La responsabilità
del datore di lavoro per infortunio occorso al lavoratore ad opera di
proprio dipendente distaccato
In
tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare di responsabilità
civile datoriale, Cass. n. 215.2010 statuisce che il principio,
affermato da tempo nella giurisprudenza della Suprema Corte, per cui
l'art. 2049 c.c., al pari di quella prevista dall'art. 1228 cc,
individua nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità
oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto
responsabile, sicché il dolo o la colpa vanno valutati con
riferimento al sol fatto dell'ausiliario, e non al comportamento del
debitore. Si tratta di una forma di responsabilità per la
quale la dottrina e la giurisprudenza parlano da tempo di una
presunzione assoluta di colpa e la cui giustificazione viene
essenzialmente rinvenuta nella teoria del rischio di impresa, come
principio generale, parallelo alla colpa, di imputazione della
responsabilità: espressione, in altri termini, di un criterio
obiettivo di allocazione dei rischi, per il quale i danni cagionati
dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei
costi di questa (v. da ultimo Cass. n. 6033/2008; in precedenza ad
es. Cass. n. 1343/1972; Cass. n. 2734/1994; Cass. n. 9100/1995). Tale
principio risulta adeguatamente richiamabile anche nel caso di
distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, tenuto
conto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza (ancor prima
della codificazione dell'istituto ad opera dell'art. 30 del D. lgs.
n. 276 del 2003) a giustificazione di questa peculiare forma di
dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro (che
permane in capo al soggetto distaccante) e il destinatario della
relativa prestazione (che diviene l'imprenditore distaccatario), che
è vicenda che ricorre con frequenza non solo nell'ambito dei
fenomeni di collegamento societario, ma pure nelle molteplici vicende
di esternalizzazione dell'attività produttiva e di
collaborazione e cooperazione fra imprese del tutto distinte. In
particolare, del requisito, del tutto imprescindibile per la
legittimità della fattispecie (e che, per implicare un
accertamento di fatto, risulta insindacabile in cassazione, se
correttamente motivato), della esistenza di uno specifico interesse
del datore di lavoro alla destinazione del dipendente presso un'
organizzazione aziendale esterna, il quale consenta di qualificare il
distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così
determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione
della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente
temporaneo, anche se non meramente transitorio, della destinazione
presso soggetti terzi (cfr. ad es. Cass. n. 9694/2009; Cass. n.
16165/2004; Cass. n. 7743/2000). Se, pertanto, alla base del distacco
è riscontrabile uno specifico interesse organizzativo del
datore di lavoro, che qualifica la vicenda in termini di legittima
estrinsecazione del potere di conformazione della prestazione di
lavoro, non appare dubitabile che pure tale vicenda è
riconducibile alla sfera del rischio di impresa dell'imprenditore -
datore di lavoro, nel senso che ne riflette la sfera di interessi,
ma, al tempo stesso, ne individua i relativi ambiti di
responsabilità, con il doveroso contrappeso del rischio per i
danni cagionati dai dipendenti nei confronti dei terzi. Né
vale osservare che, inserendosi la prestazione di lavoro del
dipendente distaccato nell'organizzazione aziendale del terzo, spetta
a quest'ultimo l'esercizio dei poteri funzionali alla realizzazione
del corretto ed utile adempimento, giacché quel che rileva, ai
fini della responsabilità per i danni cagionati dal fatto
illecito del dipendente, è che il distacco del dipendente non
spezza il collegamento fra l'interesse organizzativo del datore di
lavoro distaccante e l'esecuzione della prestazione presso un
soggetto terzo, con conseguente permanenza del criterio obiettivo di
allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di
impresa, per come previsto dall'art. 2049 cc.
Infine,
la pronuncia precisa che, secondo la più recente
giurisprudenza di legittimità in tema di tutela
antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo
produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano
presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscono
con l'opera o col risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori
dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare
l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 547 del
1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato ex
art. 2087 cc ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal
risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro
lavorativo e a dare le conseguenti istruzioni ed informazioni ai
propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile nemmeno
in presenza della notorietà dell'impresa presso la quale
vengono inviati i lavoratori medesimi - si pone in sintonia con la
normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro nelle realtà
produttive complesse (v. Cass. n. 45/2009).
Avv.
Daniele Iarussi