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Direzione Centrale Previdenza

Nota Operativa 5.3.2010 n. 10

CCNL Comparto personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quadriennio normativo 2006 – 2009. Biennio economico 2006 – 2007.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2009 è stato pubblicato il contratto collettivo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e per il biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 31 luglio 2009. Il contratto si applica a tutti i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con esclusione dei dirigenti. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, o di processi di privatizzazione, il contratto si applica sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente. I relativi effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.

Classificazione del personale - Art.6

A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, il sistema classificatorio del personale è articolato, secondo la tabella di cui all’allegato 1, in due categorie funzionali: Categoria A – professionale specialistica (ex Area terza) che si riferisce alle attività di elevato contenuto tecnico - gestionale e specialistico; Categoria B – di supporto (ex Aree prima e seconda) che si riferisce alle attività di supporto, tecnico - operative, amministrative ed istruttorie. All’interno di ogni categoria sono collocati i diversi profili professionali.

Trattamento economico - Art. 22

Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 13 aprile 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A del contratto (All. 2) ed alle scadenze ivi previste. Tali incrementi devono intendersi comprensivi della indennità di vacanza contrattuale. Gli importi annui degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla tabella B (All.3). Restano confermati i valori dell’indennità di posizione di cui all’art.28, comma1, del CCNL 2002-2005 (da un minimo di € 5000,00 ad un massimo di € 9000,00 annui lordi per tredici mensilità). Tale indennità è utile per il calcolo della quota B) di pensione ai sensi dell’art.13, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992. La valutazione annuale positiva dell’incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione, variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Tale maggiorazione (retribuzione di risultato) è utile esclusivamente per il calcolo della quota B di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/1992.

Orario di lavoro - Art.13 e Art.28

Ai sensi dell’art. 13 del contratto in oggetto, l’orario ordinario di lavoro del personale dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio è di 38 ore settimanali. Di conseguenza, una quota delle risorse del fondo Unico di Presidenza di cui all’art.83, comma 6, terzo alinea, del CCNL del 17 maggio 2004 già destinata alla corresponsione dei compensi accessori, viene stabilizzata, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale sottoscritto in attuazione del presente CCNL, nel trattamento economico fondamentale, che viene rideterminato secondo gli importi indicati nella tabella C (All. 4). Tale conglobamento nel trattamento economico fondamentale non si applica nei confronti del personale “di prestito” (in assegnazione temporanea).

Effetti dei nuovi stipendi - Art. 23

Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art.64, comma 4 (codice disciplinare) ed all’art.67, comma 7 del CCNL del 17 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art.22 (stipendi tabellari)sono corrisposti integralmente e alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006/2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art.78 del CCNL del 17 maggio 2004 e cioè che il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma10, della legge 8 agosto 1995 n.335. Conseguentemente, nella base pensionabile, sull’importo dello stipendio corrispondente all’IIS conglobata decorrere dall’1/1/2003 non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge 29 aprile 1976, n.177.

Indennità di presidenza - Art. 24

L’indennità di presidenza (istituita ai sensi dell’art. 85 del CCNL 2002/2005 dal 1° gennaio 2002, è corrisposta per 12 mensilità ed ha assorbito l’indennità di amministrazione prevista dai CC.CC.NN.LL. del 16/2/1999 e del 21/2/2001 di cui ha conservato le caratteristiche) viene rideterminata, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale sottoscritto in attuazione del presente CCNL, secondo gli importi di cui alla tabella D del contratto (All. 5). L’incremento di detta indennità avviene utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza di cui all’art. 83, comma 6, terzo alinea del CCNL del 17 maggio 2004, già destinata alla corresponsione dei compensi accessori. Detto incremento non riguarda il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri . Tale indennità concorre alla determinazione della quota B di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/92. L’art. 24, secondo comma, del contratto in oggetto dispone che la maggiorazione derivante dall’incremento degli importi dell’indennità di presidenza concorre “al calcolo dell’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema pro – rata”. Poiché, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del DPR n. 1032/73, “l’indennità (di buonuscita) è pari a tanti dodicesimi della base contributiva …. quanti sono gli anni di servizio computabili. Per la determinazione della base contributiva … si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepite”, questa Direzione ritiene non applicabile la norma contrattuale perché in contrasto con quanto previsto dalla legge ed ha formulato specifica richiesta di parere ai Ministeri vigilanti. Nell’attesa della risposta, ai fini della buonuscita, l’indennità di presidenza deve essere considerata nei limiti della quota già fissata dal precedente contratto.

**************

La retribuzione annua lorda da prendersi a base per la liquidazione del TFR ricomprende le seguenti voci:

  • trattamento economico tabellare; - retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale ex art. 9 DPR 44/90 ed ex art. 47 DPR 266/1987; - tredicesima mensilità; - assegni ad personam – ove spettanti – sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; - indennità di presidenza (per dodici mensilità);

  • indennità di posizione di cui all’art. 28, comma 1, del CCNL 2002 - 2005 (da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 9.000,00 annui lordi per 13 mensilità). Ai fini dell’indennità di buonuscita sono invece utili solo le seguenti voci retributive: - stipendio tabellare (per 13 mensilità); - RIA comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale (per 13 mensilità); - indennità di presidenza (per dodici mensilità).

Il Dirigente Generale

Dott. Costanzo Gala

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