INPDAP
Direzione Centrale Entrate
– Ufficio I
Gestione del rapporto
contributivo e contenzioso
Circolare 29.12.2009 n.
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Art. 72 del Decreto
Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133.
Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Con
Circolare n. 5 del 4 marzo 2009 sono state fornite indicazioni in
merito ai riflessi contributivi sul trattamento di quiescenza e
previdenza in caso di esonero dal servizio, a seguito di conforme
preventivo assenso da parte dei Ministeri Vigilanti.
Sull’argomento
è opportuno precisare che la circ. n.10/08 del 20.10.08 del
Ministero della Funzione Pubblica, concernente l’esonero dal
servizio di cui alla disposizione richiamata in oggetto, a seguito
delle osservazioni della Corte dei Conti, effettuate in sede di
registrazione in data 22.12.08, è stata modificata nel punto
relativo al trattamento accessorio.
Pertanto,
a parziale rettifica, si riporta di seguito il testo integrale,
attualizzato, della circolare n. 5 con le modifiche evidenziate in
neretto corsivo.
“Come
è noto, l’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133,
nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente
prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il nuovo istituto
dell’esonero dal servizio.
In
coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si
ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi
contributivi e dei trattamenti di quiescenza
e di
previdenza derivanti dall’attuazione della disposizione de qua.
Si
rammenta in tale sede che il primo comma dello stesso articolo
prevede un esonero volontario dal servizio per i dipendenti pubblici
nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale
facoltà di sospensione delle prestazioni lavorative, che può
essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa
esclusivamente al personale in servizio presso le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non
economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca
nonché gli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
(Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e
Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana,
Istituto Poligrafico dello Stato, Unioni delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al
volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e CNIPA). Come
inoltre disposto dall’ultimo periodo del primo capoverso
l’istituto dell’esonero non trova applicazione nei
confronti del personale della scuola.
L’istanza
di esonero, che non è revocabile, deve essere presentata
improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno. Ciascuna
amministrazione datrice di lavoro ha la facoltà di accogliere
o meno la richiesta in base alle proprie esigenze funzionali, dando
comunque priorità, in caso di assenso, al personale
interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a
qualifiche per le quali è prevista una riduzione di organico.
Durante
il periodo di esonero al dipendente spetta (cfr. comma 3 dell’art.72)
un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione. Tuttavia,
nell’intento di incentivare l’esonero dal servizio per
l’espletamento di attività di volontariato, il
legislatore ha previsto che il trattamento economico durante il
periodo di esonero viene elevato al 70%, ove il dipendente documenti
di svolgere tali attività presso Onlus, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri
soggetti da individuare con un successivo decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
Tale
la disposizione introdotta, gli adempimenti contributivi a carico
delle Amministrazioni interessate devono garantire la valutabilità
dell’istituto dell’esonero ai fini del trattamento
pensionistico e previdenziale, in conformità al comma 4
dell’articolo 72, che testualmente dispone:
“All’atto
del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il
dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che
sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio”.
Si
precisa, quindi, che l’obbligo a carico delle amministrazioni e
degli enti al versamento dei contributi, sia per la quota a carico
del datore di lavoro che per a quella a carico del dipendente, deve
essere adempiuto:
•
ai fini del trattamento pensionistico;
•
ai fini del trattamento di fine servizio;
•
a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali, qualora il dipendente risulti iscritto all’atto del
collocamento in esonero;
•
a favore dell’assicurazione sociale vita, qualora il dipendente
risulti iscritto all’atto del collocamento in esonero.
Individuati
gli oneri contributivi, gli stessi devono essere quantificati sulla
retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella
spettante al lavoratore nell’ipotesi di permanenza in servizio.
Si
riportano di seguito le componenti della retribuzione virtuale da
considerare quale base imponibile contributiva ai fini pensionistici:
•
trattamento fondamentale (di natura variabile): corrispondente alla
retribuzione percepita dal dipendente all’atto del collocamento
in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei
miglioramenti retributivi che intervengano nei periodi successivi al
collocamento medesimo;
•
trattamento accessorio (di natura fissa): pari agli importi calcolati
per la determinazione del trattamento economico temporaneo da
attribuire per tutto il periodo di esonero. Le voci di retribuzione
accessoria da considerare sono quelle di cui il dipendente risulta
titolare al momento in cui lo stesso viene collocato nella nuova
posizione (si fa riferimento alla decorrenza del collocamento)
calcolate pro quota, ivi comprese le componenti legate alla
produttività ed ai risultati, con esclusione di quelle
direttamente collegate alla prestazione lavorativa).
Per
quanto attiene al TFS (indennità di buonuscita e indennità
premio di servizio) e al TFR, la quantificazione degli oneri
contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale utile
ai fini delle citate prestazioni.
Nell’ambito
degli adempimenti contributivi si precisa che quelli riferiti ai fini
della compilazione della D.M.A. non subiscono alcuna modificazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Giuseppina
SANTIAPICHI )
(f.to Giuseppina
Santiapichi)