INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
Subentro nella gestione delle attività
pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano.
Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche
ai fini dell’indennità di buonuscita.
1. Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1°
gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti
delle Amministrazioni statali.
Nell’intesa tra il Ministero Difesa e
I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1°
gennaio 2010, l’Istituto assuma le competenze in tema di
liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l’indennità
una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all’Inps
per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti
dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale
militare dell’Esercito che viene collocato direttamente nella
posizione di ―riserva‖ o ―congedo assoluto‖
(ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per
infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza
dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei
trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di
ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell’Inpdap la
definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini
pensionistici (riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate
dalla medesima data del 1° gennaio 2010.
Restano a carico dell’Amministrazione Difesa,
oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che
transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze
relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti
pensionistici riferiti al personale collocato in riserva
anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei
provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate
anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime
istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e
pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri
istituti giuridici connessi.
Per una consultazione più agevole, ai fini
della presente circolare per
• Testo unico‖
si intende il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092:
• Quota A‖ si fa
rifermento alla quota che concorre alla determinazione della pensione
di cui all’articolo 13, lettera a) del Dlgs 30 dicembre 1992,
n. 503;
• Quota
B‖ si intende la quota che concorre alla determinazione della
pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del Dlgs 30
dicembre 1992, n. 503;
2. Acquisizione dei
dati utili ai fini delle prestazioni In via preliminare, si
rappresenta che per tutti gli iscritti all’Inpdap ogni
procedimento relativo ad una prestazione pensionistica è
avviato a domanda.
Per la liquidazione delle pensioni del personale
collocato in riserva a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché
per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni
pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale
data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate,
dall’amministrazione datrice di lavoro, alla Sede Inpdap
territorialmente competente in base alla provincia in cui è
ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o
ha prestato l’ultimo servizio.
Al riguardo, si fa presente che la gestione delle
attività istruttorie relative ai trattamenti di pensione
normale ordinaria del personale dell’Esercito conseguente alle
cessazioni dal servizio a domanda, per riforma, decesso(con
esclusione – quindi – di quello appartenente alla
categoria dell’ausiliaria) è di competenza del Comando
Logistico dell’Esercito – Centro Amministrativo
dell’Esercito – Via Sforza, 17– ROMA.
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi
presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, il Comando
Logistico dell’Esercito (C.A.E.I.), competente a fornire tutti
gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del
relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il
software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le
istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34,
10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte del suddetto
Comando avviene in via informatica esclusivamente tramite e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
Il medesimo Comando deve, inoltre, inviare alla Sede
Inpdap competente il modello cartaceo (certificazione pensionistica),
debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di
riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo
e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della
prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o
dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che
diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il
dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può
avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale
della direzione provinciale di riferimento mediante invio di
documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici
dovrà avvenire almeno tre mesi prima dalla cessazione dal
servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra
stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è
possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es.
cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività
di servizio).
In merito alla pensione di privilegio, il Ministero
della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della
Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL)
individua, per ogni singola Forza Armata (Arma dei Carabinieri,
Esercito, Marina e Aeronautica), gli enti competenti alla gestione
della fase istruttoria e disciplina le relative attività. Per
il personale dell’Esercito gli enti di riferimento per la fase
istruttoria sono individuati, al momento, negli enti in cui
l’interessato ha da ultimo prestato servizio (da indicare nella
domanda di pensione di privilegio), salva ulteriore specificazione
che il Ministero della Difesa si è riservato di far prevenire.
3. Trattamento
pensionistico
Il personale militare dell’Esercito è
destinatario di specifici istituti giuridici che disciplinano il
complesso e variegato trattamento economico di quiescenza .
Ai fini pensionistici, i militari sono destinatari
delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili
dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme
speciali.
Si rende opportuno precisare che nei confronti del
personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui
alla legge 23 agosto 2004, n. 243 né quelle di cui alla
successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il
trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla
normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di
anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato
dal D.lgs. n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il
diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n.
449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d.
Finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici
requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia
nonché la decorrenza immediata degli stessi.
Si rappresenta che la gestione dei trattamenti
pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni
applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in
merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La
trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti
privilegio avverrà a cura degli enti di ultimo servizio, salvo
ulteriore comunicazione come specificato nel paragrafo precedente.
3.1 Requisiti per
il diritto alla pensione di vecchiaia
Il personale dell’Esercito è distinto
nelle seguenti posizioni giuridiche di stato: Ufficiali (Legge
113/54), Sottufficiali (legge 599/54), Truppa (12.05.1995 nr. 196) e
Volontari in SPE (servizio permanente effettivo) o in ferma o
rafferma (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) . Nelle differenti posizioni di
stato vigono diversi gradi gerarchici.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma
1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età
per la cessazione dal servizio, fissandoli al 60° anno di età,
qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.
I limiti di età degli Ufficiali
dell’Esercito, a partire dal 1° gennaio 2008 in poi, sono
individuati nella tabella riassuntiva sotto riportata.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che
acquisisce il grado di Generale o Ammiraglio, rimane in servizio fino
al compimento del mandato biennale.
I limiti di età del personale Sottufficiale,
per effetto degli artt. 2 e 7 del D.lgs. N 165/97, sono pari a 60
anni di età a partire dal 1/1/2008 .
Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi
per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva,
ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre
1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del
personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni inerenti
il trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1,
primo periodo, del D.lgs. n. 503/92 e s.m.i.
Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo
contributivo, sono confermati i requisiti previsti dall’articolo
1, comma 20, della legge n.335/1995.
3.2 Requisiti per
il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un
sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione
dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo
59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che
l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le
pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti
sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva
pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età
anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma
2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il
diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì,
al raggiungimento della massima anzianità contributiva
prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a
53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante
al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del
Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia
maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile
è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per
gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre
il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece,
era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di
età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della
riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista
dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato
disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della
legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima
anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza,
l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per
cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione
dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando
l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
3.2.1 Decorrenza
delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo
le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n.
165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi
previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di
accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge
n. 335/1995 e dalla legge n. 449 del 1997.
Al riguardo si rende necessario specificare che
rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli
conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni.
Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il
31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è
immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il
requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data
di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel
corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle
decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla
legge n. 449/1997.
3.3 Requisiti per
il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal
servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio
ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una
anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui
dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base
all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è
costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti
derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in
base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato
giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un
periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al
pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale
Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In
tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico
coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo
assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà
al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione
degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto
previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo
29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che
nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga
collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa
(due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è
collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza,
qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità
(almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente,
ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta
a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha
riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun
ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche
nei confronti del personale in esame trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal
servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa
di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella
che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età
previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del
60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia
destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini
del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità
è richiesto il possesso di un’anzianità
contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio
precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
3.4 Maggiorazione
dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997
stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei
periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque
previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di
particolari attività lavorative non possono eccedere
complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio
eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono
riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente
aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le
disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di
servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al
personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21
del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di
navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di
confine;
• articolo 17 legge n.
187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino
al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione
è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del
Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n.
838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e
particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è
liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio
di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto
che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di
calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini
del diritto mentre ai fini della misura queste incidono
esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il
31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di
servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi
ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità
contributiva necessari per l’accesso alla pensione di
vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione
corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella
A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato
abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età
inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio
nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili
(riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di
servizio comunque prestato.
3.5 Valorizzazione
diploma di laurea
Si fa presente, inoltre, che nei confronti degli
Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale
prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente
effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si
computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto
titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni
particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo
8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare
durante la sospensione dall’impiego è computato in
ragione della metà ai fini del diritto e della misura del
trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo
trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi
retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del
personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento
pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile
relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del
D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di
cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti
tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
• Stipendio basato sul
sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1°
gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l’indennità integrativa speciale, gli scatti di
qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già
valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente
e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a
quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali
qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n.
748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi
biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima
classe.
• Quote mensili di cui
all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti
al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al
personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello
dirigenziale;
• assegno pensionabile
per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i
sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto
dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di
accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un
parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla
differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e
quello spettante nel nuovo parametro);
• retribuzione
individuale di anzianità;
• eventuali scatti
attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
• assegno
funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
• indennità
operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle
maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;
• assegno di
valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a
decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori
delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23
dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento della funzione pubblica — è volto a
realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di
tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa
armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
• S.I.P. (speciale
indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 –
comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli
nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito,
della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario
Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della
Difesa).
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della
legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed
integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano
applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno
personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli
eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione,
pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di
valorizzazione.
Si rappresenta che il personale dell’Esercito
beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi
della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre,
l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi
trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3),
imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo
spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica
dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a
quanto specificato nel paragrafo 8).
L’articolo 18 della citata legge 78/1983,
disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità
operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per
reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo
venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a
riferimento l’indennità di impiego operativo di base
maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle
suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità
e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate
nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale
dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente
all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione
di detta indennità operativa per ogni anno di servizio
prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7
della legge 78/83.
L’indennità operativa di base
comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come
retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del
18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la
quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di
riferimento.
Qualora l’interessato venga restituito al
servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle
suddette particolari indennità ma, ferma restando
l’attribuzione dell’indennità operativa con le
modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e
s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖,
in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del
D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo
5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato
dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità
di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e
continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione
della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel
periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento
spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n.
255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello
stipendio dell’indennità integrativa speciale non
modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2,
del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di
calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base
pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la
maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della
legge n.177/1976, relativamente all’ indennità
integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio
parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica
rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1°
gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed
ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed
alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare e civile.
Tale indennità è ripartita per tredici
mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto
disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui
all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai
Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle
Forze Armate, è attribuita l’indennità di
posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997,
suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e
dell’incarico rivestito.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell’art.
1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è
consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso,
quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e
successive modifiche, nonché all’indennità
pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli
Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere
Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali
dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito
dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla
nomina ad ufficiale.
Gli effetti giuridici ed economici della presente
disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del
3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il
comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre,
l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il
quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non
ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti
previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio
senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina
ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a
decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente
al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.
