La
conversione del licenziamento collettivo e le sue ragioni
giustificatrici
In
tema di licenziamento collettivo, Sez. Lav. 25353.09, statuisce che
il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si
distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato
motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni
occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al
numero dei licenziamenti (almeno 5), all'arco temporale (120 giorni)
entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente
collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico,
dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura
aziendale. Ne consegue che, essendo il licenziamento collettivo
sottoposto a presupposti del tutto diversi da quelli propri del
licenziamento individuale, non è ammissibile l'ipotesi di una
“conversione” del licenziamento collettivo in
licenziamento individuale (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 23
marzo 2004, n. 5794), né sarebbe consentito al giudice, adito
dal lavoratore per l'annullamento o l'accertamento di inefficacia di
un licenziamento collettivo, ravvisare, in difetto di domanda
riconvenzionale del datore di lavoro, la diversa fattispecie del
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,
incorrendo altrimenti in violazione dell'art. 112 c.p.c. (vedi Cass.
20 dicembre 2004, n. 23611). La pronuncia affrontando il tema delle
ragioni giustificatrici ha puntualizzato che in caso di licenziamento
collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità
produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione
dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla
mobilità, non deve necessariamente interessare l'intera
azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta
dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico
- produttive, nell'ambito della singola unità produttiva,
ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò
non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore
di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze
organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass.
15 giugno 2006, n. 13783; 19 maggio 2005, n. 10590; 9 settembre 2003,
n. 13182; 26 settembre 2000 n. 12711; 10 giugno 1999 n. 5718; 18
novembre 1997 n. 11465). Infine, la pronuncia ha statuito che se tale
è il contesto normativo, si arguisce facilmente che non vi è
spazio per una restrizione all'ambito di applicazione dei criteri di
scelta che sia frutto della iniziativa datoriale pura e semplice,
perché ciò finirebbe nella sostanza con l'alterare la
corretta applicazione dei criteri stessi, che la L. n. 223 del 1991,
art. 5, intende espressamente sottrarre al datore, imponendo che
questa venga effettuata o sulla base dei criteri concordati con le
associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo i criteri
legali. E dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione del
datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo settore
o ad un reparto, se ciò non sia strettamente giustificato
dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del
personale. La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri
dei lavoratori da porre in mobilità è dunque consentita
solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si
traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui
all'art. 4, comma 3, quando cioè gli esposti motivi
dell'esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere
assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei
lavoratori oggetto della scelta. Ogni delimitazione dell'area di
scelta è perciò soggetta alla verifica giudiziale sulla
ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che la
giustificano.
Avv.
Daniele Iarussi