INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
- UFFICIO I
Gestione del rapporto
contributivo e contenzioso
Nota Operativa 23
dicembre 2009 n. 20
Incentivo per la
stabilizzazione lavoratori LSU ex art. 78, comma 6, L. n. 388/2000
Si fa
riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione in
merito all’individuazione del limite temporale relativo alla
concessione agli Enti iscritti dell’incentivo di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, previsto per le stabilizzazioni dei lavoratori
socialmente utili effettuate, ai sensi dell’articolo 78, comma
6, della legge n. 388/2000
(Finanziaria
2001).
A tal
proposito, si rappresenta che la questione è stata posta
all’attenzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, il quale, con nota del 22 dicembre 2009, prot.
14/0026700, ha chiarito che l’articolo 78, comma 6, della legge
n. 388/2000, per effetto di successive disposizioni normative -
articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 108/2002, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 172/2002 ed articolo 50, comma 5,
delle legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) – ha previsto
la suddetta misura limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003.
Tale
la nota di chiarimento ministeriale, nell’ipotesi di
istruttorie a tutt’oggi pendenti, le Sedi provinciali INPDAP
sono conseguentemente tenute a rigettare le richieste di erogazioni
del beneficio di cui trattasi per stabilizzazioni avvenute a
decorrere dall’anno 2004.
In
caso di liquidazioni già effettuate, in tutto o in parte,
riferite a tali anni, le medesime Sedi devono procedere a richiedere
agli Enti interessati la ripetizione delle somme indebitamente
percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell’art.
1282 del codice civile.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Stefano Ugo Quaranta)
F.to QUARANTA