GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI, DELIBERAZIONE
12 novembre 2009, n. 35
Prescrizioni
concernenti la raccolta d'informazioni sullo stato di sieropositività
dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sanitarie.
(Deliberazione n. 35). (09A14778)
(GU n. 289 del
12-12-2009)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna,
in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni
Griffi, segretario generale;
Visto il provvedimento
adottato in data odierna nei confronti di uno studio dentistico
odontoiatrico, in merito alla raccolta di informazioni relative allo
stato di sieropositivita' dei pazienti mediante la compilazione di un
questionario in fase di prima accettazione dello stesso;
Tenuto conto della
particolare delicatezza delle informazioni idonee a rilevare lo stato
di sieropositivita' dei pazienti; Rilevata la necessita' di estendere
le prescrizioni formulate nel suddetto provvedimento a tutti gli
esercenti le professioni sanitarie;
Visti gli atti d'Ufficio;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) e il decreto del
Ministro della sanita' del 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal
contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed
assistenziali pubbliche e private);
Viste le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe
Fortunato;
Premesso
E' stato segnalato al
Garante che in uno studio dentistico e odontoiatrico all'atto della
prima accettazione dei pazienti e' distribuito un questionario in cui
si chiede a questi di evidenziare il proprio stato di salute ed, in
particolare, se si e' affetti da infezione da HIV. Da alcune ricerche
preliminari effettuate dall'Ufficio, e' emerso che tale questionario
e' utilizzato da alcuni studi dentistici odontoiatrici ed e',
talvolta, presente nelle applicazioni progettate da societa'
informatiche per tali studi. Gli esercenti le professioni sanitarie,
previa acquisizione del consenso informato del paziente, possono
trattare i dati sanitari dello stesso per finalita' di tutela della
sua salute o incolumita' fisica, fermi restando i casi di prestazioni
d'urgenza per i quali si puo' prescindere dal consenso
dell'interessato (articoli 75 e seguenti del Codice). Prima ancora di
procedere all'attivita' di cura dell'interessato, infatti,
l'esercente la professione sanitaria deve fornire allo stesso una
completa informativa sul trattamento dei dati personali che intende
effettuare, nonche' acquisire il suo consenso anche oralmente. In tal
caso il consenso e' documentato con annotazione scritta da parte
dell'esercente la professione sanitaria (articoli 13 e 81 del
Codice). Una volta acquisito il consenso informato del paziente al
trattamento dei suoi dati personali, gli esercenti le professioni
sanitarie hanno il compito di raccogliere tutte le informazioni
sanitarie necessarie ad assicurargli una corretta assistenza medica.
Sia nell'informativa da rendere all'interessato che nell'ambito dei
colloqui con il medico curante, infatti, quest'ultimo deve rendere
edotto il paziente in merito all'importanza di ricostruire un quadro
il piu' possibile completo delle informazioni sanitarie che lo
riguardano, al fine di potergli offrire un migliore percorso di cura.
In tale contesto, si
inserisce il dovere del medico di illustrare al paziente le scelte
diagnostiche o terapeutiche che intende perseguire e le relative
prevedibili conseguenze; cio', al fine di consentire allo stesso di
aderire o meno alle proposte diagnostico-terapeutiche avanzate dal
medico (cfr. art. 33 del Codice di deontologia medica del 16 dicembre
2006). Con riferimento alla raccolta di informazioni relative
all'eventuale stato di sieropositivita', e', dunque, compito del
medico curante illustrare al paziente l'importanza di conoscere anche
tale informazione in relazione al tipo di intervento o al piano
terapeutico da eseguire. Qualora ritenga, infatti, che la conoscenza
dello stato di sieropositivita' sia indispensabile in relazione al
trattamento sanitario o terapeutico che intende porre in essere, e'
suo compito illustrare al paziente le conseguenze che la mancata
conoscenza di tale informazione potrebbe determinare. Fermo restando,
pertanto, che il medico e' tenuto a raccogliere un'anamnesi
dettagliata del paziente ed a illustrare a quest'ultimo l'importanza
di tale raccolta di dati personali, l'interessato e' comunque libero
di scegliere, in modo informato - e quindi consapevole - di non
comunicare al medico alcune informazioni sanitarie che lo riguardano,
ivi compresa la sua eventuale sieropositivita', senza per cio' subire
alcun pregiudizio sulla possibilita' di usufruire delle prestazioni
sanitarie richieste (cfr. Linee guida in tema di Fascicolo sanitario
elettronico (Fse) e di dossier sanitario del 16 luglio 2009 [doc. web
n. 1634116], par. n. 3, con particolare riferimento al diritto
riconosciuto all'interessato di non comunicare ad un medico
informazioni sanitarie che lo riguardano; cfr. altresi' Documento di
lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute
contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (Cce) adottato il 15
febbraio 2007 dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali
previsto dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE, in particolare par.
