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Inps, Circolare
3.9.2010 n. 118
Art. 38 del Decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nuove disposizioni in materia ISE/ISEE. Prima informativa.
1) Banca dati ISE/ISEE
2) Convenzione tra
l’INPS e l’Agenzia delle entrate
3) Recupero
dell’indebito e sanzione
Premessa
L’art. 38 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122,
pubblicata nella G.U. n. 176 del 30/07/2010, introduce e disciplina,
in materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia
delle entrate ed Enti erogatori volto, da un lato, ad evidenziare i
soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e,
dall’altro, a comminare una sanzione per coloro i quali, a
causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della
discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai
fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in
misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.
1) Banca dati ISE/ISEE
Il comma 1 dell’articolo
in oggetto mira a trasformare la banca dati ISEE/ISEE, che contiene
attualmente la situazione reddituale e patrimoniale utile a calcolare
l’ISE/ISEE dei nuclei familiari del soggetto che presenta la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in una banca dati dei
beneficiari delle prestazioni sociali agevolate.
Il comma in esame
dispone, infatti, che gli Enti erogatori di prestazioni sociali
agevolate comunichino all’INPS, nei termini e con le modalità
telematiche previste dall’Istituto sulla base delle direttive
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti
beneficiari delle prestazioni sociali agevolate concesse a seguito di
presentazione della DSU.
Tali dati, inoltre, sono
trasmessi in forma anonima al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all’art. 21 della legge n. 328/00.
2) Convenzione tra l’INPS
e l’Agenzia delle entrate
E’ prevista al
comma 2 la stipula di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia
delle entrate per disciplinare le modalità attuative e le
specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie a
far emergere i soggetti che, a causa del maggior reddito accertato in
via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in
misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.
A tal fine saranno messe
a punto specifiche funzionalità che permetteranno agli Enti
erogatori di evidenziare tali soggetti tra quelli che hanno
beneficiato delle prestazioni sociali agevolate.
3) Recupero dell’indebito
e sanzione.
L’INPS, una volta
ricevuti i dati dei soggetti nei confronti dei quali è stato
effettuato un accertamento definitivo del reddito che risulta
discordante e maggiore rispetto a quello dichiarato nella DSU,
comunica, ai sensi del comma 3, agli Enti erogatori l’esito
degli accertamenti relativi ai soggetti che, sulla base della
comunicazione degli Enti stessi, risultano aver beneficiato della
prestazione sociale agevolata, affinché gli Enti recuperino
l’eventuale vantaggio indebitamente conseguito.
Successivamente, gli Enti
erogatori, previo utilizzo delle funzionalità di cui al punto
2), comunicano all’INPS, ai fini dell’irrogazione della
sanzione da 500 a 5000 euro prevista dal terzo comma, i soggetti che,
in ragione del maggior reddito accertato, risultano aver beneficiato
illegittimamente, in tutto o in parte, delle prestazioni sociali
agevolate.
La sanzione citata è
irrogata dall’INPS avvalendosi dei poteri e delle modalità
vigenti sulla base dei criteri che saranno indicati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
La medesima sanzione
viene applicata anche a coloro per i quali emerga, dallo scambio di
informazioni tra INPS ed Agenzia delle entrate, una discordanza tra
il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, e
sempre limitatamente alle ipotesi in cui il soggetto abbia avuto
illegittimamente accesso, per effetto del minor reddito dichiarato,
alle prestazioni sociali agevolate. Vale per queste fattispecie
l’iter procedurale già evidenziato nei casi di
accertamento definitivo.
Si fa riserva di
ulteriori istruzioni operative non appena saranno concluse tutte le
fasi amministrative previste dalla norma e non appena sarà
opportunamente implementata la relativa procedura.
Il Direttore generale
Nori