Giudice di Pace di Torino
Sezione V Civile
Ordinanza 26 - 30 novembre
2009
(Giudice Polotti di
Zumaglia)
Premesso
- con atto di citazione
notificato il 26/3/2009 il sig. C. D. conveniva in giudizio la Uniqa
Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni patiti a
seguito di incidente stradale verificatosi il 31/1/2008; asseriva
l’attore che in tale data era trasportato sulla Lancia Y
targata XXXXXXX di proprietà e condotta dal sig. A. T.
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla
Uniqa Assicurazioni s.p.a., e che detto veicolo veniva urtato dalla
Fiat Tipo targata ZZZZZZZ di proprietà del sig.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ed assicurata per la responsabilità civile
obbligatoria dalla Reale Mutua Assicurazioni;
- all’udienza di
comparizione il G.d.P. rilevava la necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti del vettore che veniva quindi evocato
in giudizio dalla difesa attorea senza che peraltro esso vettore
provvedesse a costituirsi in giudizio alla successiva udienza, per
cui verificata la presenza delle condizioni di legge ne veniva
dichiarata la contumacia; sempre all’udienza di comparizione la
difesa attorea dichiarava che per mero errore aveva evocato in
giudizio l’Uniqa Assicurazioni s.p.a. omettendo l’esatta
sua denominazione di Uniqa Protezione e quest’ultima si
costituiva regolarmente in giudizio alla successiva udienza
dichiarando in sostanza di assumere la gestione della lite in luogo
di Uniqa Assicurazioni s.p.a. che veniva quindi estromessa dal
giudizio;
- espletate le prove
ammesse, le parti all’udienza del 19/10/2009 precisavano le
conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta a sentenza;
la difesa attorea chiedeva in via preliminare, ritenuta la rilevanza
e non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 139 d.l.vo 7/9/2005 n. 209 in
riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24 e 32 della Costituzione,
sospendersi il giudizio e disporre l’immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale;
- la risoluzione della
questione di legittimità costituzionale così
preliminarmente sollevata può indubbiamente esplicare notevoli
conseguenze sulla decisione del giudizio in corso, posto che nello
stesso non è in discussione la responsabilità di parte
convenuta ma essenzialmente il risarcimento del danno alla persona
patito dall’attore per la cui quantificazione dovrebbe farsi
obbligatoriamente riferimento a quanto stabilito dall’articolo
139 del d.l.vo n. 209/2005, il che non consentirebbe di giungere ad
un’adeguata personalizzazione del danno, per cui si ritiene
necessario sollevarla per quanto in appresso verrà precisato,
sospendendo il giudizio in attesa della decisione della corte
Costituzionale;
- le argomentazioni
esposte dalla difesa dell’attore possono sinteticamente così
riassumersi: premesso che il danno patito dallo stesso attore è
tale da non poter essere adeguatamente risarcito in considerazione
delle sue particolari caratteristiche che fanno sì che la sua
quantificazione, ove effettuata con riferimento ad un’adeguata
sua personalizzazione come ritenuto dall’attuale evoluzione
legislativa esuli dai criteri di legge, vengono effettuate le
seguenti critiche all’art. 139 del d.lvo n. 209/2005: a)
violazione dell’art. 76 della Costituzione da parte di detta
norma per l’introduzione di un limite per la liquidazione del
danno alla persona non previsto dalla legge delega 23/7/2003 n. 229
ed inferiore a quanto in precedenza liquidato con le tabelle in uso
presso i vari tribunali; a1) illegittimità costituzionale
degli artt. 5 della legge n. 57/2001 e 23 della legge n. 273/2002
laddove, a seguito di caducazione dell’art. 139, si giungesse
ad una reviviscenza di dette norme dovendosi applicare gli ordinari
criteri risarcitori del danno alla persona comunemente adottati dalla
giurisprudenza di merito e di legittimità; b) violazione
dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione a fronte dello
squilibrio esistente tra la personalizzazione del danno
dell’infortunato effettuata secondo le tabelle in uso presso i
vari Tribunali e quella concessa dai criteri di cui all’art.
139 che pongono limiti rigidi, squilibrio che è ancora più
evidente se si prende in considerazione anche solo il fatto che
un’invalidità del 10%, allo stato, viene liquidata con
le suindicate tabelle, mentre quella del 9% viene liquidata con i
criteri di detta norma ed ulteriore difformità di trattamento
è evidenziabile dopo l’intervento delle Sezioni Unite
della Suprema Corte laddove venne rivisitata la liquidazione del
danno non patrimoniale soprattutto con riferimento ai contenuti del
danno biologico con conseguente impossibilità di riconoscere
il danno morale come in precedenza accadeva nella pratica; c)
violazione dell’articolo 3 comma 1 della Costituzione con
riferimento al soggetto danneggiante od alla tipologia della causa
del danno; sotto il primo aspetto viene preso in considerazione il
fatto che la procedura di risarcimento diretto prevista dall’art.
