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Inpdap
Area:
Trattamenti
PensionisticiArgomento:
Assenze
dal servizioData
pubblicazione: 29/05/2008
Domanda:
Si richiedono chiarimenti in ordine alle adozioni nazionali ed
internazionali e all'affidamento, con riferimento alla nota
operativa n.3 del 21.1.2008 avente per oggetto la legge
24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008)
Risposta:
Si fa preliminarmente presente che l’‘art.2, comma
452, della menzionata legge ha sostituto l’‘art.26 del
T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità di cui al D.lgs
n.151/2001, estendendo a 5 mesi il congedo per maternità
nei casi di adozione nazionale o internazionale di un minore.Il
successivo comma 453 della nominata legge abroga l’‘art.27
del predetto T.U. che regolamentava le adozioni e affidamenti
preadottivi internazionali.Ciò posto, si precisa che il
riformulato art.26 trova applicazione per gli ingressi in famiglia
o in territorio italiano del minore (rispettivamente per le
adozioni nazionali o quelle internazionali), che si riscontrano
dal 1° gennaio 2008, nonché per gli ingressi avvenuti
nel 2007 a condizione che l’‘arco temporale dei 5 mesi
per il congedo per maternità, da calcolare dall’‘ingresso
nel nucleo familiare o in Italia del minorenne, ricada dal
1° gennaio 2008.In entrambi i casi (adozione nazionale o
internazionale), il periodo di astensione obbligatoria è
riconosciuto a prescindere dall’‘età del minore
all’‘atto dell’‘adozione ed anche se la
maggiore età è raggiunta durante il periodo di
congedo.Per le adozioni nazionali, l’‘effettivo
ingresso del minore nella famiglia adottiva può essere
autocertificato mediante dichiarazione di responsabilità
resa direttamente dagli interessati ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, pertanto, tale arrivo può anche riferirsi
all’‘affidamento preadottivo.Per le adozioni
internazionali, l’‘ingresso del minore in Italia deve
risultare dall’‘autorizzazione rilasciata, a tal fine,
dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.32, legge
n.184/1993).Il momento dell’‘ingresso del minore
nel nostro territorio può essere anche riportato
all’‘affidamento preadottivo che si verifica nei casi
in cui l’‘adozione, ai sensi dell’‘art.35,
comma 4, della legge n.184/1993, debba essere pronunciata dal
Tribunale italiano successivamente all’‘arrivo in
Italia dello stesso.Nell’‘ipotesi di affidamento
non preadottivo, il periodo massimo di congedo cui la lavoratrice
ha diritto è di tre mesi entro l’‘arco
temporale di cinque mesi dalla data di affidamento del
minore.Anche in questi casi, a decorrere dal 1° gennaio
2008, si prescinde dall’‘età del minore e
l’‘ingresso in famiglia dell’‘affidato può
essere autocertificato.Infine, per quanto concerne la
fattispecie sottoposta all’‘attenzione della
scrivente, relativa ad un’‘adozione internazionale
verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al
corrente anno, si ritiene che l’‘accredito figurativo
del congedo per maternità sia riconoscibile solo per tre
mesi, secondo la pregressa normativa, a far tempo dalla data di
effettivo ingresso nel nucleo familiare della minore, avvenuto per
affidamento preadottivo e che la richiedente il beneficio dovrà
autocertificare.
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