REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – I^ Sez.
SENTENZA
(Numero
695/2007)
sul ricorso n. 1129/2005
proposto da
CALABRESE
Vito
rappresentato e difeso anche
disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Alvaro e Michele Palla, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Piazza S. Firenze n. 2;
contro
il Ministero dell’Interno e la
Questura di Firenze, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui Uffici
domiciliano in Firenze Via degli Arazzieri n. 4;
per l’annullamento
del provvedimento n. Cat. C. 5
Uff. Gab. Prot. 138/05, avente ad oggetto “Movimento personale”, datato 28
aprile 2005, notificato in data 29 aprile 2005, con il quale il Questore della
Questura di Firenze disponeva, con effetto immediato, il trasferimento del
ricorrente dall’Ufficio Squadra Mobile, Sezione Criminalità Extracomunitaria e
Buoncostume, al Commissariato P.S. Oltrarno, nonché di qualsivoglia ulteriore
atto, ancorché di data ed oggetto ignoti, antecedente, conseguente, derivante
e/o comunque connesso con quello impugnato e tra questi, segnatamente, se ed in
quanto occorrer possa, dell’ordinanza n. Cat. C. 5 Uff. Gab. Prot. 13/05 avente
ad oggetto “Movimento personale”, datata 21 gennaio 2005, notificata in data 24
gennaio 2004, con cui il Questore di Firenze disponeva l’aggregazione del
ricorrente con decorrenza immediata dall’Ufficio Squadra Mobile, Criminalità
Extracomunitaria e Buoncostume al Commissariato P.S. Oltrarno;
nonché per l’accertamento
del fatto che l’Isp. Calabrese
è stato illegittimamente adibito a mansioni non confacenti al proprio bagaglio
professionale e, per l’effetto,
per la condanna
dell’Amministrazione
- al risarcimento del danno
professionale che in via equitativa si quantifica nel 50% della retribuzione
globale di fatto percepita per ogni mese di accertato demansionamento, o nella
percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- al risarcimento del danno
morale ed esistenziale determinato dall’immediata aggregazione cui ha fatto
seguito il provvedimento di trasferimento, danno che in via equitativa si
quantifica in euro 50.000 o nella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, comprensivo anche del danno biologico per il riacutizzarsi della
“gastroduodenite cronica” nel periodo compreso tra il 7 febbraio 2005 e il 28
febbraio successivo;
Visto il ricorso con i relativi
allegati, notificato il 23 giugno 2005 e depositato il 6 luglio successivo;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Uditi alla pubblica udienza del
24 gennaio 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle
parti;
Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue:
FATTO E
DIRITTO
1. Con
provvedimento n. Cat. C. 5 Uff. Gab. Prot. 13/05 del 21 gennaio 2005 avente ad
oggetto “Movimento personale”, il Questore di Firenze disponeva l’aggregazione
di Calabrese Vito, Ispettore Capo della Polizia di Stato, per un periodo di tre
mesi e con decorrenza immediata dall’Ufficio Squadra Mobile, Criminalità
Extracomunitaria e Buoncostume al Commissariato P.S. Oltrarno, “al fine di
razionalizzare l’impiego del personale”.
Con
provvedimento n. Cat. C. 5 Uff. Gab. Prot. 138/05 del 28 aprile 2005 avente ad
oggetto “Movimento personale”, il Questore di Firenze disponeva, “valutate
le esigenze di organico del Commissariato Sezionale di Oltrarno, ed il periodo
di aggregazione trimestrale trascorso”, il trasferimento definitivo con
decorrenza immediata dell’Ispettore Capo Calabrese all’indicato Commissariato
P.S. Oltrarno.
Con il
ricorso in esame, l’interessato ha impugnato tale ultimo provvedimento e, per
quanto occorrer possa, anche il precedente provvedimento di aggregazione.
Ha chiesto, altresì,
che l’Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno da
demansionamento, che in via equitativa si quantifica nel 50% della retribuzione
globale di fatto percepita per ogni mese di accertato demansionamento, o nella
percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del
danno morale ed esistenziale determinato dall’immediata aggregazione cui ha
fatto seguito il provvedimento di trasferimento, danno che in via equitativa si
quantifica in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, comprensivo anche del danno biologico per il riacutizzarsi della
“gastroduodenite cronica” nel periodo compreso tra il 7 febbraio 2005 e il 28
febbraio successivo.
