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Inpdap
Area:
Trattamenti
PensionisticiArgomento:
Pensione
indiretta e reversibileData
pubblicazione:
29/05/2008
Domanda:
In quali casi compete l'eventuale corresponsione del
trattamento pensionistico indiretto, al coniuge divorziato di un
iscritto deceduto in servizio?
Risposta:
A seguito della nuova formulazione dell’‘art. 9 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotta con l’‘art.
13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, la pensione di reversibilità
spetta al coniuge divorziato, purchè questi sia titolare di
assegno, ai sensi dell’‘art. 5 della suindicata legge
898/70.In relazione a quanto sopra, il diritto alla pensione
di reversibilità, presuppone l’‘effettiva
titolarità del cennato assegno al momento del decesso del
dante causa e va altresì negato in difetto di godimento
dell’‘assegno medesimo.Al riguardo, è
altresì da sottolineare che nel caso in cui ricorrano le
condizioni di cui all’‘art. 13 ;comma 2 della legge 6
marzo 1987, n. 74 (decesso dell’‘ex coniuge e assenza
di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità), si potrà, in presenza dei suindicati
requisiti, provvedere nella via amministrativa alla concessione
del reclamato beneficio, secondo le consuete modalità.Da
ultimo, si rammenta che suindicati principi sono stati ribaditi da
questa Direzione Centrale con informativa n. 52, del 18.10.2000 e
con nota operativa n. 2 del 09/01/2006 alle quali si rimanda.
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