INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
- UFFICIO I
Gestione del rapporto -
contributivo e contenzioso
Roma, Nota operativa 22
dicembre 2009 n. 19
Enti pubblici
privatizzati – Ricongiunzione in INPDAP della contribuzione
figurativa per i lavoratori posti in CIG e CIGS.
1. Premessa
L’articolo 5, comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, prevede alla lettera b),
l’esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento
dell’iscrizione alle Casse Pensioni, oggi confluite in INPDAP,
per i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate
che transitano a società
private per effetto di
norme di legge, di regolamento o convenzione, le quali attribuiscono
alle stesse società le funzioni già esercitate dai
predetti enti pubblici ed aziende.
L’opzione per il
mantenimento del rapporto previdenziale già esistente, una
volta esercitata nei previsti termini di legge, è irrevocabile
e non più esercitabile in occasione di successivi e funzionali
trasferimenti d’azienda.
Le nascenti S.p.A.
qualora siano a partecipazione azionaria privata o mista, hanno
l’obbligo di versare all’INPS la contribuzione per le
assicurazioni c.d. minori, quali, ad esempio, per la disoccupazione,
la mobilità ed, in particolare, per i fini che qui rilevano,
per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIG e
CIGS). Ciò in virtù della loro appartenenza al settore
industriale, al fine di garantire, in un regime di libero mercato, la
tutela più ampia possibile ai lavoratori esposti al rischio
d’impresa e all’instabilità del rapporto di lavoro
(cfr. per inciso, che le stesse S.p.A., se a partecipazione azionaria
interamente pubblica sono, invece, esonerate dal versamento delle
contribuzioni CIG e CIGS in applicazione dell’articolo 3 del
decreto legislativo n. 869 del 12 agosto 1947).
In ragione del predetto
obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione,
dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha
diritto a percepire, così come il restante personale iscritto
ad INPS, l’integrazione salariale di cui alla cassa
integrazione guadagni, per i relativi periodi di attivazione.
Tale riconoscimento, sul
quale a più riprese si è positivamente espresso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in sede di
Conferenza dei servizi con gli Enti previdenziali interessati (cfr.
INPS ed INPDAP), si aggiunge a quello riguardante il diritto
all’indennità di mobilità, per la quale già
sono state fornite da questo Istituto disposizioni circa la
valorizzazione in sede pensionistica dei relativi periodi di
percezione, sulla base delle intese raggiunte in sede ministeriale.
Difatti, l’INPS,
con circolare n. 86 del 26 aprile 2002, e successivamente l’INPDAP,
con circolare n. 9 del 11 maggio 2009, hanno riconosciuto per i
lavoratori di cui trattasi, ma limitatamente ai soli periodi di
mobilità, il diritto all’accredito figurativo in INPS e
la valutazione in INPDAP, ai fini del trattamento di quiescenza,
degli stessi periodi, in applicazione della procedura prevista
dall’art. 6 della legge n. 29/1979. Ciò nell’intento
di garantire l’unicità della posizione previdenziale dei
lavoratori in INPDAP, in aderenza all’attuale evoluzione della
legislazione previdenziale, la quale, attraverso il coordinamento
delle norme vigenti (cfr. in particolare, la legge 2 aprile 1958, n.
322, la legge n. 274/1991, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184), si pone come obiettivo la continuità del rapporto
assicurativo e la salvaguardia dello stesso nelle forme
pensionistiche del settore pubblico.
Tanto premesso, nel
rispetto degli impegni assunti e confermati da ultimo in sede di
Conferenza di servizi del 24 marzo 2009, la tutela accordata da
questa Gestione per i periodi di mobilità si intende estesa
anche ai periodi di CIG e CIGS.
Giova precisare, al
riguardo, che la normativa riferita all’INPDAP non prevede, a
favore dei lavoratori iscritti, un accredito figurativo dei
contributi riferito a periodi di mobilità o di cassa
integrazione. Tale riconoscimento è invece previsto dall’INPS
per gli iscritti, con onere a carico della gestione prestazioni
temporanee di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88.
2. Diritto all’accredito
figurativo presso l’INPS dei periodi di cassa integrazione.
Loro valutabilità in INPDAP.
