L'indennità sostitutiva di reintegra ed il
danno ulteriore da ritardo al lavoratore
In tema di indennità
sostitutiva di reintegra, ed in particolare danno ulteriore al
lavoratore, Lavoro, 24199.09, tratta la questione se se il danno
sopportato dal prestatore di lavoro a causa del ritardo del datore
nel pagamento dell'indennità sostitutiva debba essere pari
alle retribuzioni mensili non percepite nel periodo intercorso fra
l'esercizio della facoltà d'opzione ed il pagamento
dell'indennità, oppure debba essere considerato come un danno
da ritardato adempimento di un comune credito di lavoro e perciò
debba essere liquidato ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod.
proc. Civ. La pronuncia afferma che la giurisprudenza di questa Corte
è costante nell'affermare che, nel caso di scelta, da parte
del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennità
sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quinto comma,
cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennità il datore è
obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo
2003 n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342). Il
sistema dell'art. 18 cit. si fonda sul principio di effettiva
realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire
al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo;
principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama “di effettività
dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel
pagamento dell'indennità in questione assoggettandosi al solo
pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 cod. proc. Civ. Il
principio di effettività dei rimedi giurisdizionali,
espressione dell'art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa
che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno
sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell'indennità
sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il
pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere
il datore di lavoro dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempiere
l'obbligo indenitario. Ciò posto, sembra da precisare o
modificare le rationes delle sentenze sopra citate, che comunque sono
da condividere nel decisum: non è dubbio che la scelta
dell'indennità sostitutiva da parte del lavoratore sia
irrevocabile e che il rapporto di lavoro non possa perciò
essere ricostituito.
Avv. Daniele Iarussi