Le dimissioni alla luce della nuova disciplina ex L
L'illecito contrattuale
sanitario da utilizzo di medici specializzandi
Risarcimento del danno
morale da eccessiva attesa della prestazione sanitaria
Corte Suprema di Cassazione
"Caso
Di Fresco" n.
2933 del 07 febbraio 2008
tratto da un'esperienza
personale
La notizia è
veramente grave se si pensa che la totalità dei policlinici e
dei nosocomi (che ospitano i medici specializzandi) sono illegali
perché utilizzano per le proprie attività sanitarie,
anziché i medici strutturati, gli specializzandi e cioè
medici (generici) che frequentano un corso di specializzazione.
In alcuni casi gli
specializzandi hanno eseguito prestazioni specialistiche quali
interventi chirurgici, visite, prescrizioni farmacologiche, ecc.
senza neppure essere iscritti all'albo dell'Ordine dei Medici.
Il contenzioso ha avuto
inizio quando mi sono sottoposto ad una ecocardiografia, mia moglie
ad una visita ginecologica e mio figlio ad una visita dermatologica.
Nel caso di mia moglie la
lamentela nasce dalla violazione dei principi di correttezza e buona
fede ex artt. 1175 e 1375 C.C. che imponevano al medico di chiamare
le pazienti per la visita, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle
medesime. Così non è stato!
Il ginecologo ha scelto di
visitare per prime, coloro che pur essendo giunte dopo in ambulatorio
rispetto a mia moglie, si erano presentate con dei regali
gastronomici da offrirgli.
Mia moglie, giunta per prima
in ambulatorio, ha atteso ben 5 ore prima di decidere di rinunciare
alla visita ed esigere il rimborso del ticket, ma invano.
Intanto, lo stesso giorno,
mio figlio ed io dopo aver pagato il ticket a fronte di una visita
specialistica, siamo stati visitati da medici specializzandi.
A nulla sono valse le
diffide per ottenere il rimborso del ticket e il risarcimento per il
danno morale, per cui la vertenza si è conclusa davanti al
Giudice di Pace e, successivamente, dinanzi la Corte Suprema.
In via pregiudiziale il
ricorso era inammissibile.
Il GdP ha accolto la domanda
giudiziale ordinando il rimborso del ticket e liquidando il danno
morale.
Il nosocomio ha proposto
ricorso in cassazione ritenendo la sentenza inappellabile perché,
secondo la propria tesi, il GdP aveva deciso secondo equità e
non secondo diritto, liquidando un risarcimento che superava il
limite fissato dall'art. 113 C.P.C..
La Corte Suprema ha
dichiarato il ricorso inammissibile.
Le sentenze del GdP rese in
controversie di valore eccedente i due milioni di lire, devono essere
impugnate, al pari di quelle pronunziate in cause per le quali la
competenza del GdP è attribuita per materia qualunque ne sia
il valore, mediante l’ordinario mezzo dell’appello ex
art. 330 co. 1 C.P.C. e non con il ricorso per Cassazione; e ciò
anche quando il GdP abbia ritenuto di decidere la controversia non
secondo diritto, ma secondo equità. — Suprema Corte di
Cassazione, sent. 08.08.2002 n. 11933.
Le sentenze, aldilà
dell’errore in cui sia incorso il GdP, che decidono per un
valore superiore ad € 1.032,00, devono
essere appellate e
non sono ricorribili in Cassazione, per cui sono dichiarate
inammissibili. — ex multis: Suprema Corte di Cassazione, sent.
13.05.03 n. 7293; 24.01.03 n. 1111; 19.12.02 n. 18093; 15.11.02 n.
16162; 29.09.02 n. 13775.
La sentenza del GdP de qua,
doveva
essere appellata e
non impugnata in Cassazione, in quanto quello che rileva è il
superamento del limite della competenza secondo equità, di cui
all’art. 113 co. 2 C.P.C., che fa rientrare tale sentenza nella
sfera dell’art. 113, co. 1 C.P.C. ovvero nell’area delle
sentenze appellabili
nonostante controparte sollevi contestazioni circa la violazione
delle regole processuali di cui al limite anzidetto.
Avendo liquidato detto danno
per un valore superiore a € 1.032,00, la sentenza non si
presenta più “secondo equità” ma “secondo
diritto”, ed è quindi appellabile, rientrando nello
scaglione del valore delle sentenze appellabili.
Detto questo, si ribadisce
che la asserita violazione delle regole ex
bono et aequo,
non sussiste in quanto il GdP ha deciso secondo l’art. 113
C.P.C. (così si legge in sentenza) e non ex art. 114 C.P.C..
Non si capisce come abbia fatto controparte a confondere il giudizio
ex aequo, inteso come metodo cognitivo e procedurale del fatto e
della domanda giudiziale, con la liquidazione in via equitativa.
Probabilmente il nosocomio aveva confuso il termine “equità”
di cui
all’art. 113 II co. e 114 C.P.C. con “liquidazione
in via equitativa” di
cui all’art. 1226 C.P.C.. Difatti nel ricorso dell'ospedale si
legge che: “la
sentenza non appellabile è stata emessa in via equitativa ai
sensi dell’art. 113 C.P.C. come dichiarato nella sentenza
stessa”. Nella
sentenza impugnata si legge "ottenere
un rimborso di quanto speso oltre ad un risarcimento da liquidarsi
equitativamente
quale
danno patrimoniale ed esistenziale”.