III, n. 1). Il medico e', infatti, tenuto ad agire nel rispetto della
liberta' e della autonomia decisionale del paziente (art. 38 del
richiamato codice di deontologia medica). La raccolta di informazioni
relative all'eventuale stato di sieropositivita' di ogni singolo
paziente da parte degli esercenti le professioni sanitarie deve
avvenire, pertanto, in conformita' al quadro normativo sopra
delineato ed ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati
rispetto alle finalita' del trattamento riconducibili alle specifiche
attivita' di cura dell'interessato (art. 11, comma 1, lett. a) del
Codice).
La raccolta di
informazioni relative all'eventuale stato di sieropositivita' di ogni
paziente che si rivolge per la prima volta allo studio medico
effettuata in fase di accettazione, indipendentemente dal tipo di
intervento clinico o dal piano terapeutico che lo stesso deve
eseguire (es. trattamento di igiene orale professionale, ablazione
del tartaro, rx ortopanoramica), appare in contrasto con i suddetti
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati. In tale quadro, si
ritiene necessario prescrivere agli esercenti le professioni
sanitarie di non raccogliere in fase di accettazione di ogni paziente
che si rivolge a questi per la prima volta - e a prescindere dal tipo
di intervento o piano terapeutico da eseguire - informazioni relative
alla presenza di un eventuale stato di sieropositivita'. Gli
esercenti le professioni sanitarie, infatti, - previo consenso
informato del paziente - possono raccogliere l'informazione relativa
all'eventuale presenza di un infezione da HIV solo qualora tale dato
anamnestico sia ritenuto dagli stessi necessario in funzione del tipo
di intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire
sull'interessato; resta fermo che quest'ultimo rimane libero di
decidere in modo consapevole (e quindi informato) e responsabile di
non comunicare al medico alcuni eventi sanitari che lo riguardano. In
ogni caso, il medico che viene a conoscenza di un caso di AIDS,
ovvero di un caso di infezione da HIV, oltre a essere sottoposto a
specifici doveri deontologici di segretezza e non discriminazione del
paziente, e' tenuto anche ad adottare ogni misura o accorgimento
occorrente per la tutela dei diritti, delle liberta' fondamentali e
della dignita' dello stesso, nonche' le misure di sicurezza
individuate dal Codice (art. 5, legge n. 135/1990, articoli 3, 10,
11, 20 del predetto codice di deontologia medica, articoli 33 e
seguenti del Codice e Disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
L'esigenza di raccogliere
informazioni in merito all'eventuale infezione da HIV in fase di
accettazione del paziente non puo', nemmeno, ricondursi alla
necessita' di attivare specifiche misure di protezione per il
personale sanitario, in quanto la normativa di settore prevede che,
stante l'impossibilita' di avere certezza sullo stato di
sieropositivita' del paziente, le misure di protezione devono essere
adottate nei confronti di ogni singolo assistito. La legge 5 giugno
1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l'AIDS), infatti, ha previsto specifiche disposizioni
per la protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture
sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, attuate con decreto
del Ministro della sanita' del 28 settembre 1990. Piu' precisamente,
il predetto decreto, nel considerare impossibile «identificare
con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV», ha
previsto che le «precauzioni finalizzate alla protezione dal
contagio» debbano essere prestate «nei confronti della
generalita' delle persone assistite» (cfr. premesse del citato
decreto). In particolare, le specifiche precauzioni previste per gli
operatori odontoiatrici devono essere adottate nei confronti di «ogni
singolo paziente» (cfr. art. 4 del citato decreto nonche' il
paragrafo sulle «Precauzioni per gli odontoiatri»
contenuti nelle Linee guida di comportamento per gli operatori
sanitari per il controllo delle infezioni da HIV del 6 settembre 1989
emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS). Le
disposizioni sopra citate evidenziano, infatti, che allo stato
attuale delle conoscenze scientifiche non e' possibile identificare
con certezza tutti i pazienti affetti da HIV e che, pertanto, le
misure di protezione dal contagio devono essere adottate, a
prescindere dalla conoscenza dello stato di sieropositivita' del
paziente, nei confronti di ogni soggetto sottoposto a cure
dentistiche.
Tutto cio' premesso il
Garante:
1. Ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive agli esercenti le
professioni sanitarie di non raccogliere l'informazione circa
l'eventuale stato di sieropositivita' in fase di accettazione di ogni
paziente che si rivolge a questi per la prima volta, e a prescindere
dal tipo di intervento o piano terapeutico da eseguire, fermo
restando che tale dato anamnestico puo' essere legittimamente
raccolto, previo consenso informato dell'interessato, da parte del
medico curante nell'ambito del processo di cura, in relazione a
specifici interventi clinici ove cio' sia ritenuto necessario. 2. Ai
sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone che copia del
presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia -
Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2009
Il Presidente: Pizzetti
Il relatore: Fortunato
Il segretario generale:
Patroni Griffi