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Educare non vuol dire demandare

I Giudici della quinta sezione penale (sentenza 46962) hanno fatto notare che gli alunni/ “bulli” non possono essere messi alla berlina come oggetto di derisione dei propri compagni ed educatori. Il caso specifico riguardava l’evento avvenuto in una Scuola di Cagliari : un bambino di 7 anni aveva rotto la tavoletta del water ed il Preside, per punirlo, gliela aveva posta sul capo. Dapprima i familiari avevano presentato denuncia ed in un secondo tempo ritirata. Pertanto gli Ermellini hanno redarguito il gesto denigratorio che, qualora fosse stato supportato dalla denuncia, si configurava nel reato d’ingiuria.

Bisogna anche dire che la Corte di Cassazione indica la custodia in carcere e non in comunità degli adolescenti autori di gravi e reiterati episodi di prevaricazione e teppismo.

Ad eventi di particolare gravità e al cospetto di comportamenti prepotenti che si manifestano in modo delinquenziale, il ricorso all’autorità giudiziaria e a severe misure repressive risulta necessario, c’è anche da dire che il fenomeno “bullismo” a scuola e in famiglia richiede in primis la messa in atto di programmi preventivi e di risposte educative da parte del contesto scolastico e familiare.

La linea di confine tra ciò che è bullismo da ciò che costituisce reato penalmente perseguibile è sottilissima.

Nell’ ambito penale è competenza delle autorità giudiziarie farsene carico, ma fino a quando parliamo di bullismo sono le figure educative ad essere chiamate in causa e a condividere responsabilità ed interventi; ciò è ancora più vero alla luce dell’importanza posta dalla letteratura sull’efficacia dei percorsi di intervento e di prevenzione soprattutto in ambito scolastico.

"Custodia cautelare in prigione per gli episodi più gravi di bullismo a scuola”(Cassazione 19331/2005)

Anche Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.19331/2005 (Presidente: M. Battistini; Relatore: C. G. Brusco) ha adottato la linea dura contro il "bullismo" tra i banchi di scuola: nei casi più gravi è legittimo ricorrere al carcere. Ha provveduto inizialmente ad annullare un’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Sassari che aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella del collocamento in comunità nei confronti di un diciassettenne accusato di gravissime sevizie ai danni di un compagno di classe portatore di handicap. La Suprema Corte ha ritenuto che il collocamento in comunità in attesa del processo costituisce una misura troppo blanda per gli studenti che, accusati di gravi episodi di violenza nei confronti di compagni di classe più deboli, perseverano la loro condotta anche dopo che le indagini sono iniziate; per questo motivo i giudici minorili non possono escludere l’applicazione del carcere preventivo, rimedio indispensabile quando tutte le altre misure appaiono inidonee.

Il presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori e consulente della Commissione parlamentare per l'Infanzia, Dottor Antonio Marziale, ha ritenuto paradossale "che per esigere il rispetto dovuto ai minori si debba pronunciare addirittura la magistratura e se ciò avviene vuol dire che c'e' gente che dovrebbe cambiar mestiere, piuttosto che insegnare…… La parola è l'unica strategia pedagogica per far riflettere un soggetto in età evolutiva che sbaglia sull'errore commesso e non esistono alternative. Certi metodi non sono degni di un Paese compiutamente civile''.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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