Giustamente il GdP ha
liquidato 1.300 euro, decidendo secondo
diritto ex art. 113 C.P.C.
e non secondo equità ex art. 113 co. II o 114. Inoltre ha
liquidato il danno in
via equitativa ex art. 1226 C.P.C. e non secondo “equità”
ex art. 114 cpc..
L’equità di cui
all’art. 114 è descritta da Cass. a SS.UU.
n. 761/99:
“Il
giudizio di equità si snoda attraverso due momenti:
l'individuazione della regola di diritto applicabile alla fattispecie
e l'attenuazione, motivata e consapevole, nel momento decisorio,
della regola così individuata, in ragione delle condizioni
sociali, economiche, istituzionali nelle quali si collocano gli
interessi in gioco, con la conseguenza che l’erronea
individuazione delle norme astrattamente applicabili è
censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., mentre,
l'operazione successiva di temperamento, nella qualificazione della
fattispecie e nell’adozione delle richieste pronunzie, non
potrà essere sottoposta ad alcun controllo di esaustività,
logicità e completezza (proprio in ragione della natura della
regola dell'equità), neanche per la supposta incongruità
dell'apprezzamento dei dati economici e sociali sui quali si è
fondata, salvo che la motivazione offerta in ordine al criterio di
equità sia mancante, incomprensibile o perplessa, con
l'ulteriore conseguenza che il giudice è tenuto a dar conto
della regola equitativa applicata solo in sede di motivazione, ma non
a previamente enunciarla (Cass. 2 aprile 1998 n. 3397; Cass. 24
agosto 1998 n. 8397)”.
Cassazione n. 8375 del
12.06.02 precisa
“che
la disposizione di cui all’art. 113 comma secondo C.P.C. (che
consente la pronuncia secondo equità per quelle cause il cui
valore non eccede i 2 milioni), deve essere letta in relazione a
quella del successivo art. 114”,
e il GdP non ha dato adito a questa lettura ma unicamente a quella di
diritto.
Anche
su un diverso fronte il ricorso dell'ospedale è da ritenersi
inammissibile.
Controparte
prima afferma che il GdP ha deciso secondo equità, poi fonda
le proprie motivazioni per “violazione
e norma di diritto”. Impugna
anche perché “l’intero
giudizio doveva essere deciso secondo diritto”,
per “omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione” perché
non ha valutato i documenti prodotti dalle controparti e perché
devono essere esposte le ragioni di equità su cui è
fondata la decisione. Sostiene
inoltre che “la
sentenza è contraddittoria o doveva essere decisa secondo
diritto perchè esorbita dal limite fissato per la decisione in
via equitativa”.
Ipotizzando che il GdP abbia
emesso la sentenza ex
bono et aequo,
controparte non può impugnare detta sentenza se non per
violazione di legge e norma di diritto ex art. 360 n. 3. Tutti gli
altri motivi di impugnazione sono inammissibili e insindacabili in
Cassazione, perché attengono a giudizi di merito.
E’ sufficiente,
all’uopo, riportare alcuni passaggi delle sentenze a SS.UU.
Civili
della Suprema Corte di Cassazione n. 761/99 e 10904/98. La Corte
afferma che “in
relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. sono ricorribili unicamente
per le violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei
principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, mentre
in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. sono ricorribili per vizi
motivazionali in relazione agli accertamenti di fatto posti a base
dei giudizio di equità (Cass. 28 agosto 1998 n. 8569). E’
altresì insindacabile in cassazione l’individuazione del
criterio su cui si fonda il giudizio equitativo e la conformità
di esso ai valori direttamente emergenti dalla realtà sociale
(Cass.
20.02.98 n. 1794; 01.10.98 n. 9754; 25.11.98 n. 11970; 16.12.98 n.
12611 e 12612; 18.12.98 n. 12691). “La
motivazione sul criterio di equità adottato non può mai
rientrare nel sindacato della Suprema Corte, salva l’assenza
della motivazione”. “La
sentenza del Giudice di Pace pronunciata a norma dell’art. 113,
co. 2 C.P.C. è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto
con riferimento agli errores in procedendo e non anche a quelli in
iudicando,
atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura,
sfugge ad ogni rivalutazione da parte del Giudice superiore. (Cass.
11.06.98 n. 5794)”.
La sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 761/79 a SS.UU.,
afferma che “quando
il GdP decide “secondo equità” non è
obbligato al rispetto dei principi regolatori della materia contenuti
nelle norme ordinarie ma solo al rispetto dei superiori principi
contenuti nella Costituzione e nelle norme comunitarie, tutte
gerarchicamente sovraordinate alle norme ordinarie. Pertanto le
sentenze c.d. equitative, sono censurabili in Cassazione solo per
violazione dei principi superiori (costituzionali e comunitari),
restando per il resto la pronuncia secondo equità
insindacabile in Cassazione, salvo quando l’enunciazione del
criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che,
attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in
un’ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile
contraddittorietà della motivazione”.
