L’indennita’
di vacanza contrattuale e le relazioni sindacali del pubblico impiego
(Avvocato Maurizio
Danza)
E’
noto come l’indennità di vacanza contrattuale,
introdotta dall’accordo del luglio 1993 e divenuta recentemente
di grande attualità in concomitanza con il fenomeno di
consolidato ritardo dei contratti collettivi evidenziato nell’ultimo
rapporto CNEL del 19 dicembre 2006 , nell’originaria concezione
dell’accordo di concertazione sia stata rappresentata
principalmente come un istituto a difesa del potere di acquisto della
retribuzione, finalizzato a sanzionare in qualche modo il difetto di
funzionamento delle relazioni sindacali. A ben vedere, proprio
dall’esame della giurisprudenza sviluppatasi in riferimento al
pubblico impiego contrattualizzato, si rileva come sia assai
difficile disgiungere le valutazioni di tutela economica, riferite
all’indennità di vacanza contrattuale, da quelle
squisitamente giuridiche, afferenti invece alle relazioni sindacali
ed in particolare allo strumento della contrattazione collettiva. In
particolare la giurisprudenza si è espressa attraverso due
orientamenti diversi: un primo che ritiene che il riconoscimento
dell’indennità di vacanza non sia condizionato ad un
successivo accordo e che dunque detto diritto sia perfetto e tale da
costituire titolo per un decreto ingiuntivo, sulla base dei criteri
di quantificazione di cui all’accordo del luglio 1993 e
dell’intervenuto ritardo nel rinnovo superiore a 3 mesi; un
secondo orientamento che invece ritiene indispensabile un successivo
accordo tra A.R.A.N. e organizzazioni sindacali firmatarie per il
riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale,
il cui corollario è la qualificazione dell’indennità
di vacanza quale erogazione provvisoria della retribuzione
contrattuale con esclusione di ogni effetto sanzionatorio.
Quest’ultima tesi, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, è
evidentemente fondata sul presupposto della attribuzione alla
contrattazione collettiva quadro del potere in materia sulla base
dell’art. 40 del D. lgs. n°165/01, fonte principale del
sistema di legislazione contrattata , nonchè sullo stesso art.
45 c. 1 D. lgs. n°165/01, in base al quale l’attribuzione
di trattamenti economici ai dipendenti della pubblica amministrazione
può avvenire soltanto tramite i contratti collettivi. Appare
dunque evidente come il tema delle relazioni sindacali non sia
affatto secondario nel dibattito di grande attualità che ruota
intorno alla indennità di vacanza contrattuale, evidentemente
conseguenza dell’orientamento suindicato, avallato altresì
anche da un parere dell’A.R.A.N. e cioè dal negoziatore
pubblico che agisce in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni
nelle trattative dei contratti dei comparti del pubblico impiego. A
tal riguardo va poi precisato come quest’ultimo orientamento
appaia anche più articolato, atteso che da una parte alcune
pronunce unitamente alle amministrazioni pubbliche sostengono che
l’accordo sia indispensabile sia ai fini della determinazione
che dell’erogazione della indennità, dall’altra le
recenti sentenze dei giudici del Lavoro, tutte accoglitive, ritengono
che l’accordo sia necessario per la sola erogazione, ma non per
la determinazione dell’indennità, essendo già
determinata nell’accordo del luglio 1993. Questa la tesi del
Ministero della pubblica istruzione innanzi al Tribunale del Lavoro
di Livorno , che sostiene altresì la necessità che alla
contrattazione quadro di cui all’art. 48 del D. lgs. n°165/01
segua un ulteriore adempimento normativo, atteso che l’eventuale
onere per la corresponsione dell’indennità, come del
resto tutti gli altri oneri relativi ai contratti collettivi di
lavoro, deve essere quantificato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze con una apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, ai sensi dell’art. 11 della Legge n°468/78,
che ne deve specificatamente stabilire la destinazione . Ma vi è
di più atteso che il Dicastero sostiene che il richiamo alla
norma generale, di cui all’art. 48 del D. lgs. n°165/01
lasci presupporre che l’eventuale corresponsione dell’indennità
attenga alle scelte strategiche del Governo e agli obiettivi generali
della contrattazione collettiva e non possa pertanto essere
finalizzata solo ad una singola amministrazione o ad un solo
comparto, ma vada estesa a tutto il personale della p.a. in base agli
artt. 2, c. 3 II capoverso e 45 c. 1 D. lgs. n°165/01. Tale tesi
però è disattesa dal Tribunale di Livorno che, nel
ritenere la norma del CCNL Scuola diretta fonte del diritto
all’indennità e argomentando che il successivo accordo
di cui all’art. 48 del D. lgs. n°165/01 riguarderebbe
l’erogazione e non la determinazione della predetta, cui si
applica la norma specifica del protocollo del luglio 1993 , aderisce
all’orientamento che attribuisce ai soggetti delle relazioni
sindacali poteri meno incisivi in merito all’indennità
di vacanza contrattuale. A conferma che la problematica
dell’indennità investe profondamente la struttura delle
relazioni sindacali del pubblico impiego e i poteri dei soggetti
coinvolti va menzionato il primo precedente negativo dell’anno
2007 della Corte di Appello di Firenze, che, ribaltando la pronuncia
di primo grado del Tribunale di Livorno, rigetta la domanda alla
corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale .
A ben vedere infatti la pronuncia si basa principalmente sul
disconoscimento di qualsivoglia carattere sanzionatorio
dell’indennità di vacanza contrattuale, riconosciuta
invece quale strumento di pressione per i soggetti delle relazioni
sindacali che, secondo i giudici della Corte, non potrebbe
comportare, se non in un’anomala concezione delle medesime
relazioni, l’irrogazione di sanzioni di tipo economico nei
confronti di una sola parte contrattuale e cioè l’ARAN
ed il Governo, per non aver accettato tempestivamente la piattaforma
contrattuale. La tesi sanzionatoria, proseguono i Giudici,
comporterebbe la responsabilità di tutti i soggetti
dell’attuale sistema di relazioni sindacali, non essendo
possibile concepire una sanzione per il mancato rinnovo solo in capo
alle amministrazioni pubbliche . Ancora più restrittiva e
categorica di quanto ribadito nel giudizio presso la Corte di Appello
di Firenze del 2007 la tesi del Ministero della Pubblica Istruzione
nel successivo giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Monza,
che da una parte, nel dedurre l'inammissibilità
dell’erogazione, la basa sull’omessa attivazione della
procedura di cui all'art. 48 del D. lgs. n°165/01, dall’altra
sostiene che i ricorsi non fossero fondati sulla base di crediti
certi, liquidi ed esigibili e che in ogni caso l'indennità di
vacanza contrattuale non andrebbe erogata in considerazione della
retroattività della disciplina economica del nuovo contratto
del comparto scuola 2002-2005, con la conseguente eliminazione di
ogni pregiudizio economico per i lavoratori . Appare dunque evidente
come anche la tesi della retroattività dell’intervenuto
accordo di rinnovo sindacale con effetti assorbenti dell’indennità
di vacanza maturata, sia evidentemente fondata sulla prevalenza del
sistema delle relazioni sindacali ed in particolare dello strumento
della contrattazione collettiva rispetto alla norma dell’accordo
del luglio 1993, fonte diretta secondo un indirizzo giurisprudenziale
del diritto soggettivo all’indennità di vacanza
contrattuale. Probabilmente vanno ascritti a tale orientamento “di
prevalenza” del sistema delle relazioni sindacali proprio quei
contratti collettivi nazionali che sin dalla tornata 2002-2003, nel
tentativo di contribuire ad una soluzione definitiva della
problematica, hanno inserito una norma ad hoc nei contratti,
stabilendo che gli aumenti contrattuali devono intendersi
comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale . Per
altro verso la sentenza appare peculiare atteso che, a differenza
degli altri precedenti, affronta la problematica delle relazioni
sindacali in via incidentale, come conseguenza della natura non
sanzionatoria dell’indennità di vacanza, lasciando senza
soluzione la questione interpretativa relativa all’art. 48 del
D. lgs. n°165/01, circa la necessità o meno di un accordo
ulteriore tra A.R.A.N. ed organizzazioni sindacali ai fini del
riconoscimento della indennità medesima. E’ di tutta
evidenza che, de iure condendo, la problematica in merito alla
spettanza o se si vuole al diritto all’indennità di
vacanza contrattuale appare ancora lontana da una definitiva
risoluzione, tenuto conto dei numerosi contenziosi attualmente
pendenti in attesa di pronuncia da parte della Suprema Corte. In ogni
caso, se dovesse prevalere un orientamento conforme a quello della
Corte di Appello di Firenze, che qualifica l’indennità
quale erogazione provvisoria e non sanzione, anche in caso di
sopravvenuta stipula del c.d. rinnovo contrattuale, non sarebbe più
possibile l’attuale prassi, adottata dai soggetti delle
relazioni sindacali, di inserire la clausola di “inclusione”
dell’indennità di vacanza nell’aumento
contrattuale già in alcuni dei contratti collettivi
dell’ultima tornata 2006-2009 appena iniziata. Ed infatti, dei
tre contratti siglati a partire dall’autunno dell’anno
2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-07, quelli che contengono la clausola di assorbimento della
indennità di vacanza sono rispettivamente il CCNL dei
Ministeri e quello degli Enti pubblici economici , mentre quello
della scuola ne è privo. Probabilmente la tematica
dell’indennità di vacanza contrattuale a quindici anni
ormai dalla nascita e più in generale il sistema di protezione
dei diritti dei lavoratori, tenuto conto del fenomeno già
accennato dei ritardi nei rinnovi contrattuali, necessita di un
intervento riformatore, che ben potrebbe trovare una sua definizione
nella preannunciata revisione da più parti dell’accordo
del luglio 1993.