INAIL
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
Roma, 12.01.04
A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Art. 3, comma 132, della Legge n. 350 del 24.12.2003
(Finanziaria 2004).
Si
fa seguito alle lettere del 2 e 8 ottobre e del 25 novembre 2002, riguardanti
la nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto introdotta dall’art. 47 del Decreto legge n. 269/2003, convertito
in legge n. 326/2003, per informare che sulla materia è ora intervenuto l’art.
3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004 che contiene disposizioni di immediato interesse operativo per l’Istituto.
La
suddetta norma prevede che: “in favore dei lavoratori
che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le
disposizioni previgenti alla medesima data del 2
ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento
all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa
data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.
Fermo
restando che, dopo i necessari confronti con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nonchè con gli Enti Previdenziali
interessati e dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo
dell’art. 47 sopracitato,
saranno fornite direttive sulla applicazione del nuovo quadro normativo nella
sua interezza, si ritiene di dover assumere, con immediatezza, le iniziative
idonee a consentire, per quanto di competenza, l’attuazione delle disposizioni
della Legge Finanziaria.
Si
dispone, pertanto, la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell’Istituto – con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri
Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale - nei
riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti
dall’assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano
sicuramente presentato al nostro Istituto entro il 2 0ttobre 2003 la domanda
per ottenere il certificato di esposizione all’amianto.
Invece, per i seguenti
lavoratori:
1. assicurati INAIL per i
quali sia incerta la data di presentazione della
domanda;
2. assicurati INAIL per i
quali è certo che la domanda è stata presentata dopo
il 2 ottobre 2003;
3. non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono
il riconoscimento dell’esposizione per periodi non coperti da assicurazione
INAIL (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a
prescindere dalla data di presentazione della domanda;
occorrerà limitarsi all’inserimento in procedura dei dati anagrafici
e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula
professionali, ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima
dell’inserimento dei dati del curriculum, si dovrà richiedere alla DCSIT, con
le consuete modalità, l’apertura delle PP.AA
fittizie.
Resta
fermo quanto disposto con la lettera dell’8 ottobre 2002 circa i casi
rientranti nelle previsioni del comma 7 dell’art. 13 della legge n. 257/1992
(soggetti affetti da malattia professionale da amianto), per i quali l’attività
certificativa non è stata mai interrotta in quanto la nuova normativa non ha introdotto modifiche
significative per gli aspetti di competenza dell’INAIL.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina Vietri
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