Anche la valutazione del
danno morale, € 500 a persona, è stata impugnata perché
eccessiva (40 volte il ticket pagato).
Cass. n. 3928 del 31.03.00 e
n. 490 del 20.01.99 hanno affermato che “In
tema di liquidazione del danno morale il criterio, diffuso nella
pratica, del cosiddetto valore di punto differenziato non costituisce
un obbligo per il giudice, che ben può seguire criteri
correlati esclusivamente alle caratteristiche del caso concreto
(Cass. 20 gennaio 1999, n. 490)”.
La validità delle
prove nell'inadempimento contrattuale medico-sanitario e il ticket.
Il foglio del reclamo
rilasciato dall'U.R.P. ha una efficacia probatoria fondamentale
perché dimostra sia la con testualità della lamentela
sia che l'Ospedale era a conoscenza del fatto e dei danni subiti dai
pazienti.
La ricevuta ticket dimostra
l'esatto adempimento dei pazienti e quindi il titolo sul quale
fondano la legittima pretesa. A fronte del pagamento del ticket, gli
utenti hanno diritto alla prestazione deotta sul titolo ovvero, nel
caso di specie, alla visita o all'esame specialistico.
La “Carta dei diritti
del paziente” stilata dall’American Hospital Association
1973, adottata dalla CEE in Lussemburgo 6-9 maggio 1979; la “Carta
dei 33 diritti del cittadino" stipulata a Roma il 29.6.1990,
l’art. 25 della "Dichiarazione universale dei diritti
dell'Uomo" nonché l’art. 11 e 13 della "Carta
sociale europea 1961", l’art. 12 della "Convenzione
internazionale dell'ONU sui diritti economici, sociali, culturali",
la Risoluzione n. 23 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
1970, sono tutte fonti del diritto che fondano e confluiscono nel
D.P.C.M. 19.05.95 dove all’art. 1 si legge che il paziente deve
“essere
assistito e curato con premura ed attenzione” e
all’art. 8 che “ha
diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente
esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli
stessi”.
I pazienti regolarizzando il
ticket, stipulano un contratto, ex art. 1218 C.C., con l’Azienda
Ospedaliera (ex pluribus: Suprema Corte di Cassazione, Sez. III
Civile, sent. 04.03.2004 n. 4400) per cui la prestazione sanitaria
dedotta nella ricevuta del ticket, doveva essere seguita con ogni
premura ed attenzione dal personale medico sanitario. Il medico
doveva agire con diligenza nell’erogare la prestazione
sanitaria anche in ordine alla chiamata in successione dei pazienti,
rispettando la prassi ordinata dallo stessa Amministrazione
nosocomiale. Nel preambolo del D.P.C.M. 19.05.05 si individuano i
requisiti che ogni azienda ospedaliera deve possedere per erogare
prestazioni di qualità, a cui tutti i pazienti hanno diritto,
e in particolare: “la
puntualità del servizio, la regolarità rispetto ai
programmi prefissati e comunicati, informazioni chiare, comprensibili
e complete anche in ordine agli orari del servizio e modalità
di espletamento”
(quindi
anche rispetto di quanto comunicato), “cortesia
e rispetto della dignità”.
Riguardo a quest’ultimo
aspetto, l’Allegato 2/2 D.P.C.M. 19.05.05 dispone al punto
“5.6—Diritto
al risarcimento e sanzioni”
che: “Per
l'inosservanza da parte dell'USL dell'obbligo di effettuazione della
prestazione prenotata, l'USL stessa è tenuta, oltre al
rimborso d'ufficio della somma versata dall'assistito nel caso questi
rinunci ad effettuare la prestazione, al rilascio di un «bonum»
pari a lire 50.000 a titolo di risarcimento del disagio. Di
nuovo l’art. 4 e 5 affermano che: “Le
osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami,
comunque presentate o ricevute nei modi sopra indicati dagli
Uffici Relazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata
soluzione, devono essere istruite e trasmesse alla Direzione
della USL entro un termine massimo di
giorni 3, o
comunque nei tempi rapportati all'urgenza del caso. L'U.R.P.,
nei tre giorni successivi, comunicherà ai Responsabili di
servizio interessati, notizia dell'opposizione, osservazione,
denuncia o reclamo affinchè questi adottino tutte le misure
necessarie ad evitare la persistenza dell'eventuale disservizio e
forniscano all'ufficio richiedente, entro
giorni 7,
tutte le informazioni necessarie per comunicare un'appropriata
risposta all'utente”.
Giustamente l’Azienda
Ospedaliera che si comporta in spregio ai diritti del paziente, deve
rispondere per inadempimento contrattuale. — Suprema Corte di
Cass. nn. 2580/87; 2750/00; 6118/00 e 6318/00.
Molti nosocomi sostengono
che la normativa qui citata non ha contenuto precettivo e non sia
vincolante.
Inutile soffermarsi per
dimostrare che un Decreto della Presidenza dei Consiglio dei Ministri
sia un atto avente forza di legge. Del resto anche le declaratorie
delle qualifiche funzionali delle PP.AA. sono emanate con D.P.C.M..