149 del d.l.vo n. 209/2005 si affianca senza sostituirla, alla
procedura ordinaria, nel senso che il danneggiato può agire
per il risarcimento del suo danno sia nei confronti della propria
assicurazione sia nei confronti del danneggiante con il risultato che
nel rapporto assicurato assicuratore operano necessariamente i
criteri dell’articolo 139 mentre nel rapporto tra danneggiante
e danneggiato regolato dalle norme ordinarie potrebbe aversi una
liquidazione dello stesso danno secondo le tabelle in uso presso i
singoli Tribunali con risultati ovviamente difformi; riguardo al
secondo aspetto viene invece in considerazione il fatto che il
danneggiato da eventi della circolazione stradale viene risarcito con
i limiti di legge, mentre questi finirebbero per non operare per il
soggetto danneggiato da altri eventi; d) violazione degli articoli 2
e 24 della Costituzione in relazione ad una corretta e necessaria
personalizzazione del danno, posto che il limitato incremento del 20%
concesso dalla legge non tiene conto delle diverse effettive ricadute
che uno stesso pregiudizio può provocare a vari soggetti
portando ad un livellamento dei risarcimenti soprattutto nella
valutazione dei risvolti dinamico relazionali che in concreto possono
avere conseguenze differenti da soggetto a soggetto; e) violazione
dell’articolo 32 della Costituzione per il mancato risarcimento
della sofferenza fisica e morale quale limite del diritto alla salute
e ciò in particolare dopo l’intervento delle Sezioni
Unite della Cassazione laddove si ritenga che il danno morale resti
compreso nel danno biologico tanto più che il primo non
consiste solo nel dolore fisico preso in considerazione nella
quantificazione del secondo ma anche nella sofferenza morale. La
difesa attorea rilevava infine l’impossibilità di
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo
139 in relazione ai mutati indirizzi giurisprudenziali quali recepiti
dal diritto vivente posto che detta norma non lascia spazi di manovra
al giudicante il quale si deve limitare ad un conteggio matematico
che impedisce un’adeguata personalizzazione del danno.
Osserva
Sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 139 del d.l.vo 7/9/2005 n. 209
1) Richiami sui
precedenti legislativi e sulle questioni
sorte in ordine agli
stessi
Prima di procedere
all’esame della questione di legittimità costituzionale
sollevata è opportuno ricordare quanto a suo tempo osservato
in ordine all’articolo 5 della legge 5/3/2001 n. 57 con il
quale si introdussero le tabelle per la liquidazione del danno
biologico per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento
ed all’art. 23 della legge 12/12/2002 n. 273 che introdusse la
possibilità di aumento dell’ammontare del danno
biologico liquidato in forza di tali tabelle, in misura non superiore
ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato.
In ordine al momento in
cui entrarono in vigore dette norme, che si può dire
rappresentino l’antecedente storico dell’articolo 139 del
d.l.vo n. 209/2005, si deve ricordare che lo stesso art. 5 della
legge n. 57/2001 prevedeva che i competenti Ministeri provvedessero
alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni
all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di
invalidità il che avvenne con il decreto ministeriale 3/7/2003
(in G.U. 11/9/2003 n. 211) per cui l’articolo 5 della legge n.
57/2001 risultò di fatto applicabile solo dopo l’entrata
in vigore di detto decreto ministeriale.
Di recente si è
osservato che da quel momento venne introdotto “…un
regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente
(sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario codificato
dall’articolo 2056 c.c. e con la previsione (introdotta da
successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione della
stima del danno nella misura del 25%, così delimitando il
potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla
Corte Costituzionale (1986 n. 194) e della Corte di Cassazione
(incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle SU 11/11/1008
n. 26973 e 26974).
Le tabelle ministeriali
in questione, per atto amministrativo, appaiono in contrasto con la
definizione amplia del danno biologico considerata, anche per le
micropermanenti, dall’art. 139 secondo comma del codice delle
assicurazioni, che determina la struttura complessa del danno
biologico nelle sue quattro componenti essenziali (fisica e psichica
e riferito alle perdite della vita attiva e della vita di relazione),
tanto da determinare gli stessi tribunali a ritenerle orientative e
non vincolanti, in attesa di una loro riformulazione nel rispetto
della forma regolamentare e per decreto presidenziale.” (così
in motivazione Cass.13/5/2009 n. 11048)
Si ritiene poi di
ricordare che attenta dottrina, all’entrata in vigore
dell’articolo 5 della legge n. 57/2001, rilevò trattarsi
di norma di portata generale ma con tre limiti applicativi e cioè
causale, oggettivo e temporale. In ordine alla limitazione causale
che qui maggiormente può interessare, detta dottrina osservò
che tale norma appariva difficilmente compatibile con il combinato
disposto degli articoli 3 e 32 Costit. perché se la salute è
un bene dell’individuo e tutti gli individui sono uguali non si
comprende perché una stessa lesione debba essere risarcita in
modo diverso a seconda che derivi da una caduta dal motorino
piuttosto che da una caduta da cavallo; inoltre se l’intento
del legislatore era stato quello di eliminare le disparità di
trattamento derivanti da diversi orientamenti giurisprudenziali le
stesse non sarebbero state eliminate permanendo in tutti quei casi in
cui il danno alla salute sia derivato da un fattore estraneo alla
circolazione dei veicoli.
La giurisprudenza di
merito, con riferimento al richiamato articolo 5 della legge n.
57/2001 sollevò a suo tempo numerose questioni di sua
illegittimità costituzionale che si conclusero con le
ordinanze della Corte Costituzionale n. 126/2003, 64/2004, 434/2004 e
33/2006 le quali, con varie motivazioni, dichiararono la manifesta
inammissibilità delle questioni poste.
Di fatto si deve però
rilevare:
- l’ordinanza n.
126/2003 dichiarò la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 5
della legge n. 57/2001 perché le questioni di
incostituzionalità risultarono sollevate con ordinanza
“…priva, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare
valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale,
quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non
manifesta infondatezza delle questioni stesse, non essendovi
sufficienti indicazioni sulle ragioni per cui si configurerebbe la
violazione del parametro costituzionale…”;
- l’ordinanza n.
64/2004 si limitò a restituire gli atti al giudice rimettente
al fine di una nuova valutazione sulla rilevanza, alla luce dello ius
superveniens costituito dall’art. 23 comma 3 della legge n.
273/2002 che aveva sostituito il comma 4 dell’art. 5 della
legge n. 57/2001, cui seguì, dopo che il giudice rimettente
aveva nuovamente rimesso gli atti alla Corte Costituzionale,
l’ordinanza n. 33/2006 che, a sua volta, rilevò che
detto giudice aveva omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto
del giudizio principale limitandosi a confermare la rilevanza delle
questioni evidenziate con la precedente ordinanza di rimessione e la
Corte escluse l’idoneità di una motivazione per
relationem anche se dello stesso Giudice ed anche se già ad
essa sottoposta con conseguente inammissibilità della proposta
questione di legittimità;
- l’ordinanza n.
434/2004 affermò che l’art. 5 della legge n. 57/2001
nella parte in cui disciplina la liquidazione delle micropermanenti
“…è applicabile soltanto all’azione diretta
del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e non anche nel
rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente
dal contratto assicurativo...” per cui trattandosi nel caso di
specie di danno di una convenuta che aveva esplicato domanda
riconvenzionale senza che poi si sia fatto intervenire nel giudizio
l’assicuratore dell’attrice, che tale danno avrebbe
dovuto pagare, la questione è stata dichiarata inammissibile,
mentre per quanto poteva riguardare l’eventuale rilevanza della
questione nel rapporto tra danneggiato e danneggiante la questione è
stata dichiarata inammissibile per mancanza di motivazione al
riguardo.
Da quanto sin qui
rilevato può desumersi che la questione nodale e cioè
l’eventuale incostituzionalità di una norma che ponga
una tabellazione rigida per la liquidazione delle micro permanenti
solo per i danni da circolazione dei veicoli, non è stata di
fatto esaminata con riferimento all’art. 5 della legge n.
57/2001, posto che le varie ordinanze di rimessione alla Corte
vennero respinte solo perché prive di basilari elementi che
potessero venir presi in considerazione dalla stessa.
Tanto rende dunque ancora
attuali le critiche come sopra ricordate a suo tempo formulate dalla
dottrina alla predetta legge n. 57/2001 alle quali, si può
tuttora far riferimento, per avvalorare i dubbi di incostituzionalità
dell’articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005, dubbi, che devono
essere ora esaminati anche con riferimento agli attuali indirizzi
della giurisprudenza in tema di valutazione del danno alla persona
per gli ulteriori motivi che in appresso verranno svolti.
2) Violazione
dell’articolo 2 della Costituzione per la fissazione di un
limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato
contemperamento degli interessi in gioco.
Il quesito che ci si deve
preliminarmente porre è se il legislatore possa stabilire che
la vittima di un illecito aquiliano non possa pretendere più
di una somma predeterminata a titolo di risarcimento
indipendentemente dall’effettiva consistenza del pregiudizio
subito.
Di tale questione la
Corte Costituzionale ebbe ad occuparsi in svariate occasioni.
Per quanto qui interessa
e per i risvolti che le decisioni adottate possono riverberare sulla
questione qui sollevata, si può ricordare la sentenza 2/5/1985
n. 132 con la quale la Corte Costituzionale venne chiamata a
stabilire se fossero o meno contrari alla Costituzione gli articoli 1
della legge 19/5/1932 n. 841 e 2 della legge 3/12/1962 n. 1832 nella
parte in cui, dando esecuzione all’articolo 22 della
Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 e successive modifiche,
stabilivano che la responsabilità del vettore aereo per il
risarcimento del danno alla persona fosse contenuta entro il limite
di 250.000 franche Poincaré.
In motivazione detta
sentenza osservò: “Si può intanto precisare che
l’aver comunque sancito un limite alla responsabilità
del vettore non basta ad integrare la prospettata ipotesi di
illegittimità costituzionale sebbene importi una deroga al
principio del risarcimento integrale del danno … Occorre
vedere più da vicino se la limitazione dell’obbligo
risarcitorio sia giustificata dallo stesso contesto normativo in cui
essa si colloca, nel senso che la denunciata disciplina pattizia
riesca a comporre gli interessi del vettore con un sistema di ristoro
del danno non lesivo della norma costituzionale di raffronto…
Ad avviso della Corte deve trattarsi di una soluzione normativa atta
ad assicurare l’equilibrato componimento degli interessi in
gioco: e dunque, per un verso sostenuta dalla necessità di non
comprimere indebitamente la sfera di iniziativa economica del
vettore, per l’altro, congeniata secondo criteri che, in ordine
all’imputazione della responsabilità o alla
determinazione della consistenza del limite in discorso, comportano
idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi
subisce il danno ….”.
