INPDAP
Direzione Centrale
Previdenza
Nota Operativa 5.3.2010
n. 10
CCNL Comparto
personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quadriennio normativo 2006 – 2009. Biennio economico 2006 –
2007.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2009 è stato
pubblicato il contratto collettivo relativo al personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo
2006 – 2009 e per il biennio economico 2006 – 2007,
sottoscritto in data 31 luglio 2009. Il contratto si applica a tutti
i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con
esclusione dei dirigenti. Al personale del comparto, soggetto a
mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione
organizzativa dell’amministrazione, o di processi di
privatizzazione, il contratto si applica sino al definitivo
inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente. I
relativi effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione.
Classificazione
del personale - Art.6
A
decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, il
sistema classificatorio del personale è articolato, secondo la
tabella di cui all’allegato 1, in due categorie funzionali:
Categoria A – professionale specialistica (ex Area terza) che
si riferisce alle attività di elevato contenuto tecnico -
gestionale e specialistico; Categoria B – di supporto (ex Aree
prima e seconda) che si riferisce alle attività di supporto,
tecnico - operative, amministrative ed istruttorie. All’interno
di ogni categoria sono collocati i diversi profili professionali.
Trattamento
economico - Art. 22
Gli
stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 13 aprile 2006, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella tabella A del contratto (All. 2) ed alle scadenze ivi
previste. Tali incrementi devono intendersi comprensivi della
indennità di vacanza contrattuale. Gli importi annui degli
stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze
stabilite dalla tabella B (All.3). Restano confermati i valori
dell’indennità di posizione di cui all’art.28,
comma1, del CCNL 2002-2005 (da un minimo di € 5000,00 ad un
massimo di € 9000,00 annui lordi per tredici mensilità).
Tale indennità è utile per il calcolo della quota B) di
pensione ai sensi dell’art.13, lettera b) del Dlgs. n.
503/1992. La valutazione annuale positiva dell’incarico svolto
comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione, variabile
dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione
integrativa. Tale maggiorazione (retribuzione di risultato) è
utile esclusivamente per il calcolo della quota B di pensione di cui
all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/1992.
Orario
di lavoro - Art.13 e Art.28
Ai
sensi dell’art. 13 del contratto in oggetto, l’orario
ordinario di lavoro del personale dipendente di ruolo della
Presidenza del Consiglio è di 38 ore settimanali. Di
conseguenza, una quota delle risorse del fondo Unico di Presidenza di
cui all’art.83, comma 6, terzo alinea, del CCNL del 17 maggio
2004 già destinata alla corresponsione dei compensi accessori,
viene stabilizzata, a decorrere dall’entrata in vigore del
contratto collettivo integrativo quadriennale sottoscritto in
attuazione del presente CCNL, nel trattamento economico fondamentale,
che viene rideterminato secondo gli importi indicati nella tabella C
(All. 4). Tale conglobamento nel trattamento economico fondamentale
non si applica nei confronti del personale “di prestito”
(in assegnazione temporanea).
Effetti
dei nuovi stipendi - Art. 23
Le
misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art.64,
comma 4 (codice disciplinare) ed all’art.67, comma 7 del CCNL
del 17 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese le
ritenute in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di
riscatto.
I
benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art.22
(stipendi tabellari)sono corrisposti integralmente e alle scadenze e
negli importi previsti al personale cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006/2007.
Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità
di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta
confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art.78 del CCNL del
17 maggio 2004 e cioè che il conglobamento sullo stipendio
tabellare dell’indennità integrativa speciale non
modifica le modalità di determinazione della base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all’art.2, comma10, della legge 8 agosto 1995 n.335.
Conseguentemente, nella base pensionabile, sull’importo dello
stipendio corrispondente all’IIS conglobata decorrere
dall’1/1/2003 non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di
cui all’art.15 della legge 29 aprile 1976, n.177.
Indennità
di presidenza - Art. 24
L’indennità
di presidenza (istituita ai sensi dell’art. 85 del CCNL
2002/2005 dal 1° gennaio 2002, è corrisposta per 12
mensilità ed ha assorbito l’indennità di
amministrazione prevista dai CC.CC.NN.LL. del 16/2/1999 e del
21/2/2001 di cui ha conservato le caratteristiche) viene
rideterminata, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto
collettivo integrativo quadriennale sottoscritto in attuazione del
presente CCNL, secondo gli importi di cui alla tabella D del
contratto (All. 5). L’incremento di detta indennità
avviene utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di
Presidenza di cui all’art. 83, comma 6, terzo alinea del CCNL
del 17 maggio 2004, già destinata alla corresponsione dei
compensi accessori. Detto incremento non riguarda il personale di
prestito proveniente dal comparto ministeri . Tale indennità
concorre alla determinazione della quota B di pensione di cui
all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/92. L’art. 24,
secondo comma, del contratto in oggetto dispone che la maggiorazione
derivante dall’incremento degli importi dell’indennità
di presidenza concorre “al calcolo dell’indennità
di buonuscita nel rispetto del sistema pro – rata”.
Poiché, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del DPR
n. 1032/73, “l’indennità (di buonuscita) è
pari a tanti dodicesimi della base contributiva …. quanti sono
gli anni di servizio computabili. Per la determinazione della base
contributiva … si considera l’ultimo stipendio o
l’ultima paga o retribuzione integralmente percepite”,
questa Direzione ritiene non applicabile la norma contrattuale perché
in contrasto con quanto previsto dalla legge ed ha formulato
specifica richiesta di parere ai Ministeri vigilanti. Nell’attesa
della risposta, ai fini della buonuscita, l’indennità di
presidenza deve essere considerata nei limiti della quota già
fissata dal precedente contratto.
**************
La
retribuzione annua lorda da prendersi a base per la liquidazione del
TFR ricomprende le seguenti voci:
trattamento
economico tabellare; - retribuzione individuale di anzianità
comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale ex art.
9 DPR 44/90 ed ex art. 47 DPR 266/1987; - tredicesima mensilità;
- assegni ad personam – ove spettanti – sia non
riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in
godimento all’atto della cessazione dal servizio; - indennità
di presidenza (per dodici mensilità);
indennità
di posizione di cui all’art. 28, comma 1, del CCNL 2002 - 2005
(da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 9.000,00
annui lordi per 13 mensilità). Ai fini dell’indennità
di buonuscita sono invece utili solo le seguenti voci retributive: -
stipendio tabellare (per 13 mensilità); - RIA comprensiva
della maggiorazione per esperienza professionale (per 13 mensilità);
- indennità di presidenza (per dodici mensilità).
Il
Dirigente Generale
Dott.
Costanzo Gala