Indennità per ingiusta
detenzione, il giudice deve avere ampia libertà di
apprezzamento delle circostanze.
Nota dell’Avv. Valter
Marchetti
Cass.
pen., Sez. IV, Sentenza 14 gennaio 2010, n. 1546
La
Corte d’Appello accoglie l’istanza di riparazione per
ingiusta detenzione.
La
Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 13.11.2007, accoglieva
l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D.M.. Il
predetto, tratto in arresto con l'accusa di violenza carnale
continuata, accusa dalla quale era stato assolto per insussistenza
del fatto, dopo aver subito 391 giorni di carcerazione. Osservava la
Corte territoriale che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
315, ult. comma, e 643, comma primo, c.p.p., la riparazione andava
commisurata non solo alla durata della detenzione subita, ma anche
alle conseguenze personali e familiari che ne fossero eventualmente
derivate; e che nella specie, alla somma di 92205,62 euro (ottenuta
con il calcolo matematico derivante dalla moltiplicazione del
quoziente giornaliero per il numero dei giorni di detenzione), andava
aggiunta una somma ulteriore di 8000,00 euro a ristoro delle
conseguenze personali e di 5000,00 euro per quelle familiari, in
considerazione dei nocumenti subiti sul piano psicologico, del
discredito subito e delle sofferenze morali sue e dei familiari, in
tal modo raggiungendosi la somma complessiva di euro 105205,62.
Il
Ministero dell’economia e delle finanze propone ricorso per
Cassazione.
Il
Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per
cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 314
e 315 c.p.p., nonché vizi di motivazione e sostenendo che la
Corte territoriale ha errato nell'attribuire un importo indennitario
ulteriore, rispetto a quello aritmeticamente determinato in ragione
della mera durata della custodia cautelare. In tale ultimo indennizzo
(determinato giornalmente in euro 235,00 per la custodia cautelare in
carcere ed euro 120,00 per gli arresti domiciliari) è
contenuta ogni possibile voce di pregiudizio, esclusa ogni
possibilità di considerare ulteriori e specifiche conseguenze
della detenzione, quali quelle personali e familiari di cui all'art.
643, comma primo, c.p.p. per l'incompatibilità normativa,
considerata anche la ratio legis ed i principi costituzionali (artt.
3 e 24 Cost.), e per il dato assorbente della fissazione di un limite
massimo indennitario (art. 315, comma secondo, c.p.p.).
La
Cassazione rigetta il ricorso, richiamando sue pronunce delle Sezioni
Unite.
Giova
al riguardo ricordare che i principi fondamentali cui aver riguardo
nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito
una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese
dalle sezioni unite di questa Corte, la prima delle quali (sentenza
n. 1 del 13.1.1995, Ministero Tesoro in proc. Castellani rv. 201035)
ha chiarito che l'azione prevista dagli artt. 314 e 315 cpp non ha
funzione risarcitoria, ma indennitaria in quanto diretta ad ottenere
il ristoro delle sofferenze di ordine personale e familiare derivanti
a un soggetto da un atto giudiziario pienamente legittimo ed ha
svincolato la liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri
aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve
basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non
solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non
marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite
dalla privazione della libertà. La seconda (sentenza n. 24287
del 9.5.2001, Ministero del Tesoro in proc. Caridi) ha indicato le
modalità di calcolo del parametro matematico al quale
riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione
dell'indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto
tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2,
cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare, di
cui all'art. 304, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo,
anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.
La
materia è delicata, il giudice deve avere ampia libertà
di apprezzamento delle circostanze.
La
delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di
provare nel suo preciso ammontare la lesione patita hanno indotto il
legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi
parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i
confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà
di apprezzamento delle circostanze.
La
liquidazione in oggetto presuppone un giudizio di equità che
impone al giudice, tuttavia, il non superamento del tetto fissato
dalla legge.
Il
criterio aritmetico è stato individuato da questa Corte al
fine di indicare un parametro utile, in quanto obiettivo, al giudice
di merito onde evitare valutazioni del tutto discrezionali.
Ed è
proprio sulla base di tale criterio obiettivo che il giudice può
apportare delle variazioni, “ purché esse siano
logicamente ed adeguatamente motivate, così da operare
aggiustamenti giustificati nel caso di particolari situazioni
concrete “ .
Ed
infatti, il gravame rileva che l'attribuzione di voci di pregiudizio
aggiuntive a quella della durata della restrizione limita,
incongruamente, l'incidenza effettiva delle medesime col crescere
della restrizione e la deduzione ha indubbia capacità
suggestiva.
Può
però rilevarsi, in senso contrario, che allo stesso modo una
quantificazione del pregiudizio scaturente dalla restrizione che
tenga conto esclusivamente della durata della restrizione medesima
non solo di fatto “azzera” la disciplina di cui agli
artt. 315 e 643 c.p.p. atteso che “ la determinazione
dell'indennizzo non sarebbe cioè affidata alla valutazione
equitativa del pregiudizio scaturito dalla restrizione ingiusta, ma a
una pura operazione aritmetica di moltiplicazione, ma soprattutto
fissa per restrizioni brevi o molto brevi indennizzi che sono
assolutamente inadeguati se si tiene conto che le dimensioni del
pregiudizio scaturente dalla restrizione ingiusta sono
inscindibilmente legate all'avvenuta limitazione della libertà,
a prescindere dalla sua durata, laddove nella prospettazione
sostenuta un giorno di restrizione ingiusta varrebbe sempre e in ogni
caso euro 235,83 “.
Al
rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Avv.
Valter Marchetti, Foro di Savona