Nei termini in cui essa è
configurata “... la norma che di fronte alle lesioni corporee…
esclude il ristoro integrale del danno non è assistita da un
idoneo titolo giustificativo.
Occorre quindi concludere
che essa lede la garanzia eretta dall’articolo 2 Costituzione a
presidio inviolabile della persona.”.
Come rilevato da attenta
dottrina le norme limitatrici della responsabilità del vettore
aereo vennero dichiarate costituzionalmente illegittime non perché
fissassero un limite al risarcimento, ma perché non
realizzavano l’“equo contemperamento” tra
l’interesse della vittima al risarcimento integrale e quello
del vettore aereo allo svolgimento della propria attività, in
particolare non fissando né un meccanismo che garantisse alla
vittima la certezza del ristoro (ad esempio per una responsabilità
oggettiva), né criteri di adeguamento dell’importo del
massimale.
Si tratta a questo punto
di vedere se l’articolo 139 del codice delle assicurazioni
violi o meno l’articolo 2 della Costituzione facendo
applicazione dei principi come sopra affermati: premesso dunque che
la semplice previsione di un tetto risarcitorio non può
costituire di per se violazione del richiamato articolo 2 Costit.,
occorre allora vedere se tale norma realizzi l’equo
contemperamento degli interessi in gioco.
Ma il contemperamento
degli interessi in gioco si deve ammettere che da tale norma non è
realizzato, visto che a fronte della rigida limitazione risarcitoria
imposta al danneggiato questi non ottiene alcun vantaggio diretto od
indiretto nei confronti del responsabile o del suo assicuratore come
potrebbe essere ad esempio una responsabilità oggettiva
dell’assicuratore stesso. Non pare poi ragionevole sostenere
che l’interesse all’esercizio dell’attività
assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all’integrale
risarcimento del danno alla persona. In sostanza, la sproporzione del
trattamento delle rispettive posizioni risulta evidente tanto più
se si considera anche che l’assicuratore ha già ottenuto
un vantaggio, sul piano commerciale, dall’introduzione
dell’obbligatorietà dell’assicurazione contro il
rischio della responsabilità civile per la circolazione dei
veicoli.
Di conseguenza, si può
rilevare l’assenza dell’equo contemperamento tra i
contrapposti interessi che come si è visto è il
presupposto della legittimità costituzionale di qualsiasi
norma limitativa del diritto al risarcimento e da ciò deriva
il contrasto dell’articolo 139 cod. assic. con il richiamato
articolo 2 della Costituzione.
A conclusioni similari,
sia pur esaminando il problema da diversa angolatura, è
pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne precisato: “Da
più parti ci si è interrogati, tenuto conto della
valenza costituzionale del risarcimento del danno alla persona, alla
luce del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione e del
principio della necessaria integralità del risarcimento, circa
il rischio di illegittimità costituzionale dell’introduzione
di limitazioni massime al risarcimento del danno alla persona, che
non appaiano ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di
rilievo costituzionale.
Almeno in linea di
principio non sembra da escludersi la sussistenza di un apprezzabile
interesse pubblico all’introduzione di un limite legale massimo
al risarcimento, al fine di stabilizzare il mercato assicurativo e
soprattutto di garantire una certa uniformità dei risarcimenti
sul territorio nazionale di una loro minima prevedibilità da
parte degli operatori del settore.
Il riconoscimento
astratto dell’ammissibilità dell’introduzione di
soglie-limite, di per sé non contrastanti con la Costituzione,
non significa però che il legislatore non debba rispettare
parametri di ragionevolezza per introdurre le soglie.
È in tale scenario
che matura il sospetto di incostituzionalità delle norme di
cui agli articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni ove le stesse
fossero reinterpretate alla luce del «nuovo» art. 2059
c.c. così come concepito dalle Sezioni Unite.” (così
in motivazione Corte d’Appello di Torino 30/10/2009 n. 1315)
3) Violazione
dell’articolo 3 comma 1 della Costituzione con riferimento
all’eziologia del danno ed al soggetto danneggiante.
Già si è in
precedenza accennato come in dottrina, criticando l’articolo 5
della legge n. 57/2001, si sia osservato come tale norma apparisse
difficilmente compatibile con il combinato disposto degli articoli 3
e 32 Costit. perché se la salute è un bene
dell’individuo e tutti gli individui sono uguali non si
comprende perché una stessa lesione debba essere risarcita in
modo diverso a seconda che derivi da una caduta dal motorino
piuttosto che da una caduta da cavallo.
Identico ragionamento può
ora venir fatto nei confronti dell’articolo 139 codice delle
assicurazioni il cui disposto vale nei confronti dei danni alla
persona conseguenti alla circolazione dei veicoli ed in caso di
azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore non
essendovi ragione per discostarsi anche da quanto affermato
dall’ordinanza n. 434/2004 in riferimento all’art. 5
della legge n. 57/2001 laddove precisò che detta noma nella
parte in cui disciplina la liquidazione delle micropermanenti “…è
applicabile soltanto all’azione diretta del danneggiato nei
confronti dell’assicuratore e non anche nel rapporto tra
danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto
assicurativo..”.
Ed allora identica
lesione può venir risarcita con gli importi di cui al d.m.
19/6/2009 se conseguente a circolazione dei veicoli mentre può
venir risarcita con i criteri di cui alla tabella adottata dal
Tribunale di Milano, che risulta oggi utilizzata da ben 44 Tribunali
(v. Guida al diritto - Dossier n. 9 Novembre 2009, p. 6), se
conseguente ad altra e diversa causa, come cadere in una buca
stradale, eccetera.
Ma le differenze in
termini monetari risultano notevoli se si pensa che nel primo caso in
forza del punto base del decreto ministeriale ad un soggetto di dieci
anni che abbia riportato un 1% di invalidità da circolazione,
viene corrisposto euro 728,16, mentre allo stesso soggetto che abbia
riportato sempre un’invalidità dell’1% cadendo in
una buca può venir corrisposto l’importo di euro
1.276,00 e con l’aumentare dell’invalidità le
differenze risultano ancora maggiori se si pensa che un 9% in un
soggetto di 24 anni con la tabella ministeriale viene risarcito con
euro 14.017,81 e con euro 18.620,00 con la tabella di Milano.
La differenza di
trattamento in presenza di identiche situazioni, che consegue a
quanto appena rilevato, risulta allora evidente con conseguente
violazione dell’articolo 3 comma 1 della Costituzione.
Quanto appena rilevato si
riflette anche nei confronti del soggetto danneggiante tenuto al
risarcimento, posto che se questi è un assicuratore contro il
quale sia stata proposta l’azione diretta sarà obbligato
ad un risarcimento calcolato con i criteri di cui alla tabella
ministeriale, mentre tanto non avverrà per il danneggiante
tenuto a sensi dell’art. 2043 e seguenti c.c.
Ma le conseguenze di tale
situazione possono avere effetti particolari anche nei confronti
dell’assicuratore che sia tenuto in forza di un contratto per
garanzie che non consentano l’azione diretta contro di esso.
Può di fatto
accadere che un soggetto responsabile, ad esempio, a sensi dell’art.
2051 c.c. per danno cagionato da cose in custodia od a sensi
dell’art. 2052 c.c. per danni cagionati da animale, venga
convenuto in giudizio per rispondere di danni a persona dei quali
debba rispondere a sensi di dette norme e venga condannato al
risarcimento degli stessi; ma la quantificazione di detti danni potrà
essere effettuata non necessariamente con i criteri di cui all’art.
139 codice delle assicurazioni non essendo impedito al giudicante di
adottare anche altri criteri che potrebbero essere magari quelli di
cui alla tabella di Milano o comunque quella del Tribunale
competente.
Ed allora al momento in
cui il danneggiante - assicurato si rivolgerà alla propria
compagnia di assicurazione per essere manlevato dalle richieste del
danneggiato, a sensi dell’art. 1917 c.c., l’assicuratore
si troverà a dover intervenire per il risarcimento di un danno
liquidato con criteri diversi e quasi sicuramente ben più
elevati da quelli che sarebbero stati utilizzati se il danno fosse
stato invece provocato dalla circolazione dei veicoli.
Nell’ambito dei
giudizi per il risarcimento di danni alla persona da circolazione
stradale si potrà avere una situazione anche più
complessa come osservato nelle esaurienti e ben motivate note
conclusive depositate dalla difesa attorea, nelle quali si rileva
come dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la
sentenza 19/6/2009 n. 180 la procedura di risarcimento prevista
dall’art. 149 cod. assic. si affianca, senza sostituirla
obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato è
consentito agire sia contro la propria assicuratrice che contro il
responsabile del danno, il che comporta risultati economici diversi,
visto che, nel primo caso, la liquidazione del danno sarebbe
vincolata ai parametri della tabella ministeriale e nel secondo caso
si avrebbe invece una liquidazione con i più favorevoli valori
tabellari in uso presso i vari Tribunali, con evidenti e
irragionevoli disparità di trattamento a seconda del soggetto
che venga evocato in giudizio.
La situazione diventa poi
ancora più complessa nel caso in cui il danneggiato agisca
cumulativamente contro l’assicuratore con l’azione
diretta, magari a sensi dell’articolo 149 cod. assic. e
contestualmente contro il responsabile del danno a sensi degli artt.
2043 - 2054 c.c. con il risultato che al primo potrebbe chiedere il
risarcimento del danno da micro permanente ma con il limite della
tabella di legge ed al secondo potrebbe chiedere il risarcimento con
le altre tabelle per ottenere il totale risarcimento e quest’ultimo
potrebbe venir così condannato ad importo superiore a quello
invece posto a carico dell’assicuratore per cui per non essere
poi esposto in proprio dovrebbe porre una domanda di manleva a sensi
dell’art. 1917 c.c. nei confronti del proprio stesso
assicuratore.
Da quanto sin qui
precisato resta dunque confermata l’irragionevolezza della
scelta legislativa con evidente violazione della norma costituzionale
ed in particolare dell’art. 3 comma 1.
4) Violazione
dell’articolo 3 della Costituzione come principio di
uguaglianza dinanzi alla legge sotto il profilo dell’uguale
trattamento di situazioni di fatto diverse, dell’articolo 2 per
la limitazione all’effettiva tutela giurisdizionale conseguente
alla limitazione al risarcimento e dell’articolo 24.
L’articolo 139 cod.
assic., fissati i criteri e le misure per il risarcimento del danno
biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
come precisa al suo primo comma, prevede al comma 3 che l’ammontare
del danno biologico, liquidato a sensi di detta norma, possa essere
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo
e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
È appena il caso
di sottolineare che, in ogni caso, l’aumento del quinto non può
prescindere dal concreto accertamento, nel singolo caso, della
sussistenza di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse
rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello
stesso grado di quella accertata, e tali da incidere negativamente su
una qualsiasi delle attività vitali cui la vittima era dedita
prima del sinistro.
È evidente
anzitutto che il differente aumento del risarcimento consentito in
relazione all’entità delle lesioni, potrebbe porre una
certa discriminazione, visto che per le lesioni di lieve entità
si è mantenuto il limite del 20% già in precedenza
prefissato, mentre per le altre si è previsto il limite del
30% il che peraltro potrebbe essere giustificato dalla maggior
importanza di queste ultime.
Si deve però,
rilevare, per quanto riguarda le lesioni di lieve entità, che
è senz’altro vero che le stesse non comportano, in
genere, conseguenze pratiche immediate sull’attività
dinamico relazionale del soggetto, ma ciò non può
escludere la presenza di casi del tutto particolari nei quali un
limite alla personalizzazione può risultare irragionevole.
Basti pensare ad esempio
che determinate menomazioni di un ginocchio o di un piede vengono
quantificate con percentuali che, a seconda dell’importanza
delle medesime, possono venir quantificate dal 5 al 9%.
Ma le conseguenze di
lesioni del genere possono influire anche pesantemente su attività
ludico sportive che il singolo infortunato dimostri di praticare. Si
pensi ad un soggetto che nel tempo libero partecipi a gare amatoriali
di ballo e che in conseguenza di una anchilosi della I metatarso -
falangea del piede (per la quale si riconosce un 5%) non possa più
ballare a quel livello, dovendo così rinunciare a gareggiare
con le soddisfazioni di prima, o ad un soggetto appassionato sciatore
che a causa di una ridotta flessione del ginocchio (che può
giungere sino al 9%) si ritrovi con evidenti difficoltà a
praticare detto sport, dovendo così rinunciare ad escursioni
di un certo impegno.
L’adeguamento al
caso concreto concesso al giudice per una personalizzazione del danno
consente di riconoscere, con la tabella ministeriale attuale, nei
casi ipotizzati, ad un soggetto di 40 anni, che abbia riportato un 5%
di invalidità per la lesione al piede un risarcimento di euro
4.642,02 per il danno biologico, ed al massimo euro 928,40
(corrispondente all’aumento del 20%) per le conseguenze
influenti sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita
concretantisi nel caso di specie nel non poter più partecipare
a gare amatoriali di ballo. Nel caso dello sciatore, sempre
quarantenne, che si ritrovi a dover limitare sensibilmente la sua
attività sportiva, avremo, per il 9% di riduzione della
flessione del ginocchio, euro 12.811,98 per il biologico, ed euro
2.562,39, come massimo di aumento per l’adeguamento del
risarcimento al suo reale danno. Come si può rilevare gli
aumenti consentiti dalla legge non sono certo tali da compensare i
pregiudizi che in tali casi vengono provocati.
Si tratta ovviamente di
casi limite che però rappresentano danni rientranti certo nel
danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 c.c. che
“…costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo
del cosiddetto danno morale soggettivo (e cioè della
sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte,
determinati da un fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni
ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore
inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale
consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica,
senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all’articolo 185 c.p.)” (Cass. 19/2/2009 n. 4053)
Resta comunque il fatto
che in casi del genere, nei quali le conseguenze delle lesioni
influiscono pesantemente sulle condizioni soggettive dei danneggiati,
si vengono ad avere liquidazioni in forza dell’art. 139 cod.
che non coprono la reale entità del danno, mentre altrettanto
non potrebbe dirsi per identiche lesioni che abbiano colpito
individui con diverse condizioni soggettive. È infatti bensì
vero che sarebbe praticamente impossibile trovare due soggetti che
conducano vite assolutamente identiche, ma è altrettanto vero
che fratture agli arti da cui siano derivate menomazioni motorie
provocheranno disagi ben diversi a chi pratichi attività
sportiva rispetto a chi non la pratichi.
E tanto evidenzia come il
sistema posto in essere con l’articolo 139 cod. assic. porta a
trattare in maniera uguale situazioni di fatto diverse con evidente
violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge.
La situazione si è
però resa ancora più complessa dopo che le Sezioni
Unite con la sentenza 11/11/2008 n. 26972 hanno affermato la natura
unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale ed hanno anche
precisato che “Quando il fatto illecito integra gli estremi di
un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non
patrimoniale, nella sua più ampia accezione, ivi compreso il
danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di
liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e
può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di
pregiudizi non patrimoniali (ad esempio derivanti da lesioni
personali o dalla morte di un congiunto): in quest’ultimo caso,
però, di esso il giudice dovrà tener conto nella
personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento
luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma
liquidazione.”.
