INPDAP
Nota Operativa 7/10/2009 n. 50
Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n.78 – Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. -
Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici.
L’articolo 22 – ter della legge
richiamata in oggetto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010
per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto
ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello
previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto
2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le
destinatarie di un sistema contributivo).
In particolare le disposizioni in esame, che per
esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già
richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per
l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al
pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un
anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un
ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento
dell’età di 65 anni.
Per un’immediata visualizzazione dei nuovi
requisiti, si riporta la seguente tabella: Anno Età anagrafica
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Anno
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Età anagrafica richiesta
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2010
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61
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2012
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62
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2014
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63
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2016
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64
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2018 e oltre
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65
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L’innalzamento graduale del limite di età
opera anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità
ed in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento
organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito per
la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia.
Per espressa previsione normativa continuano a
trovare applicazione sia le disposizioni vigenti relative a specifici
ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati
(es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) che
quelle relative al personale femminile delle forze armate, compresa
l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza,
delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, che rimane ancorato al compimento a 60 anni
(art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
In virtù dell’ultimo periodo del già
citato art. 22 – ter, le lavoratrici che abbiano maturato entro
il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della presente diposizione ai fini del diritto
all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia,
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
previgente normativa e possono richiedere all’ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto.
Al riguardo, si precisa che detta certificazione non
è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore
meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili
a pensione.
Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala