IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi,
segretario generale;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di
seguito «Codice»);
VISTE le numerose segnalazioni, con le
quali è stata lamentata la ricezione di chiamate indesiderate
- in alcuni casi specificando che si tratta di chiamate preregistrate
- da parte della società Azienda Cassine di Pietra srl (di
seguito indicata come "la società"), con contenuto
promozionale di prodotti vinicoli;
VISTE le note del 15 luglio, 29
ottobre, 2 novembre e 12 novembre 2009, con le quali la società,
a seguito di specifiche richieste di informazioni dell'Autorità,
ha affermato di essere titolare del trattamento e, riguardo alle
modalità e forme di raccolta dei dati personali, di operare
"con attività outbound, avvalendoci di call center
esterni che gestiscono il contatto con i Clienti per promuovere la
vendita dei prodotti dell'azienda";
RILEVATO che, nelle medesime note, la
società ha dichiarato di fornire l'informativa ex art. 13 del
Codice solo contestualmente alla telefonata promozionale e di
procedere alla mera annotazione delle richieste di cancellazione dei
dati;
RILEVATO che, in risposta alle
sopraindicate richieste di informazioni, la società ha
dichiarato di non chiedere all'interessato il preventivo consenso
all'invio delle proprie comunicazioni promozionali, in considerazione
del fatto che "non utilizza più per comunicazioni
commerciali, né direttamente, né tramite i propri call
center, gli elenchi telefonici degli abbonati, ma genera i numeri da
contattare sulla base di sequenze casuali, elaborate con meri criteri
geografici, senza abbinarli preventivamente a identità o dati
anagrafici";
RILEVATO che può essere
considerato "dato personale" ai sensi dell'art. 4 del
Codice anche il numero casualmente composto e chiamato
telefonicamente per attività promozionale, come fra l'altro
rilevato dal Gruppo ex art. 29, nel parere n. 4/2007, in www.
ec.europa.eu;
CONSIDERATO che, pertanto, anche con
riferimento alle numerazioni composte casualmente per contatti
telefonici, si devono ritenere applicabili le norme dettate dal
Codice, al pari di quanto già affermato da questa Autorità
nel provvedimento del 10 giugno 2003 ("Sms promozionali o di
vendita diretta: le regole per il corretto uso", in
www.garanteprivacy.it: doc. web n. 29836);
RILEVATO che l'art. 130, comma 1 del
Codice prevede per l'effettuazione di telefonate commerciali
preregistrate il presupposto del preventivo consenso informato e
specifico dell'interessato;
CONSIDERATO che lo svolgimento, da
parte della società, di chiamate indesiderate verso numeri di
destinatari, ottenuti con digitazione casuale e senza previo
consenso, è da ricondurre all'ambito applicativo in questione,
altrimenti verificandosi una elusione degli adempimenti in materia di
informativa e consenso di cui agli artt. 13, 23 e 130 del Codice;
RITENUTO, pertanto, che il trattamento
effettuato dalla società realizza un trattamento illecito dei
dati, perché posto in essere in violazione della richiamata
normativa;
RILEVATO che, sulla base delle stesse
dichiarazioni rese dal titolare, in relazione alle modalità
della propria attività promozionale, il trattamento presenta
carattere sistematico;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del
Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento
illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di
adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla
disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RITENUTA conseguentemente la necessità
di adottare nei confronti di Azienda Cassine di Pietra srl, ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del
Codice, un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati
personali correlato all'effettuazione di telefonate commerciali
preregistrate con le modalità di cui sopra, senza che risulti
comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato
del destinatario;
RITENUTA, altresì, la necessità
di adottare nei confronti di Azienda Cassine di Pietra srl un
provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett.
b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, volto ad assicurare la
cancellazione dei dati illecitamente trattati;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.
170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente
provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del
Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è
altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila
euro;
RILEVATO, altresì, che resta
impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i
propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata
(cfr. anche art. 15 del Codice);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta ad Azienda
Cassine di Pietra srl, con sede legale in San Pietro Mussolino (VC),
in via La Fabbrica n. 1, il trattamento di qualunque dato personale
correlato all'effettuazione di telefonate commerciali preregistrate a
terzi, i cui numeri telefonici siano individuati tramite digitazione
casuale, senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il
consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi
degli artt. 23 e 130 del Codice;
b) ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Azienda
Cassine di Pietra srl di cancellare i dati personali per il
trattamento dei quali non risulti la prova documentata del consenso
degli interessati, e di adottare tutte le misure necessarie e
opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto
stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione
al Garante entro il giorno 31 dicembre 2009.
Roma, 3 dicembre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi