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Il decreto legge n. 223 del 4
luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto
2006 e pubblicato in data 11 agosto 2006 sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n.
86, affronta nel titolo III, tra le misure in materia di contrasto
all’evasione ed elusione fiscale e recupero della base imponibile,
all’articolo 36 bis ( misura per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei posti di lavoro ) alcuni fenomeni che
interessano direttamente l’attività del personale ispettivo dell’Istituto,
nell’ambito della lotta al lavoro nero ed al recupero contributivo.
L’articolo 36 bis, contenuto
nella legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione e quindi, qualora non sia stata
stabilita una data diversa nel corpo della legge, ha efficacia dal 12 agosto
’06. Non essendo, fra l’altro, prevista una norma transitoria che
regoli la successione delle disposizioni nel tempo, si ritiene che per le
situazioni non definite o compiute, quindi ancora in atto al 12 agosto 2006,
data di entrata in vigore della legge di conversione, la regolamentazione
applicabile è quella contenuta nell’art. 36 bis in discorso.
Per le irregolarità indicate nel provvedimento in esame, punite con sanzioni
amministrative, si applicano i principi contenuti nella legge n. 689/81 e
successive modifiche ed integrazioni.
In linea generale, salvo disposizione contraria indicata nella legge
stessa, le violazioni costituenti illeciti amministrativi possono essere
rilevate e contestate dagli organi ispettivi degli Enti preposti ai controlli
fiscali, contributive e del lavoro.
- Provvedimento di sospensione cantiere edile.( art. 36-bis,
comma 1)
Il primo comma dell’articolo 36-bis,
assegna al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale la competenza ad adottare provvedimenti di “sospensione dei cantieri
edili” tutte le volte che i predetti ispettori riscontrino direttamente,
ovvero a seguito di segnalazione da parte dell’INPS o dell’INAIL, la presenza
nel cantiere di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero, in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9
del D. Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.
Per l’individuazione dell’ambito applicativo della disposizione in
esame per “ambito dei cantieri edili“ il riferimento è alle imprese svolgenti
le attività indicate nell’allegato I del D.Lgs n. 494/96, ossia sia aziende
inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, sia come
imprese non edili che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
Per l’individuazione del
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria si rimanda al successivo punto 4.
La segnalazione, conseguente ad
accertamenti effettuati da ispettori dell’INPS, dell’esistenza di fatti che
possono determinare la sospensione del cantiere edile, deve essere trasmessa
sollecitamente, anche in via telematica, con una specifica nota sottoscritta
dall’ispettore direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio, considerato che la competenza all’assunzione del
provvedimento di sospensione del cantiere, dove sono occupati lavoratori non
registrati ovvero rilevate le predette violazioni, appartiene esclusivamente
al personale ispettivo della Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro.
La disposizione legislativa fa
riferimento alla reiterazione della violazione, cioè alla ripetizione per una
seconda volta o anche più volte non necessariamente in uno stesso
tratto temporale.
Si ritiene che la segnalazione
debba essere effettuata sempre e comunque anche se la violazione non risulti
reiterata, in quanto la verifica dell’esistenza o meno della reiterazione
delle violazioni è di esclusiva competenza del personale ispettivo del
Ministero del Lavoro, che, fra l’altro, può essere in possesso per altre vie
anche di informazioni non a conoscenza dell’ispettore dell’INPS.
- Documento di riconoscimento per il personale
occupato nei cantieri edili ( art. 36 bis, commi 3,4 e 5)
A decorrere dal 1° ottobre 2006
è previsto che il datore di lavoro edile, come sopra individuato, munisca il
proprio personale occupato nel cantiere di una apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, di qualsivoglia formato, contenente
le generalità complete del lavoratore e la denominazione del datore di
lavoro, documento che i lavoratori sono tenuti ad esporre. Analoga
esposizione è fatta carico ai lavoratori autonomi che devono, a proprie
spese, munirsi della tessera di riconoscimento.
Dal predetto obbligo
dell’esposizione della tessera di riconoscimento sono esclusi i datori di
lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, a condizione però che in un apposito
registro da tenersi sul posto di lavoro (registro preventivamente vidimato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale competente
per territorio) annotino gli estremi identificativi di tutto il personale,
sia autonomo che subordinato, comunque giornalmente occupato nel cantiere.
La violazione sia dell’obbligo
di esposizione della tessera di riconoscimento, che dell’annotazione nel
registro giornaliero degli estremi identificativi dei lavoratori occupati
giornalmente nel cantiere, sia la mancata tenuta sul posto di lavoro del
registro stesso è punita con la sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per
ciascun lavoratore occupato.
Anche il lavoratore che non
espone la tessera di riconoscimento, ancorché munito del documento, è punito
con la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300.
Le due sopradette sanzioni
amministrative non sono diffidali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
n. 124/2004.
- Assunzioni in edilizia.( art. 36 bis, comma 6).