Ed allora del danno non
patrimoniale di cui ai casi particolari in precedenza evidenziati si
dovrebbe tenere conto globalmente nella personalizzazione del danno
biologico con il limite dell’aumento del 20% che finisce, però,
per determinare un livellamento del risarcimento particolarmente con
riferimento ai risvolti dinamico relazionali provocati dallo stesso
danno.
Di conseguenza,
impedendosi al giudicante di personalizzare la liquidazione del danno
biologico adeguandola alle caratteristiche del singolo caso concreto
con il limite suindicato che porta a concedere importi inadeguati, si
deve ammettere la violazione anche dell’articolo 2 della
Costituzione determinandosi un’irragionevole compressione del
diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale il che porta
anche ad una violazione dell’articolo 24 della Costituzione.
È appena il caso
di ricordare che nella prassi precedente si consideravano come
pregiudizi distinti e separati il danno biologico e quello cosiddetto
morale e si giungeva ad una loro separata liquidazione, per cui
attraverso la liquidazione del secondo si poteva tener conto di
quelle conseguenze dannose il cui risarcimento avrebbe potuto
superare la soglia del quinto di legge.
Con l’attuale
indirizzo, che non consente la duplicazione del risarcimento di danni
già di fatto risarciti con il danno biologico non è più
possibile per le micro permanenti cercare di adeguare il risarcimento
alla reale entità del danno quale risultante da situazioni,
sia pur particolari, come quelle in precedenza evidenziate, quanto
meno prendendo in considerazione quella parte di danno che
costituendo una sofferenza dell’individuo, già rientra
nel danno biologico. Ed allora si potrebbe cercare di giungere ad una
liquidazione adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e
prove fornite dal danneggiato al fine di individuare quella norma la
cui violazione ha provocato un danno non patrimoniale, ovviamente
diverso dal danno biologico inteso nella sua più ampia
accezione, operazione questa che per le micro permanenti, in genere,
diventa operazione di indubbia difficoltà se non
impossibilità, mentre nei casi di cui sopra potrebbe forse
risultare una via praticabile.
In punto si ritiene
opportuno ricordare essere stato affermato che “…la
peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella
sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell’art. 2059
c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai
fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal
legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai
diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima
risarcitoria, con la precisazione in quest’ultimo caso, che la
rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non
il pregiudizio conseguentemente sofferto che la risarcibilità
del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la
lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di
tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà
sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista
in meri disagi o fastidi o sia addirittura immaginario).”
(Cass. SS. UU. 19/8/2009 n. 18356; v. anche Cass. 25/9/2009 n.
20684).
5) Violazione
dell’articolo 76 della Costituzione per la previsione di un
limite non previsto dalla legge delega 23/7/2003 n. 229.
La l. n. 229/2003
all’art. 4 dispone testualmente: “Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo
20 della legge 15/3/1997 n. 59, come sostituito dall’articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori
e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo
della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché
dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla
conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di tale servizio…”.
Il codice delle
assicurazioni doveva quindi tutelare i contraenti più deboli
con adeguata informazione avendo anche riguardo alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali del relativo servizio. Ma aver
riguardo alla correttezza del processo di liquidazione dei sinistri
compresi gli aspetti strutturali del servizio non sembra possa
significare anche porre dei limiti al risarcimento, limite questo che
non risulta sia stato previsto dalla legge delega.
Si può dunque
rilevare come l’introduzione di valori tabellari vincolanti per
il Giudice oltre tutto con importi inferiori a quelli normalmente
utilizzati dai Tribunali nelle vicende diverse da quelle di cui alla
circolazione dei veicoli, si ponga in posizione opposta rispetto ai
criteri guida della legge delega che risultano pur sempre indirizzati
alla tutela del contraente più debole e comunque del
consumatore del servizio assicurativo, posizione questa che
indubbiamente può certamente rinvenirsi nell’assicurato
che a sensi dell’art. 149 agisca direttamente contro il proprio
assicuratore per i danni alla persona che restano contenuti nel
limite previsto dall’articolo 139.
Infatti, l’assicurato
che come conducente del proprio veicolo abbia riportato un danno alla
persona che si sia concretato in una micro permanente, otterrà
un risarcimento che non necessariamente potrebbe corrispondere al suo
intero danno proprio per la presenza del limite al risarcimento
previsto dall’art. 139 richiamato dall’articolo 149, e
tanto non pare in linea con la tutela del contraente più
debole il ché pare oggi contrastare anche con gli accordi
internazionali, se si pensa che la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (in G.U. 23/1/2008 n. 223) precisa
testualmente all’articolo 38: “Nella politica dell’Unione
è garantito un elevato livello di protezione dei
consumatori.”.
Da quanto sin qui detto
emerge allora come l’articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005
risulti costituzionalmente illegittimo difettando della necessaria
autorizzazione parlamentare e ponendosi quindi in contrasto con
l’articolo 76 della Costituzione.
IMPOSSIBILITÀ DI
UN’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA
L’articolo 139 del
d.l.vo n. 209/2005 segue di fatto quanto già previsto
dall’articolo 5 della legge n. 57/2001 che aveva il chiaro
intento di contenere i costi del servizio assicurativo, intento che
evidentemente si è inteso proseguire anche con il predetto
articolo 139.