L’art. 20 della legge 59/97 ha stabilito che i regolamenti
disciplinanti i vari procedimenti di competenza delle singole PP.AA.
prevedano “…
forme di indennizzo forfettario e automatico per i soggetti
interessati, nei casi di mancato rispetto dei termini procedimentali,
o comunque di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e
delle prestazioni da parte della P.A.”.
Dobbiamo dimostrare che anche la “Legge” ha contenuto
precettivo? E che dire delle pronunce della Suprema Corte di
Cassazione che si basano su un D.P.C.M. che secondo controparte non
ha potere vincolante?
L’Ecocolordoppler
e specializzazione del medico esecutore.
Affermano gli ospedali che i
medici specializzandi che eseguono detti esami diagnostici, sono
“abilitati
ai sensi di legge” che
“non
è configurabile alcun disservizio”
che “tale
condotta è conforme alle norme vigenti” che
“le
norme relative al settore prevedono che tali medici eseguano anche
similari attività pratiche quale componente dell’iter
previsto per il conseguimento del titolo specialistico” che
“l’Azienda
ha più volte rappresentato al Giudice l’esistenza della
normativa in base alla quale i medici erano abilitati, secondo la
legge, ad espletare le attività oggetto della richiesta”,
ma quale
legge? La
legge, in verità, asserisce proprio il contrario.
La verità è
che non esiste alcuna norma che consente ad uno studente di eseguire
prestazioni sanitarie dedotte in contratto al posto di un medico
specialista strutturato e perfino pagato per farle!
Per esempio, la refertazione
è un atto medico diagnostico di rilevante importanza sia
clinica che medico-legale, e non può essere liquidato
genericamente da un medico che ancora non ha superato e sostenuto con
successo l’iter accademico previsto dalla legge
sull’abilitazione alla specializzazione cardiologica. Sarebbe
come permettere ad un praticante avvocato di sostituire completamente
un avvocato abilitato o ad un avvocato non cassazionista di
patrocinare cause davanti la Corte Suprema.
Permettere ad uno
specializzando di refertare un esame previsto dal S.S.N. per cui è
previsto il pagamento del ticket, significa ridurre a nulla il ruolo
dello strutturato specialista, sminuire la valenza medico-legale del
referto, porre in pericolo la salute del paziente che non ha fruito
di una seria e completa prestazione (che doveva essere specialistica
e non specializzanda) e soprattutto significa discriminare i pazienti
che, in quello specifico ospedale, fruiscono di prestazioni sanitarie
da parte degli specializzandi a vantaggio di pazienti che in altri
ospedali fruiscono delle stesse prestazioni da parte di specialisti a
fronte dello stesso ticket. Si tratta ovviamente di ingiusta
locupletazione. Lo specializzando che deve imparare può farlo
ma sempre con il supporto e il controllo del tutor e non in
sostituzione dello stesso.
Le violazioni anzidette
hanno prodotto un danno squisitamente morale che non deve essere
dimostrato tangibilmente ma si presume dai fatti.
Il medico deve rispettare
la prassi con correttezza e buona fede.
Se in un servizio, privo di
numerazione elettronica "elimina-code", è prassi
visitare i pazienti secondo l'ordine di arrivo, il medico ha il
dovere si rispettare tale prassi in quanto in capo al paziente vi è
un diritto di aspettativa.
Sulla ricevuta ticket
risulta l'orario in cui è stata stampata la ricevuta e questo
costituisce un fondamentale indizio probatorio per il Giudice che
deve accertare il fondamento dei fatti così come vengono
esposti dalle parti. Dall'orario impresso sulla ricevuta, il giudice
può stabilire i tempi di arrivo di tutti i pazienti e
determinare se il medico ha rispettato, in assenza di legittime cause
ostative, la prassi.
Nel caso di specie il medico
aveva eccepito la presenza di pazienti in regime di urgenza
indifferibile che lo avrebbero costretto ad ignorare la prassi e
quindi a visitare la paziente giunta per prima in ambulatorio. La
presenza di un pronto soccorso ginecologico in istituto ha smentito
tale asserzione e la dichiarazione del medico non è stata
ritenuta valida. Difatti i pazienti gravi dovrebbero recarsi al
pronto soccorso e non in ambulatorio.
Il rapporto
contrattuale "paziente-Azienda Ospedaliera".
A
norma dell'art. 29 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, recante lo stato
giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, "le
amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale
dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la
responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti
da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di
giudizio relativamente alla loro attività di servizio
ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o
di dolo".
La garanzia si estende solo
all’ente e al personale dipendente e non agli specializzandi o
ad altri tirocinanti (studenti in medicina, infermieri,
fisioterapisti, tecnici di laboratorio, ecc.).
In conformità a
giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. 11.4.1995, n. 4152;
Cass 27.5.1993, n. 5939; Cass. 1.2.1991, n. 977) la responsabilità
dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario per
i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione
della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto
giuridico pubblico (o privato), tra l'ente gestore ed il privato che
ha richiesto ed usufruito del servizio, ha
natura contrattuale di tipo professionale.
Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella
del medico, inserito
organicamente nell'organizzazione del servizio,
sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la
responsabilità di prestazione professionale medica in
esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa
trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista
dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, con riguardo alla
responsabilità degli impiegati civili dello Stato per atti
compiuti in violazione dei diritti dei cittadini. Ciò che
conta, ai fini del sorgere di detta responsabilità sia
dell'ente che del medico è la natura subordinata dell'attività
di quest'ultimo in favore del primo, la quale deriva non dalla natura
precaria o stabile della sua attività né dal fatto che
essa sia retribuita o meno, né dalle modalità di detta
retribuzione, che quindi può essere, come nella fattispecie
anche "a
gettone", ma
dall'inserimento di detta attività nella struttura
organizzativa e funzionale dell'ente che la utilizza (Cass. 5.5.1980,
n. 2957). Come evidenzia tutta la giurisprudenza in materia,
l’Amministrazione ospedaliera deve assicurare le prestazioni
sanitarie dedotte in contratto, con personale strutturato,
individuato e previsto in pianta organica, dipendente vincitore di
concorso, assunto in piena regola secondo la normativa vigente nel
diritto del lavoro. Gli specializzandi non rientrano in nessuna di
queste categorie. Non
sono lavoratori, sono studenti! —
Cassazione Civile, Sez. III, n. 2144 del 01.03.88; Cassazione Civile,
Sez. III, n. 8845 del 12.08.95.
La famosissima sentenza
della Suprema Corte, Sez. III Civile, n. 4400 del 04.03.2004 sancisce
che “La
responsabilità dell’ente ospedaliero nei confronti del
paziente ha
natura contrattuale
(ex
plurimis Cass. 7336/1998 e 4152/1995) anche
per quanto attiene al comportamento dei propri medici.
E’
irrilevante sapere se detta responsabilità nasce ex art. 1128
C.C. per cui il debitore della prestazione risponde direttamente per
i danni cagionati dai propri
ausiliari o
dal principio di immedesimazione
organica del personale
(Cass. 269/1997 e 10719/2000).
Ciò che rileva è
che l’ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza,
imperizia e dolo dei
propri dipendenti nell’ambito
delle prestazioni
sanitarie effettuate
al paziente poiché
è l’ente ospedaliero che si obbliga tramite i suoi
dipendenti a fornire un’opera professionale sanitaria.
—
Cassazione Civile, Sez. III, n. 4152 del 11.04.1995; Cass. Civ., Sez.
III, 01 marzo 1988 n. 2144; Cass.
Civ., Sez. III, 27 maggio 1993, n. 5939.
La massima della Suprema
Corte di Cassazione, Sez. III Civile n. 9198 del 01.09.1999, afferma
che “Il
paziente curato male in un policlinico universitario, ha diritto al
risarcimento del danno biologico e morale. La domanda nei confronti
dell’Università è stata fondata sia
sull’esistenza di un contratto di prestazione d’opera
professionale, per effetto del ricovero presso la clinica ostetrica,
sia sul rapporto di servizio che doveva ritenersi sussistente tra la
clinica universitaria e il medico che aveva eseguito la cura. La
Corte ha rigettato il ricorso dell’Università, in quanto
ha ritenuto che il giudice d’appello abbia correttamente
accertato l’esistenza di un rapporto contrattuale fra
l’Università e la paziente.
La
presenza, nell’organizzazione delle Università, di
cliniche destinate ad accogliere ammalati a pagamento - ha affermato
la Cassazione - è attestata sul piano normativo già dal
regolamento generale universitario del 1924 e dal testo unico delle
leggi sull’istruzione superiore del 1933. Le convenzioni - ha
osservato la Corte - costituiscono uno strumento attraverso il quale
le amministrazioni universitarie fanno funzionare le cliniche come
strutture ospedaliere. La Cassazione ha quindi ricordato la sua
costante giurisprudenza secondo cui il ricovero in una struttura
deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un
contratto tra il paziente e il soggetto che gestisce la struttura;
l'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni
di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano
la corrispondente attività del medico nell'ambito del
contratto di prestazione d’opera professionale. Il soggetto,
pubblico o privato, gestore della struttura sanitaria risponde perciò
per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari
praticatigli con colpa, in base alle norme dettate dagli artt. 1176,
secondo comma, e 2236 cod. civ. (Cass. 7 ottobre 1998 n. 9911), o a
lui somministrati senza che fosse stato informato dei relativi rischi
(Cass. 24 settembre 1997 n. 9374).
La
responsabilità da inadempimento contrattuale può
comportare, in questo caso - ha affermato la Corte - un'obbligazione
di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod.
civ.), ma anche al danno biologico, ovverosia al danno non
patrimoniale costituito dalle conseguenze pregiudizievoli per la
salute derivanti dalla menomazione fisio-psichica prodotta dal
comportamento inadempiente prima descritto.Peraltro, se dal
trattamento sanitario praticato al paziente nella struttura in cui è
stato accolto deriva allo stesso una menomazione dell'integrità
psicofisica e questa è riconducibile ad un comportamento
colposo, il fatto si configura oggettivamente come un reato; la
responsabilità per fatto illecito che ne deriva si estende
quindi al danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen.).
Questa
responsabilità - ha rilevato la Corte - è imputabile
anche al soggetto pubblico o privato gestore della struttura
sanitaria in cui il paziente è stato accolto e ne costituisce
criterio di imputazione, rispettivamente sulla base degli artt. 28
Cost. e 2049 cod. civ., la circostanza che l'attività
sanitaria in funzione dell’adempimento del contratto, sia stata
svolta dalle persone, inserite nella organizzazione, di cui il
gestore pubblico o privato si è avvalso per renderla”.
