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INPDAP

Direzione Centrale Entrate – Ufficio I

Gestione del rapporto contributivo e contenzioso

Circolare 29.12.2009 n. 27

Art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Con Circolare n. 5 del 4 marzo 2009 sono state fornite indicazioni in merito ai riflessi contributivi sul trattamento di quiescenza e previdenza in caso di esonero dal servizio, a seguito di conforme preventivo assenso da parte dei Ministeri Vigilanti.

Sull’argomento è opportuno precisare che la circ. n.10/08 del 20.10.08 del Ministero della Funzione Pubblica, concernente l’esonero dal servizio di cui alla disposizione richiamata in oggetto, a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti, effettuate in sede di registrazione in data 22.12.08, è stata modificata nel punto relativo al trattamento accessorio.

Pertanto, a parziale rettifica, si riporta di seguito il testo integrale, attualizzato, della circolare n. 5 con le modifiche evidenziate in neretto corsivo.

“Come è noto, l’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il nuovo istituto dell’esonero dal servizio.

In coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi contributivi e dei trattamenti di quiescenza

e di previdenza derivanti dall’attuazione della disposizione de qua.

Si rammenta in tale sede che il primo comma dello stesso articolo prevede un esonero volontario dal servizio per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale facoltà di sospensione delle prestazioni lavorative, che può essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa esclusivamente al personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico dello Stato, Unioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e CNIPA). Come inoltre disposto dall’ultimo periodo del primo capoverso l’istituto dell’esonero non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.

L’istanza di esonero, che non è revocabile, deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno. Ciascuna amministrazione datrice di lavoro ha la facoltà di accogliere o meno la richiesta in base alle proprie esigenze funzionali, dando comunque priorità, in caso di assenso, al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali è prevista una riduzione di organico.

Durante il periodo di esonero al dipendente spetta (cfr. comma 3 dell’art.72) un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Tuttavia, nell’intento di incentivare l’esonero dal servizio per l’espletamento di attività di volontariato, il legislatore ha previsto che il trattamento economico durante il periodo di esonero viene elevato al 70%, ove il dipendente documenti di svolgere tali attività presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.

Tale la disposizione introdotta, gli adempimenti contributivi a carico delle Amministrazioni interessate devono garantire la valutabilità dell’istituto dell’esonero ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, in conformità al comma 4 dell’articolo 72, che testualmente dispone:

“All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio”.

Si precisa, quindi, che l’obbligo a carico delle amministrazioni e degli enti al versamento dei contributi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per a quella a carico del dipendente, deve essere adempiuto:

• ai fini del trattamento pensionistico;

• ai fini del trattamento di fine servizio;

• a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, qualora il dipendente risulti iscritto all’atto del collocamento in esonero;

• a favore dell’assicurazione sociale vita, qualora il dipendente risulti iscritto all’atto del collocamento in esonero.

Individuati gli oneri contributivi, gli stessi devono essere quantificati sulla retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella spettante al lavoratore nell’ipotesi di permanenza in servizio.

Si riportano di seguito le componenti della retribuzione virtuale da considerare quale base imponibile contributiva ai fini pensionistici:

• trattamento fondamentale (di natura variabile): corrispondente alla retribuzione percepita dal dipendente all’atto del collocamento in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengano nei periodi successivi al collocamento medesimo;

• trattamento accessorio (di natura fissa): pari agli importi calcolati per la determinazione del trattamento economico temporaneo da attribuire per tutto il periodo di esonero. Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle di cui il dipendente risulta titolare al momento in cui lo stesso viene collocato nella nuova posizione (si fa riferimento alla decorrenza del collocamento) calcolate pro quota, ivi comprese le componenti legate alla produttività ed ai risultati, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa).

Per quanto attiene al TFS (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e al TFR, la quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

Nell’ambito degli adempimenti contributivi si precisa che quelli riferiti ai fini della compilazione della D.M.A. non subiscono alcuna modificazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Giuseppina SANTIAPICHI )

(f.to Giuseppina Santiapichi)

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