Ma oltre all’eccesso
di delega come sopra evidenziato del quale indubbiamente si deve
tenere conto, resta il fatto che un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma non può allo stato,
prescindere dagli attuali principi giurisprudenziali, quali recepiti
dal diritto vivente ed indirizzati alla personalizzazione della
liquidazione del singolo danno alla persona ed al suo intero ristoro
cui tende appunto tale operazione.
L’art. 139 del
d.l.vo n. 209/2005 non consente invece al Giudice alcuna possibilità
di adeguare al caso concreto la sua liquidazione soprattutto nei casi
in cui gli importi previsti da detta norma risultino inferiori alla
reale entità del danno; per contro, non potrebbe escludersi
nemmeno che, in certi casi del tutto particolari, gli importi
previsti possano risultare addirittura superiori al danno effettivo
ed il Giudice finisca quindi per dover liquidare somma appunto
superiore al danno effettivo senza poter intervenire in alcun modo.
Non si vede quindi in
quale modo poter salvare la norma con un’interpretazione
costituzionalmente orientata.
SULLA RILEVANZA DELLA
QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE FORMULATA
Occorre preliminarmente
osservare che nel caso di specie lo stesso assicuratore con sua
comunicazione scritta precisò di aver valutato il danno alla
persona patito dall’attore riconoscendo un danno biologico
dell’1,5% ed una invalidità temporanea massima di giorni
10 oltre ad una invalidità temporanea minima di giorni 15,
conclusioni queste cui l’attore aderì.
Si tratta di vertenza
nella quale non si sono poste discussioni sulla responsabilità
che non risulta contestata dall’assicuratrice che, anzi,
formulò una precisa offerta, ma si discute essenzialmente
sull’entità del danno risarcibile che l’assicuratrice
parrebbe aver valutato rigorosamente secondo i parametri dell’art.
139 e non tenendo conto del danno morale transeunte, né delle
condizioni soggettive dell’infortunato che, ove considerate,
già avrebbero consentito un’offerta di maggior importo
in forza dell’aumento del 20% previsto dalla norma. Non si
dimentichi che non è da escludersi a priori la possibilità
che in determinati casi anche una micro permanente possa provocare un
danno non patrimoniale di una certa evidenza.
Peraltro, secondo
l’attore, il suo danno supera l’importo offerto
dall’assicuratrice e chiede per un suo integrale risarcimento
adottarsi quanto meno le tabelle normalmente utilizzate dal Tribunale
per le controversie diverse da quelle derivanti dalla circolazione
dei veicoli con esclusione dunque della tabella prevista dall’art.
139 cod. assic. a suo avviso non satisfattiva del suo intero danno.
Al di la delle
considerazioni che potranno venir fatte in sede di sentenza resta il
fatto che la difesa attorea, chiedendo il risarcimento del danno
sulla base della tabella ordinaria, tende a superare, di fatto, anche
l’eventuale incremento del 20% di cui alla tabella dell’art.
139 e ciò per l’influenza delle lesioni sulla sua vita
lavorativa e di relazione che di fatto non si possono escludere a
priori, mentre quanto risultante agli atti potrebbe darne conferma,
eventualmente anche solo in via indiretta o comunque presuntiva.
A sostegno di tale
impostazione si deve rilevare che con una copiosa documentazione
relativa a prestazioni mediche corredate con ricevute di esborsi di
una certa rilevanza non certo usuale per casi del genere, si tende a
comprovare la necessità di terapie antalgiche anche oltre la
durata della temporanea con evidenti problematiche fisiche e
conseguenti ripercussioni sulla vita di relazione del danneggiato.
Il teste escusso nel
corso dell’istruttoria confermò poi che il danneggiato
accusa ancora difficoltà nell’effettuare attività
che comportino uno spostamento della sua testa con ripercussioni
sulla sua attività lavorativa e chiaramente anche sulla sua
vita di relazione.
Resta dunque il fatto che
l’attuale domanda non potrebbe essere esaminata nella sua
completezza, laddove si debbano applicare rigorosamente i criteri
dell’art. 139 che impedirebbero di procedere ad una adeguata
valutazione del danno o meglio ad una sua personalizzazione alla luce
dell’articolo 2059 c.c. come ora concepito dalle Sezioni Unite.
È allora evidente l’interesse della parte ad una
pronuncia sulla legittimità costituzionale di detta norma che,
laddove confermata, impedirebbe appunto una valutazione adeguata
della sua domanda impedendo comunque una personalizzazione del suo
danno quale da essa richiesta, che potrebbe quindi non venir
integralmente risarcito.
Tanto precisato la
questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata
appare a questo Giudice seria e non manifestamente infondata e
rilevante nel processo il cui esito resta ad essa collegato per cui
lo stesso non può essere definito indipendentemente dalla sua
risoluzione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di
Torino, visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
questione di legittimità costituzionale dell’articolo
139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento
agli articoli 2, 3, 24 e 76, della Costituzione nonché del
principio della ragionevolezza.
Ordina l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il
giudizio in corso.
Ordina che a cura della
cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.