Così anche Cass.
Civ. del 26.03.1990 n. 2428.
Interessante anche la
recentissima Cass. Sez. III Penale, 13.06.2006 n. 20220, che
stabilisce, nel caso trattato (sorveglianza sanitaria ex art. 16,
D.Lgs. 626/94), il diritto del lavoratore ad essere visitato da un
“medico
in possesso del titolo di specializzazione”.
Un cittadino malato non varrà, certo, meno di un lavoratore
stante il comune diritto alla salute ex art. 32 Cost..
Disciplina giuridica del
medico specializzando.
Il D.Lgs. 08.08.1991
n. 257 in Attuazione della Direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio
Europeo del 26 gennaio 1992 a norma dell'articolo 6 Legge Comunitaria
29 dicembre 1990 n. 428 in tema di formazione dei medici specialisti,
afferma all’art. 4: “Diritti
e doveri degli specializzandi — 1.
La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la
partecipazione
alla
totalità delle attività mediche del servizio di cui
fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese
le guardie e l'attività operatoria per le discipline
chirurgiche, nonchè la graduale assunzione dei compiti
assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione
teorica e pratica tutta la sua attività professionale per
l'intero anno. 2. Gli specializzandi sono utilizzati in attivitá
di assistenza per
il tirocinio pratico
connesso
alla specializzazione. 3. L'ammissione e la frequenza alla scuola,
finalizzate
alla formazione
di medico specialista dell'iscritto, non
determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
Art. 4 - Le modalità di svolgimento delle attività
teoriche e pratiche degli specializzandi,
nonché il numero e la tipologia degli interventi
pratici
sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 5 -
Incompatibilitá, congedi e interruzioni. Per
la durata della formazione a tempo pieno é
inibito l'esercizio delle attivitá libero professionali
esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la
specializzazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 6
- Borse di studio. Agli
ammessi alle scuole di specializzazione é corrisposta, per
tutta la durata del corso, una
borsa di studio.
Art. 8 - Le
università sono tenute alla copertura assicurativa per i
rischi professionali e
gli infortuni connessi all'attività di formazione degli
specializzandi. L'importo
del relativo premio è detratto dalla borsa di studio
di cui all'art. 6, spettante a ciascun specializzando”.
Come si legge chiaramente
nella norma succitata, lo specializzando “partecipa”
alle attività assistenziali (ovviamente con lo specialista
strutturato). Le sue attività sono teoriche e pratiche,
tirocinio finalizzato alla formazione, ad imparare. Non
sostituisce lo
specialista perché non ha alcun rapporto di lavoro con
l’ospedale tanto è vero che la norma prevede la
copertura assicurativa da parte delle Università e non degli
ospedali che comunque detraggono il premio dalla borsa di studio. Non
può essere utilizzato per prestazioni sanitarie a fronte del
pagamento ticket senza la presenza di un medico strutturato che deve
eseguire in primis la prestazione dedotta in contratto. Lo
specializzando può eseguire l’attività pratica
sotto la diretta vigilanza del tutor (specialista strutturato) che
deve condurre personalmente l’attività assistenziale. Il
paziente si reca in ospedale per sottoporsi alla prestazione
sanitaria non in qualità di cavia da esperimento ma quale
cittadino malato titolare di diritti; per cui deve essere assistito e
seguito dallo specialista e, successivamente o sotto la supervisione
diretta dello specialista, anche dallo specializzando che mai potrà
sostituire, interamente, il medico dipendente. Nel caso Di
Fresco-Cicolani, lo specializzando ha eseguito la totalità
della prestazioni sanitarie, giungendo perfino alla redazione del
referto medico su carta intestata dell’ente ospedaliero come se
lo specializzando fosse dipendente del servizio sanitario. Lo
specialista non è mai intervenuto e mai ha visitato i
controricorrenti.
Anche nel D.Lgs. 17.08.99 n.
368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”,
si legge che lo specializzando deve effettuare attività
pratica guidata sotto il controllo dello specialista e dell’ente.
Controparte afferma che in
sede civile lo specializzando risponda in proprio come gli altri
medici, ma confonde la responsabilità civile con quella
penale.
La Suprema Corte di
Cassazione, Sez. Penale, con sent. 06.10.99 n. 13389 ha affermato che
“Deve
al riguardo considerarsi che è ben vero che la formazione del
medico specializzando implica la partecipazione anche all'attività
operatoria per le discipline chirurgiche, tanto prescrive anche
l'art. 4 del D. Lgs.vo 8 agosto 1991, n. 257 e che tale attività
si
svolge sotto le direttive del docente,
con autonomia perciò limitata dello specializzando. Come
si evince, le due responsabilità sono nettamente diverse.
Il medico-chirurgo,
nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, inerenti alla
propria attività professionale, è tenuto ad una
diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia,
come richiesto dall'art. 1176 comma primo C.C., ma è quella
specifica
del debitore qualificato,
come indicato dal secondo comma della stessa norma, la quale comporta
il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti, che nel loro
insieme costituiscono la conoscenza della scienza medica, tenendo
conto che il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente
ridotto nel campo delle prestazioni medico-specialistiche l'area
della particolare esenzione, indicata dall'art. 2236 C.C.. Pertanto
lo specializzando, stante la propria qualità rivestita di
studente, tirocinante, non dipendente, non può essere
accomunato al debitore qualificato che conosce e rispetta tutto il
corredo scientifico specialistico (visto che lo sta ancora
imparando).
Addirittura “al
medico specializzando, nonostante sia un medico abilitato, non è
concesso dall’art. 19, co. 1, L. 18 dicembre 2001 n. 448, di
assumere, continuativamente e durevolmente, l'impegno del servizio di
guardia medica”.
— T.A.R. Umbria, sentenza 04.11.2002 n. 774.
Anche il T.A.R. Lazio, Sez.
III bis, sentenza 09.06.2003 n. 12280 “Il
Collegio si richiama condividendola, a quella giurisprudenza dei
TT.AA.RR. formatosi
in materia (v. in parte TAR Puglia, Sez. di Lecce, 19 settembre 1998
n. 635 che ha poi trovato positivo riscontro pure in sede di appello,
ord.ze Cons. di Stato, Sez. IV, nn. 2262 e 2263/99), secondo cui
l’art. 10, comma 1, lett. d) del DPR 29 luglio 1996 non può
essere letto in modo avulso da tutto il contesto di tale decreto
presidenziale che recepisce l’accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali,
stipulato ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78.
Rilevato, al riguardo che tale articolo ha posto ed esaminato la
figura del medico
specialista
ambulatoriale, l’interpretazione congiunta dell’art. 8,
comma 8, e dell’art. 10 DPR n. 500/96 porta a ritenere che
possano esser attribuiti i turni disponibili per la specialistica
ambulatoriale solo
al personale
che è legato da rapporto
convenzionale
nello stesso settore (così detti “specialisti
convenzionati interni”). A ben vedere, il succitato art. 10
lett. d) DPR 500/96 che, tra gli aventi diritto all’attribuzione
dei turni disponibili individua “lo
specialista che
svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia
titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato
disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale
ed a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza”
non può che essere interpretato, in conformità alla
lettera ed alla “ratio legio”, come riferentesi, non già
a qualsiasi sanitario munito
di specializzazione
e titolare di un rapporto di dipendenza o di convenzionamento con il
Servizio Sanitario Nazionale, ma soltanto agli specialisti
ambulatoriali convenzionati “interni”.
L’attività
ambulatoriale può essere svolta solo da medici specialisti,
dipendenti e non da specializzandi, studenti.
La Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza del 22.09.2004, ha rilevato che ogni
qualvolta sia accertato l'inadempimento del medico, ci deve essere
“il
risarcimento del danno”
sia morale
che
patrimoniale. Nel caso trattato da questa Corte, il danno morale va
liquidato (ed è stato di 25.000 euro) anche se vi è
stato “inutile
dispendio di denaro e di tempo”.
Interessante anche Cass.
Civ., Sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464 e Sez.
III, 12 agosto 1995, n. 8845:
“La
responsabilità del professionista per i danni causati
nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei
doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della
diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura
dell'attività e che in rapporto alla professione di
medico-chirurgo implica scrupolosa
attenzione ed adeguata preparazione professionale.
Ne consegue che il professionista risponde per colpa quando per
omissione di diligenza ed inadeguata
preparazione
provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di
una terapia medica”.
La Sentenza
della Cassazione Civile n. 8875 del 08.09.98, Sez. III, afferma che:
“Se
nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, venga a
palesarsi una situazione la cui evoluzione può comportare
rischi per la salute del paziente, il medico che abbia a disposizione
metodi idonei ad evitare che la situazione pericolosa si determini,
non
può non impiegarli,
essendo suo dovere professionale applicare tutti i metodi che
salvaguardino la salute del paziente”.
Ci si chiede come
possa uno specializzando conoscere ed impiegare tutti i metodi
scientifici spiegati dalla specialità medica se ancora li sta
studiando!
“Il tirocinio
pratico presso gli enti ospedalieri, di cui agli artt. 74 e segg. del
D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, come introdotti con legge 18 aprile 1975
n. 148, non integra un rapporto di lavoro, né subordinato, né
autonomo, in quanto non implica l'effettuazione di prestazioni in
favore dei predetti enti, ma è diretto esclusivamente
all'addestramento dei sanitari ai servizi ospedalieri, in vista della
loro assunzione mediante concorsi, ed altresì comporta la
corresponsione di un assegno privo del carattere
di corrispettivo,
e rivolto soltanto a sopperire alle esigenze materiali del medico
tirocinante”.
—Suprema Corte di Cassazione, Sez.
Unite,
sent. n. 5331 del 01.10.1980, Ente ospedaliero di Bologna c. Festi
(rv 409200).
