INPDAP
Direzione Centrale
Previdenza
Nota Divulgativa
11.6.2010 Prot. 7627/2010
D.L. 31 maggio 2010, n.
78 – Articolo 12 - Interventi
in materia previdenziale
Nel
Supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta ufficiale n. 125 del 31
maggio 2010 è stato pubblicato, entrando in vigore in pari
data, il decreto legge riportato in oggetto il quale, all’articolo
12, apporta alcune modifiche in materia previdenziale. In attesa
della conversione in legge e della conseguente Circolare che
l’Istituto emanerà al riguardo, si ritiene utile fornire
le prime informazioni in merito alle novità introdotte in
materia previdenziale dal suddetto decreto.
1.
Disposizioni in materia pensionistica
Un
primo intervento riguarda l’introduzione, ai commi 1 e 2
dell’articolo in oggetto, di un’unica finestra mobile per
l’accesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età
per gli uomini e l’età di cui all’articolo 22-ter
comma 1 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni con legge
102/2009, per le donne) che di anzianità di cui all’articolo
1, comma 6, della legge 243/2004, prevedendo il diritto alla
decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei
requisiti previsti per il lavoratori dipendenti. La nuova
disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai
soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al
pensionamento a decorrere dall’anno 2011; di conseguenza, nei
confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e
anagrafici (ovvero l’anzianità contributiva pari ad
almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di
vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare
applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste
rispettivamente dall’articolo 6, lettera c) della legge
243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell’anno
successivo alla maturazione dei requisiti) e dall’articolo 1,
comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di
accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti). Nei
confronti del personale del comparto scuola sono confermate le
disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n.
449/1997. Si evidenzia che il legislatore, nell’individuare i
destinatari del nuovo regime di decorrenze, ha espressamente
richiamato per le pensioni di vecchiaia il requisito anagrafico dei
65 anni per gli uomini e quello di cui all’articolo 22-ter,
comma 1, della legge 102/2009 per le donne mentre per i pensionamenti
di anzianità ha rinviato all’articolo 1, comma 6, della
legge n. 243/2004. Di conseguenza, il personale per il quale sono
previsti, per le pensioni di vecchiaia, requisiti anagrafici diversi
da quelli citati ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di
anzianità, le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i,
mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in
presenza di requisiti maturati dal 2011.
Si
rappresenta, inoltre, che per specifiche categorie di personale
(quali, ad esempio, magistrati o professori universitari) sussiste la
possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di
vecchiaia con limiti di età superiori a 65 anni, fermo
restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga
dal compimento del sessantacinquesimo anno di età il relativo
trattamento pensionistico è determinato in base alle
disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia (art. 10, comma
1, Dlgs n. 165/1997). Di conseguenza, solo in tale ultima ipotesi
(pensionamento di vecchiaia al compimento del 65° anno di età)
e in presenza di requisiti maturati a partire dal 2011, trovano
applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso al
pensionamento di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto
legge in esame. Un’ulteriore novità è introdotta
dal comma 3 dell’articolo in oggetto che sostituisce l’articolo
5, comma 3, D.lgs. n. 42/2006, modificando il regime delle decorrenze
dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione; in
particolare in luogo della decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in
regime di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino
i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere
dall’anno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo
trattamento ha luogo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti. Nulla è innovato, in regime di
totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai
superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del
dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).
Il comma 4 dell’articolo 12 in oggetto introduce delle deroghe
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo il
mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in
vigore del D.L. 78/2010. In particolare, le previgenti disposizioni
continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori
dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con
detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i
soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo
di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro,
sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL. Il
medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiungimento di limite di età.
Ulteriori
fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono
disciplinate nel successivo comma 5 e riguardano, nei limiti del
numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011:
a) i
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i
lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i
lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 6621.
A
norma del successivo comma 6, l’Inps provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che si
trovino nelle suddette condizioni e che intendano avvalersi, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze
previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto n. 78/2010. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione,
il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande
di pensionamento finalizzate ad usufruire del previgente regime di
decorrenze.
2.
Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio
I
commi da 7 a 9 dell’articolo 12 in esame, prevedono una
revisione dell’istituto dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, nel pubblico impiego. In particolare, si prevede
che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto: a) in un unico
importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente
pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se
l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro
ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è
pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari
all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro,
in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il
secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo
importo annuale è pari all'ammontare residuo. Rimane
confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il
riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo
importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi
dal riconoscimento del primo importo annuale. In merito al posticipo
già vigente, si rammenta che nelle ipotesi di cessazione dal
servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o
per collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio, per decesso e per
infermità, l’Inpdap provvede alla liquidazione della
prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di
lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra
indicata il termine di liquidazione è ricompreso tra il 181°
e il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
La
nuova disciplina in materia di posticipo dell’erogazione dei
trattamenti di fine servizio non si applica alle prestazioni
derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età
entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni derivanti
dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima
del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame;
di conseguenza ultima data utile per usufruire delle previgenti
disposizioni è il 30 maggio 2010) a condizione che la
cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Ancorché
i contratti o accordi non prevedano, nella generalità dei
casi, l’obbligo di accoglimento delle domande, il comma 9
dell’articolo in esame prevede espressamente l’applicazione
delle previgenti disposizioni in materia di liquidazione dei
trattamenti di fine servizio nei confronti dei soggetti le cui
domande risultino accolte formalmente da parte del datore di lavoro
entro il 30 maggio 2010.
Il
comma 10 testualmente recita “Con effetto sulle anzianità
contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i
lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, in riferimento alle predette anzianità
contributive non è già regolato in base a quanto
previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per
cento”. Considerato che la citata disposizione non ha effetti
immediati, le relative istruzioni applicative verranno diramate dopo
la conversione in legge del decreto in oggetto. Nel far riserva di
fornire ogni eventuale ulteriore informazione su argomenti non
esplicitamente trattati nella presente nota in merito alla
disposizione di legge in esame, si rende necessario rappresentare che
la riduzione del trattamento economico di cui all’articolo 9,
comma 2, primo periodo, non opera ai fini pensionistici e
previdenziali.
Il
Dirigente Generale
(Dr.
Costanzo Gala)
Note
alla circolare
In
materia l’Istituto ha emanato le seguenti disposizioni:
Personale
iscritto all’Inpdap che usufruisce dell’indennità
di mobilità
-
circolare n. 9 del 11 maggio 2009;
-
nota operativa n. 19 del 22 dicembre 2009:
Personale
delle aziende di credito ammesso a fruire degli assegni straordinari
per il sostegno al reddito:
-
circolare n. 12 del 27 febbraio 2004;
-
nota operativa n. 15 del 14 marzo 2005;
Personale
dell’ex ETI iscritto al fondo per il sostegno al reddito:
-
informativa n. 42 del 1° ottobre 2003;
-
Informativa n. 43 del 6 ottobre 2003;
-
Informativa n. 14 del 27 ottobre 2003;
-
Nota operativa n. 29 del 25 ottobre 2006; Nota operativa n. 13 del 6
marzo 2007;
-
Nota operativa n. 57 del 11 novembre 2009.
Per
tutte le categorie di iscritti sopra individuate si confronti anche
la circolare n. 7 del 13 maggio 2008 in materia di nuove disposizioni
in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.