INPDAP
Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I Normativa
Pubblica
Nota Operativa 13.7.2010 n. 37
Valutazione ai fini pensionistici dei corsi
abilitanti del personale della scuola
Con lo nota operativa n. 11 del 18 marzo c.a. Sono
state impartite istruzioni in merito alla valorizzazione ai fini
pensionistici dei corsi necessari per l’ammissione in servizio
del personale delle amministrazioni pubbliche.
Fermo restando quanto riportato nella suddetta nota
e tenuto conto delle peculiarità proprie del comparto scuola,
con lo presente si intendono fornire specifici chiarimenti in merito
ai corsi in oggetto.
Nei confronti del personale in esame, come è
noto, la materia è disciplinata dall’articolo 13 del DPR
n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997; in
applicazione di dette disposizioni è consentita la facoltà
di riscatto di:
- diplomi di cui
all’articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario,
di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora
non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; la medesima legge
ha altresì stabilito che siano le Università a
provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in
indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione
all’insegnamento;
- periodi di iscrizione
al albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come
condizione necessaria per l’ammissione in servizio;
- periodi di pratica
necessari per il conseguimento dell’abilitazione professionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000,
nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato
disposto dell’articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e
dell’articolo 2 del Dlgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità
di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di
specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di
livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o
titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia
richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo
svolgimento di determinate funzioni.
In relazione a quanto sopra, per l’ammissione
a riscatto, in sede pensionistica, dei corsi del personale della
Scuola è necessario individuarne la relativa tipologia e in
particolare:
- i corsi biennali svolti
dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari,
possono essere riscattati ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs n.
184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo
di abilitazione conseguito sia
o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal
dipendente;
- i corsi speciali
annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta
formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4
giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede
pensionistica, in virtù dell’ampliamento della facoltà
di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza
della Corte Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà
di riscatto di detti corsi è riservata al personale della
scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in
quanto il relativo titolo conseguito è necessario per
l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al
conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo
indeterminato.
Ai fini del calcolo dell’onere, nei casi di
applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di
cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’art. 13
della legge 12 agosto l962, n.1338 e s.m.i.; per il calcolo
dell’onere dei periodi da riscattare con il sistema
contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’art.2,
comma 5, del D.Lgs n.184/1997.
Per completezza di esposizione, si rappresenta che
non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di
abilitazione all’insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in
quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all’art.13
del DPR n. l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs.
n.184/97 e non rientrano nell’ambito di applicazione della più
volte citata sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.
Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala