostituzione di pensioni già liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza l’attribuzione del beneficio stesso.
1-Beneficio di cui all’articolo 13 comma 8 della legge
n. 257/1992 e successive modificazioni
Il beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma
8, della legge n.257/1992, e successive modificazioni, spetta agli iscritti
al soppresso INPDAI, titolari di posizione assicurativa presso tale Istituto
alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano prestato attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto certificata dall’INAIL.
Si rammenta che l’articolo 47 della legge 24 novembre
2003, n.326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n.269,
entrato in vigore il 2 ottobre 2003, e l’articolo 3, comma 132, della legge
24 dicembre 2003, n.350, hanno introdotto nuove disposizioni in materia di
benefici pensionistici previsti per lavoro svolto con esposizione
all’amianto.
In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47, come
previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, con circolari n.195 del 18
dicembre 2003 e n.54 del 19 marzo 2004 sono state fornite indicazioni per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti ai quali
continua ad applicarsi la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n.257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n.271.
Sulla base della richiamata normativa il beneficio
pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione
per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a
pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo, è da
riconoscere ai sopra indicati assicurati, iscritti al soppresso INPDAI,
secondo le istruzioni fornite, in via generale, con le citate circolari.
2-Beneficio di cui all’articolo 13 comma 7 della legge
n. 257/1992 e successive modificazioni
Il beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma
7, della legge n.257/1992 è da riconoscere agli iscritti al soppresso INPDAI,
titolari di posizione assicurativa presso detto Istituto alla data del 31
dicembre 2002, che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL.
Ai fini del riconoscimento del beneficio della
rivalutazione, per il coefficiente di 1,5, dei periodi coperti da
contribuzione obbligatoria per prestazione lavorativa con provata esposizione
all'amianto deve essere prodotta a cura degli interessati l’attestazione
dell’INAIL riguardante l’insorgenza della malattia professionale unitamente
alla certificazione del periodo di esposizione all’amianto rilasciata dallo
stesso Istituto.
3-Riesame delle istanze non accolte
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare le
istanze finora presentate dagli interessati che siano state decise in
difformità con le indicazioni sopra fornite provvedendo a ricostituire i
trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
4-Riserva di chiarimenti per gli iscritti al soppresso
INPDAI titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1°
febbraio 2003
Si fa riserva di chiarimenti in ordine alla eventuale
possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale di cui al citato
articolo 13, legge n.257/1992, in favore di iscritti al soppresso INPDAI
titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° febbraio
2003, in attesa di direttive ministeriali.
5-Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico previsto per lavoro svolto
con esposizione all’amianto è da riconoscere, a domanda, sulle pensioni in
favore di superstiti di titolare di trattamento pensionistico avente
decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi nonché sulle pensioni indirette, in
favore di superstiti di titolare di posizione assicurativa presso il
soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, aventi decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.
6-Oneri
Gli oneri derivanti dai benefici di cui trattasi sono
posti a carico dello Stato.
7-Procedure
Le procedure di liquidazione delle pensioni e la
procedura per la determinazione degli oneri da prepensionamento sono
aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni comprensive dei
benefici pensionistici di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, per le pensioni con decorrenza dal 1°
febbraio 2003 in poi.
I dati dovranno essere acquisiti con le consuete
modalità.
Si riepilogano ad ogni buon fine i codici da utilizzare
per l’attribuzione dei benefici in questione
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Norma
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Attività economica
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Professione individuale
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Codice onere
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Articolo
13 della legge
n.
257/1992
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92
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257
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2001
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Articolo
47 del decreto legge
n.
269/2003
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03
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326
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2005
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Articolo
3, comma 132, della legge n. 350/2003
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03
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350
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2006
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IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
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