Con memoria depositata
in data 12 gennaio 2007, non notificata all’Amministrazione resistente,
l’interessato ha integrato la richiesta di risarcimento del danno biologico
per tutto il lungo periodo di astensione dal lavoro dovuto ad una serie di
disturbi dell’equilibrio psico-fisico insorti successivamente all’adozione dei
provvedimenti impugnati, quantificato in euro 10.000,00 o nella somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia.
Questi i motivi di censura
dedotti a sostegno del gravame:
1) “Violazione di
legge. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7
e 8 della legge n. 241/1990”.
Non ricorrendo alcuna
delle ipotesi menzionate nel suindicato art. 7, l’Isp. Capo Calabrese avrebbe
dovuto essere messo in grado di partecipare al procedimento volto a trasformare
la temporanea aggregazione in definitivo trasferimento.
2) “Violazione
dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Omessa e/o insufficiente motivazione.
Violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.
La motivazione addotta
dall’Amministrazione per giustificare l’aggregazione, prima, il trasferimento
del ricorrente, poi, sarebbe del tutto insufficiente e comunque inidonea ad
evidenziare il ragionamento logico giuridico che, nel confronto tra le esigenze
dell’Amministrazione e quelle del dipendente, ha indotto la prima a trasferire
quest’ultimo ad altra sede.
Né sarebbe possibile
evincere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare un
provvedimento dotato addirittura di decorrenza immediata e a scegliere tra
tutti i dipendenti a disposizione proprio il ricorrente.
L’assoluta mancanza di
motivazione si risolverebbe, inoltre, in un’indebita compressione del diritto
di difesa del ricorrente.
In violazione
dell’art. 10, 2° comma, della legge n. 241 del 1990 l’Amministrazione avrebbe
disposto il trasferimento del ricorrente senza prendere in alcuna
considerazione la memoria di quest’ultimo, ricevuta dall’Amministrazione in
data 10 marzo 2005, con la quale venivano evidenziate le ragioni di
illegittimità del provvedimento di aggregazione (le dichiarate esigenze di
razionalizzazione del personale sarebbero insussistenti, atteso che non avrebbero
potuto essere soddisfatte tramite l’aggregazione di due sole unità, l’Ispettore
Capo Calabrese e l’Ispettore Capo Minonne; la contestazione degli addebiti
notificata al ricorrente in data 4 marzo 2005, contestazione inerente a fatti
accaduti in data 21 gennaio 2005, data del provvedimento di aggregazione,
indurrebbe a ritenere che con il provvedimento di aggregazione si persegua un
intento punitivo estraneo a quello dichiarato nel provvedimento de quo;
l’aggregazione presso il Commissariato Oltrarno apparirebbe lesiva della
posizione di servizio in cui era incardinato il ricorrente, stante il ruolo
meramente burocratico-amministrativo attribuitogli a fronte della notevolissima
esperienza acquisita nel campo investigativo-operativo).
3) “Violazione dell’art.
97 Cost.. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di
efficacia ed efficienza dell’agire amministrativo. Eccesso di potere per
illogicità manifesta”.
La scelta di
trasferire il ricorrente da una struttura operativa come la Divisione Squadra
Mobile, ad un Ufficio periferico quale il Commissariato Oltrarno, per
l’adempimento di mansioni burocratiche-amministrative, sarebbe una scelta
illogica considerate le caratteristiche professionali dell’elemento trasferito
e la professionalità operativa acquisita negli anni dal ricorrente,
professionalità che avrebbe consentito a quest’ultimo di ricevere
un’innumerevole serie di riconoscimenti sia da parte dei vertici locali della
Questura, sia da parte di quelli centrali del Ministero.
