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INAIL

 

INAIL

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Roma, 12.01.04

A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Art. 3, comma 132, della Legge n. 350 del 24.12.2003 (Finanziaria 2004).

Si fa seguito alle lettere del 2 e 8 ottobre e del 25 novembre 2002, riguardanti la nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto introdotta dall’art. 47 del Decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per informare che sulla materia è ora intervenuto l’art. 3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004 che contiene disposizioni di immediato interesse operativo per l’Istituto.

La suddetta norma prevede che: “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.

Fermo restando che, dopo i necessari confronti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchè con gli Enti Previdenziali interessati e dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo dell’art. 47 sopracitato, saranno fornite direttive sulla applicazione del nuovo quadro normativo nella sua interezza, si ritiene di dover assumere, con immediatezza, le iniziative idonee a consentire, per quanto di competenza, l’attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria.

Si dispone, pertanto, la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell’Istituto – con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale - nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall’assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano sicuramente presentato al nostro Istituto entro il 2 0ttobre 2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione all’amianto.

Invece, per i seguenti lavoratori:

1. assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda;

2. assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003;

3. non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell’esposizione per periodi non coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a prescindere dalla data di presentazione della domanda;

occorrerà limitarsi all’inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali, ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima dell’inserimento dei dati del curriculum, si dovrà richiedere alla DCSIT, con le consuete modalità, l’apertura delle PP.AA fittizie.

Resta fermo quanto disposto con la lettera dell’8 ottobre 2002 circa i casi rientranti nelle previsioni del comma 7 dell’art. 13 della legge n. 257/1992 (soggetti affetti da malattia professionale da amianto), per i quali l’attività certificativa non è stata mai interrotta in quanto la nuova normativa non ha introdotto modifiche significative per gli aspetti di competenza dell’INAIL.

IL DIRETTORE CENTRALE F.to Dott.ssa Luigina Vietri

 

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