Innovando le precedenti
disposizioni legislative, il termine, entro cui il datore di lavoro
dell’edilizia, inquadrato ovvero inquadrabile come edile ai fini
previdenziali ( c.s.c. 1./4.13.XX), deve comunicare l’assunzione di un
lavoratore, con documentazione di data certa, è anticipato al giorno
precedente a quello della instaurazione del rapporto stesso.
La violazione dell’obbligo della
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro è punita con
la sanzione amministrativa pari ad una somma da € 100 ad € 500.
- Lavoratori in nero ( art. 36 bis, comma 7)
Le innovazioni introdotte dal
comma sette sono sia in relazione ai soggetti non registrati, sia all’Ente
competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa .
“Il datore di lavoro che impiega
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste
dalla normativa in vigore, è altresì punito con la sanzione amministrativa da
€ 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo”.
La sanzione si aggiunge ad ogni
ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di
manodopera irregolare.
La formulazione dell’art. 36 bis
si differenzia dalla precedente di cui al comma 3 del decreto legge 22
febbraio 2002, n.12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002,
n.73 per “l’impiego di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria”.
In altri termini mentre prima
dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis i lavoratori in nero erano soltanto i
lavoratori subordinati, dopo il 12 agosto sono da considerare lavoratori in
nero anche i parasubordinati, nonché gli autonomi, sconosciuti agli
istituti previdenziali.
Infatti l’indicazione di cui
all’art. 36 bis di “lavoratori non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria” diversificandosi dalla precedente norma sopra
richiamata (“lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatorie “) porta alla conclusione che
lavoratore in nero è il soggetto ( subordinato, parasubordinato,
autonomo) che:
·
non è registrato nei libri paga e matricola regolamentari,
·
è anche sconosciuto come lavoratore della ditta ai competenti Servizi
per l’Impiego a seguito di omessa comunicazione di denuncia di
assunzione, denuncia che si può considerare quale documentazione obbligatoria,
di data certa da cui si può trarre l’indicazione della effettiva esistenza
del rapporto di lavoro e della esatta data di assunzione del lavoratore.
Per lo stesso principio è da
considerare altresì lavoratore in nero anche l’autonomo che presta attività
lavorativa nel cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio e ai
relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.
La competenza alla irrogazione
della sanzione amministrativa non appartiene più all’Agenzia delle Entrate
(che applicava la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento
dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il
periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione),
ma dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/2006 la
competenza fa capo alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente.
Ne consegue che l’Ispettore
dell’INPS, che rileverà la condotta punibile con la sanzione in discorso,
dovrà procedere alla trasmissione alla Direzione provinciale del Lavoro
competente per territorio del verbale di accertamento, accompagnata da una
esauriente nota illustrativa.
In linea generale resta fermo
comunque il principio che la constatazione e la conseguente contestazione
della violazione compete agli organi preposti ai controlli in materia
fiscale, contributiva e del lavoro.
Per quanto attiene ai profili
contributivi il settimo comma stabilisce altresì che l’importo delle sanzioni
civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore c.d. in nero non può essere inferiore a euro 3000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa e non è
diffidabile ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.124/2004.
Considerato che la sanzione
civile nell’importo minimo di 3000 € è riferita all’omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, la disposizione è
applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per il pagamento
dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in
corso al momento dell’accertamento e non prima della scadenza del predetto
termine.
Inoltre ciascun ente, titolare
dei contributi dovuti, è competente a ricevere la “sanzione civile” come
sopra individuata in considerazione del fatto che i termini di scadenza per
il versamento dei contributi previsto dall’art. 116, comma 8 e seguenti della
legge n. 388/2000 sono messi in relazione al termine previsto per ciascuno
dei predetti Enti
Pertanto la verifica del calcolo
delle sanzioni civili come formulate sopra dovrà essere effettuata
dall’ispettore individualmente per ciascun lavoratore in nero e
verificata con l’effettivo importo delle sanzioni dovute per l’evasione
contributiva contestata.
Qualora l’ispettore di
vigilanza, effettuati i conteggi per ciascun lavoratore interessato, rilevi
che l’importo delle sanzioni civili per omesso versamento sia inferiore a
euro 3000, deve addebitare tale importo facendo esplicito riferimento al comma
7 dell’art. 36 bis del d.l. 223/2006, convertito in legge n.248/2006:
- Riduzioni contributive alle imprese edili ( comma ottavo).
Sono confermate le agevolazioni
contributive, gli sgravi per il Mezzogiorno e le riduzioni per le
fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese edili, previste dai commi
2 e 3 dell’articolo 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 264, convertito con
modificazioni nella legge n.341/1995, con esclusione dei datori di lavoro che
abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione della
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tale
esclusione dai benefici sopra indicati si estende per la durata di cinque
anni dalla pronuncia della sentenza
- Proroga del termine di prescrizione dei contributi ex art.2,
c.26 della legge n.335/1995 (comma 11).
Il termine prescrizionale dei
contributi di pertinenza della gestione di cui all’art. 2, c. 26 della legge
n.335/95 ( c.d. parasubordinati) relativo all’anno 1996 è prorogato al
31.12.2007.
Il Direttore Generale
Crecco
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