“Non è
inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né
rientra fra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409,
n. 3, C.P.C.) l'attività svolta dai medici
iscritti a scuole di specializzazione nell'ambito delle strutture
sanitarie
nelle quali la specializzazione viene effettuata, non
potendosi ravvisare
una relazione sinallagmatica di corrispettività fra la
suddetta attività e gli emolumenti previsti a favore degli
specializzandi (qualificati come borse di studio dall'art. 6 del
decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 di attuazione della
Direttiva del Consiglio C.E.E. n. 76 del 1982); la
suddetta attività consiste, infatti, in prestazioni
finalizzate essenzialmente a consentire la formazione teorica e
pratica del medico specializzando e non già a procacciare
utilità alle strutture sanitarie
nelle quali essa si svolge, per cui gli emolumenti per esso previsti
sono sostanzialmente destinati a sopperire alle sue esigenze
materiali in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per
l'apprendimento e la formazione; né rileva in contrario il
fatto che la citata Direttiva C.E.E. abbia previsto, per la
formazione a tempo pieno dei medici specializzandi, il riconoscimento
di un'adeguata remunerazione, atteso che essa vincola gli Stati
membri limitatamente al risultato da raggiungere, e non già in
ordine alla forma ed ai mezzi da adottare”. —
Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 9789 del 16-09-1995,
Gozza c. Università di Padova (rv 494050). Quindi gli
specializzandi non possono eseguire prestazioni capaci di procacciare
utilità all’ente ospedaliero.
Il medico dipendente non può
delegare lo specializzando per le attività sanitarie; difatti
“Commette
il reato di omissione d'atti d'ufficio il medico di guardia che,
sollecitato da uno specializzando con una richiesta di convalida di
trattamento sanitario obbligatorio urgente ometta di intervenire e
prendere le misure del caso, limitandosi a rimettere alla valutazione
dello specializzando la decisione sulla sussistenza dei presupposti e
l'iniziativa di un eventuale trasferimento in altro reparto”
— Tribunale Genova 15.11.00 (Giur. i merito, 2001, 734 e Riv.
Medicina legale, 2002, 1267).
La Suprema Corte di
Cassazione, Sez. Civ. del 18.06.1998, n. 6089, ha rigettato le tesi
degli specializzandi spiegate contro l’Università degli
Studi di Palermo, sulla sussistenza di un rapporto di lavoro poiché
l'attività da loro espletata rientra nel tirocinio previsto
dal corso. La stessa questione è stata ribadita da Cass.
Civ., Sezioni Unite, del 12.06.1997, n. 5300 (come
Cass.
Civ., Sez. I, del 16.09.1995, n. 9789 e Cass.
Civ., Sezioni Unite, 11.07.1991, n. 7706).
Conclusioni.
Molti ospedali sostengono
che “la
sentenza nominata introduce un pericoloso precedente”. Non
è vero. Il tutor deve accompagnare lo specializzando nelle sue
attività di tirocinio ed essere presente nei servizi per cui
viene pagato. E’ vero il contrario! Le Aziende ospedaliere
tendono pericolosamente a coprire l’organico dei servizi
sanitari con studenti dei corsi di specializzazione, rendendo così
le prestazioni qualitativamente scadenti, rischiose e pericolose per
la salute e l’incolumità dei cittadini. Lo scopo è
far quadrare i conti ma i vantaggi? L'unico vantaggio è quello
di raggiungere gli obiettivi di spesa fissati dal Consiglio regionale
e premiare con il 30% di retribuzione annua il direttore generale
(per esempio al Policlinico di Roma il premio è consistito in
70.000 euro).
Non si dovrebbe permettere
di giocare con la salute dei malati!
Lo specializzando può
imparare sotto la supervisione dello strutturato senza dover
necessariamente essere abbandonato, senza guida e senza vigilanza.
Anzi in questo modo si eviteranno i numerosi danni che il malato
subisce a causa della inesperienza degli specializzandi che tante
volte vengono sfruttati, gratuitamente, dagli ospedali (con la scusa
che devono imparare) in sostituzione del personale medico strutturato
(tra l’altro remunerato). Tra l’altro sono le stesse
associazioni degli specializzandi che, avendo scioperato e
manifestato il 02 marzo 2007 davanti all’Azienda Ospedaliera
Policlinico Umberto I, lamentano seri sfruttamenti ai loro danni in
quanto il Preside di facoltà, Luigi Frati, li vuole obbligare
ad espletare turni di guardia in sostituzione dei medici strutturati,
anche di notte. — “Il Giornale” pag. 48 del
02.03.07, titolo “Gli
specializzandi incrociano le braccia, protesta dei giovani medici
all’Umberto I, troppe responsabilità”.
Anche su “Il Venerdì”
del 05 gennaio 2007 è stato pubblicato un articolo
giornalistico sul problema, intitolato: “Tra malasanità
e caos università”. Si legge in grassetto a pagina 42
“Uno
specializzando, va detto … la legge prevede che possa lavorare
solo in supporto del tutor e mai di notte”.
Anche i giornalisti sanno
che lo specializzando non è un medico dipendente e che non può
eseguire prestazioni sanitarie in primis, né tanto meno
refertare esami specialistici o visitare i pazienti senza il supporto
(controllo reale non virtuale) dello specialista.
Purtroppo pare che a
tutt'oggi nessun ospedale abbia recepito quanto qui ritenuto e che si
continui a giocare sulla pelle dei malati.
Giurista Dott. Mauro Di
Fresco
Master Biennale di II
Livello Corte Suprema di Cassazione
nella Responsabilità
Professionale del Medico