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INPDAP

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - UFFICIO I

Gestione del rapporto contributivo e contenzioso

Nota Operativa 23 dicembre 2009 n. 20

Incentivo per la stabilizzazione lavoratori LSU ex art. 78, comma 6, L. n. 388/2000

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione in merito all’individuazione del limite temporale relativo alla concessione agli Enti iscritti dell’incentivo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, previsto per le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili effettuate, ai sensi dell’articolo 78, comma 6, della legge n. 388/2000

(Finanziaria 2001).

A tal proposito, si rappresenta che la questione è stata posta all’attenzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale, con nota del 22 dicembre 2009, prot. 14/0026700, ha chiarito che l’articolo 78, comma 6, della legge n. 388/2000, per effetto di successive disposizioni normative - articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 108/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2002 ed articolo 50, comma 5, delle legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) – ha previsto la suddetta misura limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003.

Tale la nota di chiarimento ministeriale, nell’ipotesi di istruttorie a tutt’oggi pendenti, le Sedi provinciali INPDAP sono conseguentemente tenute a rigettare le richieste di erogazioni del beneficio di cui trattasi per stabilizzazioni avvenute a decorrere dall’anno 2004.

In caso di liquidazioni già effettuate, in tutto o in parte, riferite a tali anni, le medesime Sedi devono procedere a richiedere agli Enti interessati la ripetizione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 del codice civile.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Stefano Ugo Quaranta)

F.to QUARANTA

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