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La responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso al lavoratore ad opera di proprio dipendente distaccato

In tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare di responsabilità civile datoriale, Cass. n. 215.2010 statuisce che il principio, affermato da tempo nella giurisprudenza della Suprema Corte, per cui l'art. 2049 c.c., al pari di quella prevista dall'art. 1228 cc, individua nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile, sicché il dolo o la colpa vanno valutati con riferimento al sol fatto dell'ausiliario, e non al comportamento del debitore. Si tratta di una forma di responsabilità per la quale la dottrina e la giurisprudenza parlano da tempo di una presunzione assoluta di colpa e la cui giustificazione viene essenzialmente rinvenuta nella teoria del rischio di impresa, come principio generale, parallelo alla colpa, di imputazione della responsabilità: espressione, in altri termini, di un criterio obiettivo di allocazione dei rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa (v. da ultimo Cass. n. 6033/2008; in precedenza ad es. Cass. n. 1343/1972; Cass. n. 2734/1994; Cass. n. 9100/1995). Tale principio risulta adeguatamente richiamabile anche nel caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, tenuto conto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza (ancor prima della codificazione dell'istituto ad opera dell'art. 30 del D. lgs. n. 276 del 2003) a giustificazione di questa peculiare forma di dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro (che permane in capo al soggetto distaccante) e il destinatario della relativa prestazione (che diviene l'imprenditore distaccatario), che è vicenda che ricorre con frequenza non solo nell'ambito dei fenomeni di collegamento societario, ma pure nelle molteplici vicende di esternalizzazione dell'attività produttiva e di collaborazione e cooperazione fra imprese del tutto distinte. In particolare, del requisito, del tutto imprescindibile per la legittimità della fattispecie (e che, per implicare un accertamento di fatto, risulta insindacabile in cassazione, se correttamente motivato), della esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro alla destinazione del dipendente presso un' organizzazione aziendale esterna, il quale consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo, anche se non meramente transitorio, della destinazione presso soggetti terzi (cfr. ad es. Cass. n. 9694/2009; Cass. n. 16165/2004; Cass. n. 7743/2000). Se, pertanto, alla base del distacco è riscontrabile uno specifico interesse organizzativo del datore di lavoro, che qualifica la vicenda in termini di legittima estrinsecazione del potere di conformazione della prestazione di lavoro, non appare dubitabile che pure tale vicenda è riconducibile alla sfera del rischio di impresa dell'imprenditore - datore di lavoro, nel senso che ne riflette la sfera di interessi, ma, al tempo stesso, ne individua i relativi ambiti di responsabilità, con il doveroso contrappeso del rischio per i danni cagionati dai dipendenti nei confronti dei terzi. Né vale osservare che, inserendosi la prestazione di lavoro del dipendente distaccato nell'organizzazione aziendale del terzo, spetta a quest'ultimo l'esercizio dei poteri funzionali alla realizzazione del corretto ed utile adempimento, giacché quel che rileva, ai fini della responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente, è che il distacco del dipendente non spezza il collegamento fra l'interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante e l'esecuzione della prestazione presso un soggetto terzo, con conseguente permanenza del criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di impresa, per come previsto dall'art. 2049 cc.

Infine, la pronuncia precisa che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di tutela antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscono con l'opera o col risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 cc ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti istruzioni ed informazioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile nemmeno in presenza della notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i lavoratori medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro nelle realtà produttive complesse (v. Cass. n. 45/2009).

Avv. Daniele Iarussi

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