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Inpdap

Area: Trattamenti PensionisticiArgomento: Assenze dal servizioData pubblicazione: 29/05/2008

Domanda: Si richiedono chiarimenti in ordine alle adozioni nazionali ed internazionali e all'affidamento, con riferimento alla nota operativa n.3 del 21.1.2008 avente per oggetto la legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008)

Risposta: Si fa preliminarmente presente che l’‘art.2, comma 452, della menzionata legge ha sostituto l’‘art.26 del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.lgs n.151/2001, estendendo a 5 mesi il congedo per maternità nei casi di adozione nazionale o internazionale di un minore.Il successivo comma 453 della nominata legge abroga l’‘art.27 del predetto T.U. che regolamentava le adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.Ciò posto, si precisa che il riformulato art.26 trova applicazione per gli ingressi in famiglia o in territorio italiano del minore (rispettivamente per le adozioni nazionali o quelle internazionali), che si riscontrano dal 1° gennaio 2008, nonché per gli ingressi avvenuti nel 2007 a condizione che l’‘arco temporale dei 5 mesi per il congedo per maternità, da calcolare dall’‘ingresso nel nucleo familiare o in Italia  del minorenne, ricada dal 1° gennaio 2008.In entrambi i casi (adozione nazionale o internazionale), il periodo di astensione obbligatoria è riconosciuto a prescindere dall’‘età del minore all’‘atto dell’‘adozione ed anche se la maggiore età è raggiunta durante il periodo di congedo.Per le adozioni nazionali, l’‘effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva può essere autocertificato mediante dichiarazione di responsabilità resa direttamente dagli interessati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, pertanto, tale arrivo può anche riferirsi all’‘affidamento preadottivo.Per le adozioni internazionali, l’‘ingresso del minore in Italia deve risultare dall’‘autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.32, legge n.184/1993).Il momento dell’‘ingresso del minore nel nostro territorio può essere anche riportato all’‘affidamento preadottivo che si verifica nei casi in cui l’‘adozione, ai sensi dell’‘art.35, comma 4, della legge n.184/1993, debba essere pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all’‘arrivo in Italia dello stesso.Nell’‘ipotesi di affidamento non preadottivo, il periodo massimo di congedo cui la lavoratrice ha diritto è di tre mesi entro l’‘arco temporale di cinque mesi dalla data di affidamento del minore.Anche in questi casi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, si prescinde dall’‘età del minore e l’‘ingresso in famiglia dell’‘affidato può essere autocertificato.Infine, per quanto concerne la fattispecie sottoposta all’‘attenzione della scrivente, relativa ad un’‘adozione internazionale verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al corrente anno, si ritiene che l’‘accredito figurativo del congedo per maternità sia riconoscibile solo per tre mesi, secondo la pregressa normativa, a far tempo dalla data di effettivo ingresso nel nucleo familiare della minore, avvenuto per affidamento preadottivo e che la richiedente il beneficio dovrà autocertificare.

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