L’allontanamento del
ricorrente dalla Divisione Squadra Mobile avrebbe comportato l’attribuzione
allo stesso di un ruolo privo di tutti quei caratteri operativi e investigativi
costituenti la professionalità dal medesimo acquisita, ruolo assegnatogli senza
procedere alla comparazione ed alla valutazione di professionalità più idonee e
senza che il ricorrente potesse manifestare le proprie documentate riserve al
trasferimento, peraltro intimato durante l’espletamento di particolari e
delicate attività investigative.
4) “Eccesso di
potere. Sviamento. Perplessità”.
L’intento perseguito
dall’Amministrazione attraverso il trasferimento del ricorrente sarebbe di
natura esclusivamente disciplinare, a nulla rilevando le ragioni di carattere
organizzativo addotte a motivazione del provvedimento.
A riprova di ciò
rileverebbe la circostanza che l’aggregazione del ricorrente, che costituisce
provvedimento prodromico a quello di trasferimento, è stata disposta il giorno
successivo (e con decorrenza immediata) rispetto agli accadimenti che hanno
rappresentato l’oggetto di una contestazione disciplinare notificata in data 4
marzo 2005, relativa ad infrazioni regolamentari, nella realtà mai commesse,
contestazione inviata anche al collega del ricorrente Massimo Minonne,
anch’egli destinatario del provvedimento di trasferimento de quo.
A ciò si aggiunga, a
dimostrazione dell’assoluta infondatezza della motivazione addotta dal Questore
per giustificare il trasferimento del ricorrente (insieme al collega Minonne),
che presso il Commissariato Oltrarno, prima dell’arrivo del ricorrente e del
collega, risultavano già in forza nove Ufficiali di P.G., tra cui quattro
Ispettori su di un organico complessivo di 24 unità (cfr. verbale della
riunione tra le OO.SS. ed i vertici della Questura tenutasi in data 19 maggio
2005).
5) “Non conformità
del provvedimento alle regole di opportunità e convenienza”.
L’allontanamento del
ricorrente disposto dall’Amministrazione, prima attraverso l’aggregazione
temporanea, poi mediante l’atto di trasferimento definitivo, sarebbe stata una
scelta inopportuna, contrastante con i principi di buon andamento della
Pubblica Amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione, atteso che
nel momento in cui è stata disposta l’aggregazione il ricorrente era impegnato
nell’espletamento di delicate indagini condotte nei confronti della criminalità
organizzata di etnia albanese, indagini condotte per quasi un biennio e che, in
virtù dell’impugnato provvedimento, avrebbero subito una “battuta d’arresto”; a
ciò si aggiunga che l’allontanamento del ricorrente dalla Divisione Squadra
Mobile di Firenze - presso la quale lo stesso aveva maturato nel settore
investigativo un’anzianità di circa quindici anni, svolgendo indagini
particolarmente delicate che hanno comportato una serie di riconoscimenti
attribuiti sia a livello ministeriale che a livello periferico – sarebbe privo
di qualsiasi convenienza per la stessa Amministrazione.
2. Quanto, poi,
all’asserito demansionamento, lo stesso sarebbe deducibile:
- dall’attribuzione della
funzione di responsabile del “Settore Polizia Amministrativa, Sociale e
Stranieri”, di cui il ricorrente risulta attualmente titolare, solamente dal
punto di vista formale in quanto, concretamente, le attribuzioni conferitegli
non rivestirebbero alcun carattere di responsabilità, di direzione e di
coordinamento essendo lo stesso di sovente impiegato in servizi di ordine
pubblico e cioè in attività assolutamente estranee rispetto al settore cui
risulta formalmente assegnato;
- dalla circostanza che la
funzione attribuita al ricorrente sarebbe stata ricoperta, fino al momento
della sua aggregazione presso il Commissariato, da un Sovrintendente, e cioè da
un collega di diversi gradi inferiore a quello posseduto dall’Ispettore Capo
Calabrese;
- dal non avere il ricorrente
alcun sott’ordinato alle proprie dipendenze, in quanto, pur avendo formalmente
a disposizione tre collaboratori sott’ordinati, i medesimi sarebbero sempre e
comunque a disposizione del Dirigente del Commissariato che, stante la carenza
di personale presso la struttura, ne disporrebbe regolarmente l’impiego in
attività diverse da quelle formalmente imputate loro;
- dal sostanziarsi la funzione
attribuita all’Ispettore Capo Calabrese in un’attività meramente burocratica
consistente nel procedere alla semplice notifica dei provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, nella mera comunicazione della revoca delle
concessioni e/o autorizzazioni di P.S. (porto d’armi, ecc.) o dei provvedimenti
di sequestro, in violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 335/1982, come
sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 197/1995, contenente la declaratoria
delle mansioni attribuite agli appartenenti al ruolo degli Ispettori e dal
quale emergerebbe l’importanza e la delicatezza delle attribuzioni imputate a tale
ruolo, funzioni per il cui espletamento dovrebbe aversi riguardo alla
professionalità e alle attitudini possedute dall’appartenente e consistere,
preferibilmente in attività investigativa.
