Educare non vuol dire
demandare
I Giudici della quinta
sezione penale (sentenza 46962) hanno fatto notare che gli alunni/
“bulli” non possono essere messi alla berlina come
oggetto di derisione dei propri compagni ed educatori. Il caso
specifico riguardava l’evento avvenuto in una Scuola di
Cagliari : un bambino di 7 anni aveva rotto la tavoletta del water ed
il Preside, per punirlo, gliela aveva posta sul capo. Dapprima i
familiari avevano presentato denuncia ed in un secondo tempo
ritirata. Pertanto gli Ermellini hanno redarguito il gesto
denigratorio che, qualora fosse stato supportato dalla denuncia, si
configurava nel reato d’ingiuria.
Bisogna anche dire che la
Corte di Cassazione indica la custodia in carcere e non in comunità
degli adolescenti autori di gravi e reiterati episodi di
prevaricazione e teppismo.
Ad eventi di particolare
gravità e al cospetto di comportamenti prepotenti che si
manifestano in modo delinquenziale, il ricorso all’autorità
giudiziaria e a severe misure repressive risulta necessario, c’è
anche da dire che il fenomeno “bullismo” a scuola e in
famiglia richiede in primis la messa in atto di programmi preventivi
e di risposte educative da parte del contesto scolastico e familiare.
La linea di confine tra
ciò che è bullismo da ciò che costituisce reato
penalmente perseguibile è sottilissima.
Nell’ ambito penale
è competenza delle autorità giudiziarie farsene carico,
ma fino a quando parliamo di bullismo sono le figure educative ad
essere chiamate in causa e a condividere responsabilità ed
interventi; ciò è ancora più vero alla luce
dell’importanza posta dalla letteratura sull’efficacia
dei percorsi di intervento e di prevenzione soprattutto in ambito
scolastico.
"Custodia cautelare
in prigione per gli episodi più gravi di bullismo a
scuola”(Cassazione 19331/2005)
Anche Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005 (Presidente:
M. Battistini; Relatore: C. G. Brusco) ha adottato la linea dura
contro il "bullismo" tra i banchi di scuola: nei casi più
gravi è legittimo ricorrere al carcere. Ha provveduto
inizialmente ad annullare un’ordinanza del Tribunale per i
minorenni di Sassari che aveva disposto la sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere con quella del collocamento in
comunità nei confronti di un diciassettenne accusato di
gravissime sevizie ai danni di un compagno di classe portatore di
handicap. La Suprema Corte ha ritenuto che il collocamento in
comunità in attesa del processo costituisce una misura troppo
blanda per gli studenti che, accusati di gravi episodi di violenza
nei confronti di compagni di classe più deboli, perseverano la
loro condotta anche dopo che le indagini sono iniziate; per questo
motivo i giudici minorili non possono escludere l’applicazione
del carcere preventivo, rimedio indispensabile quando tutte le altre
misure appaiono inidonee.
Il presidente
dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori e consulente della
Commissione parlamentare per l'Infanzia, Dottor Antonio Marziale, ha
ritenuto paradossale "che per esigere il rispetto dovuto ai
minori si debba pronunciare addirittura la magistratura e se ciò
avviene vuol dire che c'e' gente che dovrebbe cambiar mestiere,
piuttosto che insegnare…… La parola è l'unica
strategia pedagogica per far riflettere un soggetto in età
evolutiva che sbaglia sull'errore commesso e non esistono
alternative. Certi metodi non sono degni di un Paese compiutamente
civile''.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare