Il controllo della correttezza giuridica delle argomentazioni del
giudice di merito e sull'esclusione della responsabilità del
lavoratore ex art. 1227
Commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. Sez.
Lav. 9 novembre 2009, n. 23726
La
deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione
della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità
il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì
la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e
della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere
ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché
le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi
nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da
quella accolta dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n.
18214/2006, n. 3436/2006, n. 8718/2005).
Nella
specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice
di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo
che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non
presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile
contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si
risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso
apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto
già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle
aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di
una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto
inammissibile in sede di legittimità.
La
Corte di Appello ha chiarito che la responsabilità del
lavoratore non può essere esclusa o ridotta ex art. 1227 c.c.
in base alle asserite carenze organizzative e del sistema dei
controlli in vigore presso la Cassa, perché il concorso di
colpa presupporrebbe la conoscenza del fatto potenzialmente
pregiudizievole da parte del danneggiato, e quindi la comunicazione
ai superiori delle operazioni a rischio poste in essere dal
dipendente, comunicazioni che il Visentin ha omesso di effettuare
nonostante la duplicità delle sue mansioni sopra evidenziata.
Le affermazioni del giudice di appello sono pienamente condivisibili
in punto di diritto, in quanto la mancata predisposizione da parte
della Cassa di adeguati sistemi di controllo interno sull'operato dei
propri dipendenti non esclude né riduce il dovere di questi
ultimi di agire con diligenza e fedeltà nell'interesse del
datore di lavoro, sicché i danni patrimoniali cagionati al
datore per effetto di comportamenti in contrasto con i predetti
doveri sono riconducibili esclusivamente al comportamento colpevole
del dipendente e non possono essere imputati, neppure in parte, a
colpevoli omissioni di controllo da parte del datore di lavoro.
Avv. Dario Immordino