C'è
differenza tra elusione e inadempimento
Non è
elusione il mancato rispetto dell’ordinanza del Tribunale-
inerente le modalità di visita da parte dell’ex ai
minori- quando la riduzione degli incontri è conseguenza degli
impegni lavorativi della donna. La stessa aveva prospettato all'ex
marito di incontrare la figlia un pomeriggio alla settimana presso la
propria dimora, al fine di agevolare gli incontri in un clima più
tranquillo..
La
Corte di legittimità ha provveduto all’annullamento, con
sentenza n. 23274 del 16 giugno 2010, della decisione con cui la
Corte d'appello di Lecce aveva colpevolizzato una donna per mancata
osservanza di un provvedimento del giudice impedendo all'ex marito di
incontrare la figlia, a lei in affidamento esclusivo, nei tempi e
modi di visita stabiliti dal Tribunale dei minori nell’ambiente
protetto del consultorio familiare.
I
Supremi Giudici hanno precisato che per incorrere nel reato di cui
all'articolo 388, comma 2, del Codice penale, bisogno discernere che
“il concetto di elusione non può equipararsi puramente e
semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché
possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga
con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di
consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole,
appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala
fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo”.
Già
con sentenza n. 10701 del 18 marzo 2010 la sesta sezione penale aveva
puntualizzato la Cassazione, Sez. VI, aveva puntualizzato che “la
nozione di “elusione” del provvedimento del giudice in
materia di affidamento di persone minori non può che
riguardare condotte e comportamenti che siano idonei a vanificare lo
scopo del provvedimento stesso, in particolare incidendo in maniera
sensibile sulla qualità della prosecuzione dei rapporti tra il
genitore non affidatario ed il figlio minore (qualità di cui
sono componenti anche la quantità e le modalità della
frequentazione), alterando concretamente l'equilibrio - tra gli
stessi e lo stato di separazione - che è stato individuato nel
provvedimento giudiziario e quindi la “frustrazione delle
legittime pretese del genitore non affidatario” (Sez. 6, sent.
32846 dell'11.6 - 12.8.2009, rv 244621).” In questo caso
specifico la madre, consapevole degli impedimenti lavorativi cui era
sottoposta, aveva offerto di sostituire l’ubicazione degli
incontri con la figlia dal Consultorio alla propria abitazione.
L'art.
388 c.p., cita "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
del giudice", comprende un’azione criminosa complessa,
contempla cinque tipologie sanzionate in maniera diversificata.
L'elemento predominante è riconducibile nell'esigenza di
assicurare regolare esecuzione ai provvedimenti giudiziari. Il reato
di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è,
di per sé, finalizzato a garantire la corretta applicazione
dei provvedimenti scaturiti dall’espletamento funzionale dello
Stato di amministrazione della giustizia, come statuito dal Tit.
III, Libro II, c.p..
Oggetto
di contrasti interpretativi, a Sezioni unite, la Corte di Cassazione
(sent. 5 ottobre 2007, n.36692) ha esaminato il comma 2 della norma
in esame, fornendo chiarimento inerente la ratio e il campo
d’applicazione. Tale articolo prevede la reclusione fino a tre
anni o con la multa da 103 a 1.032 euro "chi elude l'esecuzione
di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di
minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari
a difesa della proprieta', del possesso o del credito". Condicio
sine qua non è che vi sia, inizialmente, la sentenza d’affido
dei minori del Tribunale, ovvero la presenza cautelare della
proprietà, del credito o del possesso. In secundis che il
provvedimento sia stato reso noto al destinatario come previsto
dall’iter giuridico.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare