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Circolare 15.10.2009 n. 112
Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 –
T.U. maternità/paternità) – Sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.
Sommario
1) Il padre
lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso
in cui la madre casalinga si trovi nell’oggettiva impossibilità
di accudire la prole perché impegnata in altre attività.
2) Disciplina
transitoria.
L’art. 40, lett. C, del d.lgs. 151/2001 (T.U.
maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore
dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui
la madre non sia lavoratrice dipendente”.
In attuazione della citata disposizione, l’Inps,
in varie circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice
non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice
autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona,
imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista)
avente diritto ad un trattamento economico di maternità a
carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non
anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima
ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi,
ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre
(vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il
Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la
ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di
permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile
la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso
in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della
“lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia
“impegnata in attività che la distolgano dalla cura del
neonato”.
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento
giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata
sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 –
all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire
dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro
casalingo.
Il nuovo indirizzo maturato nell’ambito della
giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto
previsto dalla lett. D, dell’art. 40 sopra citato, ai sensi del
quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri
nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente
impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o
gravemente inferma.
L’interpretazione estensiva operata dal
Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore
dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che
nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in
altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre
casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché
impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari,
partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Pertanto, in presenza delle predette condizioni,
opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei
riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno
a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo
anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs.
151/2001).
Analogamente a quanto avviene in caso di madre
lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga,
il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal
giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno
successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per
legge).
In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs.
151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite
con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche
nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può
fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Tenuto conto del limite temporale entro il quale è
possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs.
151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del
bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al
paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri
fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece,
recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.
Qualora, invece, il padre dipendente avesse già
fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri,
il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle
retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre
che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.
Alle medesime condizioni, il padre lavoratore
dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i
riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro
l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad
altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà
chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del
titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il
trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi
giornalieri.
La domanda del padre, corredata della necessaria
documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al
datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare
109/2000 (punto 2) entro l’anno di prescrizione, decorrente dal
giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza.
Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei
riposi in parola è dovuta un’indennità pari
all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi.
L’indennità è anticipata dal
datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i
contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D”
D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti
ai riposi medesimi.
Per la regolarizzazione di eventuali periodi
pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno
rettificate le denunce Emens già trasmesse.
Il Direttore Generale Vicario
Nori