3. A
prescindere da ogni considerazione in ordine alla ricevibilità del ricorso per
la parte in cui è volto ad impugnare il provvedimento di aggregazione, lo
stesso si appalesa infondato.
Nel settore della
pubblica sicurezza esiste un ampio potere di gestione del personale, dovendo
l’Amministrazione istituzionalmente provvedere alla tutela di interessi primari
per la civile convivenza; pertanto, i provvedimenti di trasferimento d’ufficio
del personale, determinato da esigenze di servizio, sono espressione di potestà
ampiamente discrezionale, che può essere valutata dal giudice della legittimità
solo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e
dell’eventuale travisamento dei presupposti.
A ciò si aggiunga che
nel caso di specie l’interessato è passato da un ufficio all’altro nella stessa
sede territoriale della Polizia di Stato, movimento che non costituisce
trasferimento in senso tecnico, ma che integra soltanto una modalità di
estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e non esige le
medesime garanzie procedimentali previste per i trasferimenti in senso stretto
(cfr., Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2003 n. 3038; 30 maggio 2005 n. 2773).
Ne consegue che, in
tale ipotesi, il trasferimento è legittimo anche se non contenga una specifica
e puntuale motivazione circa le ragioni che ne hanno determinato l’adozione, né
è necessario che sia dato avviso dell’inizio del relativo procedimento (cfr.,
TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 ottobre 1997 n. 698; TAR Calabria,
Catanzaro, n. 696/2001).
Su tali premesse, i
provvedimenti impugnati risultano innanzitutto adeguatamente motivati con
riferimento alle addotte esigenze di razionalizzazione dell’impiego del
personale tenuto conto delle carenze di organico del Commissariato Sezionale di
Oltrarno, esigenze riservate all’insindacabile valutazione di merito della P.A.
e suscettibili di apprezzamento da parte di questo Giudice solo sotto il
profilo della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie insussistente.
Dagli atti del
procedimento si evince, infatti, la effettiva sussistenza delle indicate
carenze, atteso che era ben nota la situazione di carenza di personale che in
particolare interessava i Commissariati Sezionali, tra cui anche quello di
Oltrarno. E anche le OO.SS. avevano già segnalato al Questore con nota del 1°
settembre 2004 tale carenza in quella sede e da ultimo anche in data 13 gennaio
2005, antecedente quindi di pochi giorni il provvedimento di aggregazione, con
particolare riguardo alla mancanza di un numero adeguato di personale del
ruolo Ispettori. Infatti, come si può notare anche dagli ordini di servizio del
Commissariato Oltrarno, versati in atti, all’inizio dell’anno 2005, erano in
organico in quell’Ufficio solo tre Ispettori, di cui uno indisponibile in
quanto in aspettativa d’ufficio, a fronte degli otto in organico al
Commissariato di Rifredi e di sette in quello di S. Giovanni. E il numero degli
Ispettori in forza al Commissariato di Oltrarno risultava immutato (tre, di cui
uno indisponibile in quanto in aspettativa d’ufficio, esclusi gli Ispettori
Minonne e Calabrese che erano stati temporaneamente aggregati) alla data del 28
aprile 2005, data dell’impugnato provvedimento di trasferimento, come risulta
dagli ordini di servizio prodotti dallo stesso ricorrente (allegato n. 39),
rispetto ai quali non può avere alcun rilievo quanto asserito in contrario dal
ricorrente e cioè che l’organico del suindicato Commissariato a quella data
fosse (esclusi gli Ispettori Minonne e Calabrese) di quattro Ispettori (cfr.
verbale della riunione svoltasi il 19 maggio 2005 tra l’Amministrazione e le
OO.SS., prodotto dal ricorrente come allegato n. 33).