5. Maggiorazione
base pensionabile
In virtù dell’articolo 4 del D.lgs.
n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici
in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai
sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile
incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento
di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo
contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico
applicabile all’interessato.
5.1 Liquidazione
con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti,
ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d.
―parametrato‖, sull’importo relativo alla
retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale
assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo
con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano
sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo
relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge
n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono
corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”,
l’importo corrispondente al beneficio – rapportato
all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato
all’atto della cessazione dal servizio – deve essere
aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate
senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare
la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione
della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in ―quote‖
introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che
al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità
contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento
della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere
considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è
assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti
periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è
stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per
cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la
tabella A) di cui al D.lgs. n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la
maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo
pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in
relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la
qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi
aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le
modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della
relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento
del limite di età anagrafica prevista per la qualifica
rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento
pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della
relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs.
n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare
della ritenuta mensile che il numero delle rate.
5.2 Liquidazione
con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1°
gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene
trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello
stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò,
naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà
di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge
n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata
determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun
anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità
contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del
sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati
secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo
pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti
periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali
spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi
si riferiscono.
6. Indennità
d’impiego operativo
L’emolumento in parola concorre nella
determinazione della quota A di pensione senza la maggiorazione del
18% per cento della base pensionabile.
E’ possibile effettuare il cumulo
dell’indennità d’impiego operativo e
dell’indennità di volo o aeronavigazione fino al limite
dell’80% del maggiore importo di quest’ultima indennità,
riferito alla misura vigente all’atto della cessazione.
7. Indennità
di aeronavigazione e di volo
Ai sensi dell’art. 17 della legge n.78/1983,
le indennità previste dall’art. 2 ( indennità
impiego operativo), dall’art. 3 (impiego operativo di
campagna), dall’art. 4 (indennità di Imbarco) dall’art.
5 (indennità di aeronavigazione), e dall’art. 6
(indennità di volo), salvo il diritto di opzione per il
trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite da tale
legge, non sono cumulabili tra loro.
Si precisa che nei confronti degli ufficiali e
sottufficiali dell’Esercito compete l’indennità
mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla tabella II
annessa alla legge 78/1983 in relazione al tipo di aeromobile sul
quale svolgono l’attività di volo ovvero in funzione del
brevetto militare posseduto e dell’attività allo stesso
connessa (art. 5).
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 78/83,
occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio
l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è
valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico
ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità ,
calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo
prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti
ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e
di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’importo
dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è
aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità
stessa.
L’importo dell’indennità di volo
o aeronavigazione così determinato non rientra nella base
pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge
all’importo del trattamento pensionistico (quindi non è
assoggettata alla maggiorazione del 18%).
Il personale beneficiario delle suddette indennità
che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello
che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo
al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità
di ―trascinamento‖ che incide esclusivamente ai fini
della determinazione della quota B di pensione in applicazione
dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
8. Indennità
speciale o di riserva
Tale indennità, non reversibile, è
fissata ed è, attualmente, stabilita:
• dall’art. 68
della legge 113/54 per gli Ufficiali collocato direttamente nella
riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o
infermità dipendenti da causa di servizio. E’
corrisposta per una durata minima di 8 anni, è prorogata fino
al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene
oltre gli 8 anni dall’inizio dei pagamenti;
• dall’art. 32
della legge 599/54 per i Sottufficiali cessati dal servizio per età
o infermità dipendente da causa di servizio ed è
corrisposta fino al 65° anno di età.
La suddetta indennità viene corrisposta in
aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65°
anno di età.
9. Utilizzo del
modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di
buonuscita In occasione del subentro nella gestione delle attività
pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell’indennità
di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio
a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni
necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di
norma, essere trasmesse contestualmente all’invio dei dati
relativi al trattamento pensionistico.
A tal fine non dovrà essere più
utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti
sul modello PA04, e, in particolare: Quadro 2 – servizi e
periodi computati
In tale quadro vanno indicati eventuali periodi
riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se
resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad
es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell’art.
20, legge n. 958/86) Quadro 3 – servizi e periodi riscattati
In questa sezione vanno indicati nello spazio
―tipologia del servizio‖ i riscatti buonuscita richiesti
dall’iscritto, i periodi valutati, l’identificativo del
provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza
della prima e dell’ultima rata, l’importo della rata o
del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere
segnalati gli estremi del pagamento. Quadro 4 – periodi di
servizio e loro caratteristiche
In tale quadro va riportato il periodo di servizio
svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS
Si richiama inoltre l’attenzione sulla
corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS –
del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono
valutabili, ai fini dell’indennità di buonuscita le
seguenti voci retributive:
Stipendio Indennità Integrativa Speciale
nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura
del 60% per quello dirigente Quote mensili Eventuale assegno
personale Retribuzione individuale di anzianità Eventuali
scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950
Assegno funzionale Indennità di posizione Indennità
perequativa S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi
dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97
In attesa delle modifiche e delle implementazioni
che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì
trasmessa anche copia dell’ultimo ―atto dispositivo‖
stipendiale disponibile.
Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di
età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei
quadri, nonché in caso di cessazione con l’attribuzione
di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con
annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)
(f.to G.Santiapichi)