INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Nota divulgativa 3/8/2010 Prot. n.10560
Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio
2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 –
Interventi in materia previdenziale
Nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta
ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è stata pubblicata la
legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78. Per espressa previsione contenuta nel
testo, la legge in esame entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In attesa di
emanare una specifica Circolare sulla materia si ritiene opportuno
indicare le novità maggiormente rilevanti introdotte
dall’articolo 12, integrando quelle già fornite con nota
divulgativa n. 7627 dell’11 giugno 2010.
Decorrenze dei trattamenti pensionistici
derivanti da totalizzazione (comma 3)
La nuova formulazione del comma in esame specifica
che la prevista finestra mobile di 18 mesi trova applicazione solo
per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di
totalizzazione, dal 1° gennaio 2011; resta, pertanto, inalterato
il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da
totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il
31 dicembre 2010.
Deroghe al pagamento in forma rateale dei
trattamenti di fine servizio e di ogni altra indennità
equipollente corrisposta una tantum (comma 9)
Il testo originario del decreto è stato
modificato eliminando la parola “accolte”.
Conseguentemente chi ha presentato la domanda di dimissioni dal
servizio entro il 30 maggio 2010 avrà diritto a ricevere il
pagamento di dette prestazioni in un’unica soluzione, nei
termini e secondo le modalità vigenti in materia, sempreché
la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.
E’ stato altresì specificato che la domanda di
cessazione deve considerarsi irrevocabile non solo in caso di
accoglimento della stessa ma anche nell’ipotesi di semplice
presa d’atto da parte dell’amministrazione/ente datore di
lavoro.
Adeguamento dei requisiti d’accesso al
sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma
12-bis e ter)
Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal
2015, dei requisiti di accesso al sistema pensionistico che devono
essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche
conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e
delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli
andamenti demografici mentre il successivo comma 12-ter individua la
relativa procedura di aggiornamento. Gli adeguamenti di cui sopra
saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella Circolare
saranno approfondite le citate disposizioni.
Elevazione dell’età pensionabile
delle donne iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (comma 12-sexies)
A decorrere dall’anno 2012 il requisito
anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del
trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste
dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato
a 65 anni. Per espressa previsione normativa: “Restano ferme la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici
ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati,
nonché le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165”. Nel caso in cui le
lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e
anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il
diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della
decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in
relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti
requisiti e in particolare: al 31/12/2009, se maturato il requisito
anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo
minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha
decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la
finestra di accesso prevista; al 31/12/2010, se maturato il requisito
anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo
minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo
le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall’articolo
1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007; al 31/12/2011, se
maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento
pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall’articolo
12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla
data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. Finestra mobile).
Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui
il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente,
ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la
pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente,
ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti
contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di
anzianità.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una
lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere
dal 1° aprile 2012, ma qualora la stessa abbia già
maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di
contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può
avvenire già dal 1° luglio 2011.
Modifica all’art. 1 della legge 7
febbraio 1979, n. 29
Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1°
luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, comma
1, della legge n. 29/1979 le disposizioni di cui all’articolo
2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. L’onere a carico dei
richiedenti è determinato in base ai criteri fissati
dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997. Le nuove
disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio
2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze
presentate antecedentemente a tale data.
Modifica all’art. 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29
Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo
4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità
di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di
cui all’articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si
applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati
in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande
presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore
della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi
dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato
in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di
presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le
tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).
Abrogazione delle disposizioni inerenti la
costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps
Con il comma 12-undecies viene abrogata la legge 2
aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione
assicurativa presso l’Inps, nonché le ulteriori
disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione
all’ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge n.
1646/1962 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse
pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del DPR n.
1092/1973 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa
per i dipendenti civili e militari dello Stato; articolo 21, comma 4
e articolo 40, comma 3 della legge n. 958/1986 per i militari in
servizio di leva o leva prolungata). L’abrogazione
dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa
presso l’Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei
dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio
del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo
Istituto, sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge
in esame (31 luglio 2010) dato che per detti iscritti la costituzione
della posizione assicurativa opera d’ufficio mentre, per gli
iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente
previsto dall’art. 38, ultimo capoverso, della legge n.
1646/1962, che prevede la costituzione della posizione assicurativa
esclusivamente a domanda, essa non opera solo per coloro che prima
dell’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122
abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto . Di
conseguenza, non può essere più effettuata la
costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per gli
iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di
entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse
pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano,
entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda. Si fa,
comunque, riserva di fornire ulteriori indicazioni con la Circolare
che sarà prossimamente emanata.
Il Dirigente Generale
(Dr. Costanzo Gala)