L’obbligo di
motivazione risulta, pertanto, nel caso di specie assolto tenuto anche conto,
giova ripetere, che tale obbligo è comunque inversamente proporzionale a quello
del grado di discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della
miglior razionalizzazione nell’utilizzo del personale, che è, come si è detto,
amplissima.
Quanto alle restanti
censure – afferenti l’illogicità dell’operato della P.A. per aver ritenuto il
ricorrente e il collega Minonne i soggetti più idonei ad integrare l’organico
del Commissariato di Oltrarno, nonostante la loro consolidata professionalità
nel settore investigativo, e per aver con tale determinazione procurato un
correlativo nocumento alla Divisione Squadra Mobile di Firenze improvvisamente
privata dell’apporto collaborativo di due validissimi dipendenti - le stesse
sono ugualmente infondate poiché impingono in valutazioni di stretto merito
amministrativo che non evidenziano quelle macroscopiche illogicità le quali
sole sarebbero censurabili da questo Giudice, e non ricorrenti nel caso di
specie tenuto anche conto che il personale della polizia, in relazione alla
particolare natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione dell’Amministrazione
secondo modalità che prevedono mobilità e rotazione negli incarichi.
Né era necessario che
fosse dato avviso dell’inizio del procedimento e, conseguentemente, che
l’Amministrazione prendesse in considerazione, ex art. 10 della legge n. 241/1990,
la memoria prodotta dal ricorrente successivamente all’atto di aggregazione.
Depongono
in tal senso due considerazioni. In primo luogo, si è in presenza di un
provvedimento di aggregazione e di un provvedimento di trasferimento di ufficio
– e precisamente non di trasferimento in senso tecnico, ma di semplice
movimento interno di personale da un ufficio all’altro della medesima città al
fine di svolgere mansioni diverse, ma pur sempre appartenenti alla qualifica
propria del dipendente - aventi decorrenza immediata e motivati da esigenze di
servizio (razionalizzazione dell’impiego del personale tenuto conto delle
carenze dell’organico del Commissariato Sezionale di Oltrarno) che in quanto
tali impongono una sollecita definizione ed adozione degli atti. In altri
termini, trattasi di fattispecie intimamente caratterizzate dall’urgenza, per
quanto questa sia o meno formalmente rappresentata dall’Amministrazione, atteso
che si tratta di sollecitamente organizzare un servizio delicato come quello
della pubblica sicurezza. Sotto altro profilo può poi osservarsi che - sulla
scorta di un principio giurisprudenziale largamente conosciuto ed applicato,
recepito dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, introdotto
dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 ed entrato in vigore l’8 marzo
del 2005, e cioè prima dell’emanazione dell’impugnato provvedimento di
trasferimento - l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento si
impone allorquando dall’adempimento di siffatto onere procedimentale discenda
la possibilità per il destinatario dell’azione amministrativa di collaborare
allo svolgimento di questa e per l’Amministrazione di acquisire in sede
istruttoria una completezza di elementi altrimenti non ottenibile, perché, in
caso contrario, l’obbligo verrebbe ad assumere un carattere meramente formale
contrario ai principi di buona amministrazione. Ebbene, in presenza di un
trasferimento per esigenze di servizio, che si sostanzia non in un
trasferimento in senso stretto ma in un semplice movimento interno di
personale, fondato come nel caso di specie sulla discrezionale valutazione per
cui il trasferimento stesso costituisce la misura adeguata e sufficiente alla
migliore organizzazione dell’Amministrazione sul territorio, non si intende
quale utile apporto istruttorio possa venire in concreto dal destinatario
dell’atto (cfr., TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 ottobre 1997 n. 698;
TAR Calabria, Catanzaro, n. 696/2001).
