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INPDAP

Direzione Centrale Previdenza

Nota divulgativa 3/8/2010 Prot. n.10560

Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Interventi in materia previdenziale

Nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è stata pubblicata la legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Per espressa previsione contenuta nel testo, la legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In attesa di emanare una specifica Circolare sulla materia si ritiene opportuno indicare le novità maggiormente rilevanti introdotte dall’articolo 12, integrando quelle già fornite con nota divulgativa n. 7627 dell’11 giugno 2010.

Decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (comma 3)

La nuova formulazione del comma in esame specifica che la prevista finestra mobile di 18 mesi trova applicazione solo per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011; resta, pertanto, inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.

Deroghe al pagamento in forma rateale dei trattamenti di fine servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum (comma 9)

Il testo originario del decreto è stato modificato eliminando la parola “accolte”. Conseguentemente chi ha presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30 maggio 2010 avrà diritto a ricevere il pagamento di dette prestazioni in un’unica soluzione, nei termini e secondo le modalità vigenti in materia, sempreché la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. E’ stato altresì specificato che la domanda di cessazione deve considerarsi irrevocabile non solo in caso di accoglimento della stessa ma anche nell’ipotesi di semplice presa d’atto da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro.

Adeguamento dei requisiti d’accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 12-bis e ter)

Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal 2015, dei requisiti di accesso al sistema pensionistico che devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici mentre il successivo comma 12-ter individua la relativa procedura di aggiornamento. Gli adeguamenti di cui sopra saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella Circolare saranno approfondite le citate disposizioni.

Elevazione dell’età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies)

A decorrere dall’anno 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni. Per espressa previsione normativa: “Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”. Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare: al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista; al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007; al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. Finestra mobile).

Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.

Modifica all’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 29/1979 le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997. Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data.

Modifica all’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).

Abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps

Con il comma 12-undecies viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all’ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge n. 1646/1962 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del DPR n. 1092/1973 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti civili e militari dello Stato; articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3 della legge n. 958/1986 per i militari in servizio di leva o leva prolungata). L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge in esame (31 luglio 2010) dato che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall’art. 38, ultimo capoverso, della legge n. 1646/1962, che prevede la costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera solo per coloro che prima dell’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto . Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda. Si fa, comunque, riserva di fornire ulteriori indicazioni con la Circolare che sarà prossimamente emanata.

Il Dirigente Generale

(Dr. Costanzo Gala)

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