Nell’intento di
dare attuazione alle direttive ministeriali, si rappresenta, quindi,
che i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione
prevista dal già citato art. 5 della legge n. 274/1991, posti
in cassa integrazione da un’azienda ex-municipalizzata
trasformata in S.p.A. e percettori dei relativi
trattamenti di sostegno
al reddito a carico dell’INPS, hanno diritto, presso la stessa
Gestione, per i periodi di CIG e CIGS usufruiti, alla contribuzione
figurativa per l’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Tale accredito avviene
d’ufficio, prescindendo da una preesistente posizione
assicurativa nell’A.G.O. e dal requisito contributivo IVS e
senza alcuna domanda da parte del lavoratore, sulla base della
previsione di cui all’articolo 7, comma 9, della legge 12
luglio 1991, n. 223, secondo la quale i periodi di godimento della
cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria ed in
deroga, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura
della pensione.
In analogia a quanto già
previsto per i periodi di mobilità, al fine della tutela dei
periodi di CIG e CIGS, la contribuzione figurativa va ricongiunta
d’ufficio presso questa Gestione secondo la procedura prevista
dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, al fine di
erogare un unico trattamento pensionistico.
Più dettagliate
indicazioni in merito al trasferimento dei contributi figurativi
verranno fornite non appena le relative modalità operative
verranno concordate con l’INPS.
Per tutto quanto detto
nelle premesse, le indicazioni sopra fornite, relative alla
valutabilità in INPDAP – tramite ricongiunzione –
della contribuzione figurativa a seguito di periodi di CIG e CIGS
sono da estendersi anche a quella che deriva dai c.d. contratti di
solidarietà – sia di tipo difensivo che espansivo - di
cui alla legge istitutiva del 19 dicembre 1984, n. 863, e successiva
legge di integrazione n. 236/1993.
3. Modalità di
liquidazione del trattamento pensionistico.
Nei confronti del
personale individuato in oggetto, la Sede territoriale o provinciale
dell’Inpdap, ricevuta la domanda volta al riconoscimento di un
trattamento pensionistico, dovrà prioritariamente verificare
la sussistenza dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti
dalla normativa vigente all’atto dell’istanza; a tal fine
andrà considerato utile anche il periodo di accredito
figurativo inerente il periodo di CIG o CIGS, da certificare con
apposita autodichiarazione da parte dell’interessato.
Verificata la sussistenza
dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la Sede Inpdap è
tenuta ad effettuare l’apposita istruttoria all’Inps per
l’acquisizione degli elementi necessari alla definizione della
ricongiunzione ex art. 6 legge n. 29/1979 nonché, nel caso in
cui l’interessato continui a
percepire l’assegno
per cassa integrazione o l’integrazione salariale per cassa
integrazione, comunicare allo stesso Istituto il perfezionamento del
diritto a pensione e la data di decorrenza del relativo trattamento
secondo le disposizioni normative vigenti.
Per procedere alla
liquidazione della pensione occorre tenere presente quanto segue:
- per la quota A) viene
presa in considerazione la retribuzione contributiva annua alla data
di collocamento in cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria
così come certificata nella posizione assicurativa
dell’iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in
relazione alla Cassa d’iscrizione dell’interessato
(senza, pertanto, l’importo dell’assegno d’integrazione
salariale relativo alla CIG o CIGS).
La retribuzione deve
essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione
utilizzando le allegate tabelle, in vigore nel regime generale INPS,
in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.
Esempio: Imponibile anno
2007 (anno di collocamento in mobilità); decorrenza pensione
anno 2009: coefficiente di rivalutazione 1,0323.
Nell’esempio
considerato la retribuzione rivalutata sarà data dal prodotto
tra l’imponibile per l’anno 2007 e il coefficiente di
rivalutazione relativo all’anno di decorrenza della pensione
(2009) pari a 1,0323.
- per la quota B) viene
presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo
di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione,
rivalutate secondo le modalità indicate dall’articolo 7
del decreto legislativo n. 503/1992, comprensive degli emolumenti
accessori dal 1° gennaio 1996, tenendo presente che per i periodi
di percezione della dell’indennità di CIG o CIGS andrà
considerata la stessa retribuzione percepita all’atto del
collocamento in cassa integrazione.
Qualora l’iscritto,
successivamente al collocamento in cassa integrazione guadagni sia
ordinaria che straordinaria, continui a prestare attività
lavorativa con obbligo di iscrizione all’INPDAP, all’atto
della definitiva cessazione, la pensione verrà liquidata
secondo le regole generali tenendo presente che, qualora il periodo
inerente la CIG o CIGS ricada nel c.d. periodo di riferimento, per la
determinazione della quota B) di pensione andrà presa in
considerazione la stessa retribuzione percepita all’atto del
collocamento in cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria.
La presente nota
operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale
Previdenza.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Stefano Ugo
QUARANTA)
(f.to Stefano Quaranta)