Nella
specie i provvedimenti impugnati non appaiono d’altro canto vessatori, né sono
supportati da convincenti elementi probatori gli assunti del ricorrente circa
il preteso intento punitivo cui risponderebbero gli stessi provvedimenti di
impiego. E ciò nemmeno alla luce delle deduzioni contenute nella memoria del
ricorrente depositata il 12 gennaio 2007, investendo quest’ultima fatti e
circostanze successivi all’adozione dei provvedimenti impugnati, in relazione
ai quali ben possono aver inciso elementi nuovi, primo fra tutti il
sopravvenuto cambiamento delle condizioni di salute del ricorrente. Se anche
poi i provvedimenti in questione, fossero volti ad ovviare ad una situazione di
contrasto ambientale tra il ricorrente stesso e i suoi superiori – come sembra
di poter evincere dalla relazione versata in atti dall’Amministrazione e dalla
tempistica degli accadimenti – non per questo si tratterebbe di determinazioni
illegittime e denotanti lo sviamento di potere. In ogni caso, il movimento in
contestazione risulta piuttosto rispondere, come si è visto, alle esplicitate
esigenze di razionalizzazione dell’impiego del personale, senza emersione di
plausibili finalità punitive. E ciò sia perché il trasferimento in
contestazione è un semplice movimento interno di personale da un ufficio
all’altro della medesima città, sia perché ha comportato l’assegnazione di un
incarico, rispondente ad esigenze di servizio riservate all’insindacabile
valutazione di merito della P.A., del tutto consono al grado del ricorrente.
Non
può, infatti, fondatamente assumersi che gli atti impugnati determinino un
demansionamento del ricorrente rispetto ai compiti propri della qualifica
rivestita, tenuto conto che allo stesso è stata attribuita la funzione di
responsabile del “Settore Polizia Amministrativa, Sociale e Stranieri”, con tre
collaboratori alle proprie dipendenze. Né a diverse conclusioni si perverrebbe
ove risultassero comprovate le doglianze del ricorrente riportate sub 2,
essendo connaturata all’attività di un Commissariato di P.S. – tenuto conto
della particolare natura del lavoro svolto – la possibilità che il personale
venga impiegato, purchè nel rispetto dei compiti propri della qualifica
rivestita – che nel caso di specie non è revocabile in dubbio, tenuto conto che
alla qualifica di Ispettore non è imprescindibilmente legato lo svolgimento di
attività investigativa – con la flessibilità necessaria per fronteggiare
adeguatamente le varie evenienze connesse ai compiti di istituto. Né la
circostanza che la funzione assegnata al ricorrente sia stata ricoperta, fino
al momento della sua aggregazione presso il Commissariato, da un Sovrintendente
è di per sé indicativa del dedotto demansionamento, ben potendosi semplicemente
ricondurre ad esigenze organizzative del Commissariato non diversamente
fronteggiabili, stante la notoria carenza di personale.
4. Il ricorso
dev’essere pertanto respinto sia nella parte impugnatoria sia in quella
risarcitoria – rientrante, anche quest’ultima, nella giurisdizione esclusiva
del Giudice Amministrativo, atteso che l’azione esercitata nel caso in esame va
qualificata come contrattuale considerato che l’ingiustizia del danno dedotto è
astrattamente configurabile solo nei confronti di un dipendente, come
conseguenza delle violazioni di talune delle situazioni giuridiche in cui il
rapporto di impiego si articola e si svolge (Cassazione civile, sez. un., 2
luglio 2004 n. 12137) – stante la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione.
Per
quanto riguarda, invece, l’ulteriore richiesta di risarcimento del danno
biologico formulata con memoria depositata il 12 gennaio 2007, la stessa risulta
inammissibile non essendo stata notificata alla controparte.
5. Quanto
alle spese di giudizio, sussistono equi motivi per disporre la compensazione
delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n. 1129/2005 indicato
in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, in data
24 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera
di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Saverio Romano Consigliere
Eleonora
Di Santo Consigliere rel. est.
F.to Giovanni
Vacirca F.to Eleonora Di Santo
F.to
Silvia Lazzarini - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA IL 24 APRILE 2007
Firenze,
lì 24 APRILE 2007
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Silvia Lazzarini