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INPDAP

Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I Normativa Pubblica

Nota Operativa 13.7.2010 n. 37

Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della scuola

Con lo nota operativa n. 11 del 18 marzo c.a. Sono state impartite istruzioni in merito alla valorizzazione ai fini pensionistici dei corsi necessari per l’ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche.

Fermo restando quanto riportato nella suddetta nota e tenuto conto delle peculiarità proprie del comparto scuola, con lo presente si intendono fornire specifici chiarimenti in merito ai corsi in oggetto.

Nei confronti del personale in esame, come è noto, la materia è disciplinata dall’articolo 13 del DPR n. 1092/1973 così come ridefinito dal Dlgs n. 184/1997; in applicazione di dette disposizioni è consentita la facoltà di riscatto di:

- diplomi di cui all’articolo 1 della legge n. 341/1990 (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca), anche qualora non siano titoli prescritti per il posto ricoperto; la medesima legge ha altresì stabilito che siano le Università a provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento;

- periodi di iscrizione al albi professionali, ove tale periodo sia stato richiesto come condizione necessaria per l’ammissione in servizio;

- periodi di pratica necessari per il conseguimento dell’abilitazione professionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n.52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare la parziale incostituzionalità del combinato disposto dell’articolo 13, primo comma, del DPR n.1092/73 e dell’articolo 2 del Dlgs. n.184/97, ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

In relazione a quanto sopra, per l’ammissione a riscatto, in sede pensionistica, dei corsi del personale della Scuola è necessario individuarne la relativa tipologia e in particolare:

- i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi universitari, possono essere riscattati ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 e quindi indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia

o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;

- i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, possono essere valorizzati, in sede pensionistica, in virtù dell’ampliamento della facoltà di riscatto di diplomi, titoli e corsi sancito dalla citato sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000; di conseguenza la facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto in tempo indeterminato, in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.

Ai fini del calcolo dell’onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si utilizzano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto l962, n.1338 e s.m.i.; per il calcolo dell’onere dei periodi da riscattare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’art.2, comma 5, del D.Lgs n.184/1997.

Per completezza di esposizione, si rappresenta che non possono essere valorizzati ai fini pensionistici i corsi di abilitazione all’insegnamento antecedenti ai corsi SSIS, in quanto non compresi tra le fattispecie riscattabili di cui all’art.13 del DPR n. l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e non rientrano nell’ambito di applicazione della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.

Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala

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