Al via il DURC per
tutte le attività. Firmato il decreto.
Angelo Vitale -
Consulente del lavoro
E’ stato firmato dal Ministro del
Lavoro, Damiani, il decreto previsto dall’art. 1, comma 1176, della
legge finanziaria 2007 (n. 296/06). La disposizione prevedeva che dal
1° luglio scorso (comma 1175) fosse operativo in quanto i
benefici normativi e contributivi rimanevano subordinati al possesso
del DURC. Si attendono, alla pubblicazione del DM in Gazzetta dalla
quale decorreranno i 30 giorni per la piena applicazione, le
circolari applicative e le convenzioni previste dal DM stesso.
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1175. A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefıci normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando
gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le
parti sociali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalità
di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di
regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché
le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro
da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in
materia di certificazione di regolarità contributiva nei
settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
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A chi interessa (art. 1)
A quanti, oltre che quelli già
previsti per appalti, servizi, forniture pubbliche e lavori privati
nell’edilizia, vogliono fruire dei benefici normativi e
contributivi (a partire dalle riduzioni contributive quali ad es.:
quelli per i contratti di inserimento, per le assunzioni con L.
407/90 o quelle la cui disciplina prevede un sottoinquadramento
contrattuale quali ad es. i contratti di inserimento), e a quanti
vogliono accedere ai benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina
comunitaria.
Chi lo rilascia (art. 2)
E’ rilasciato dall’INPS, dall’INAIL
e, se pur previa apposita convenzione con i predetti Enti, da altr
Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria (si pensi ad es. Enpals, Inpgi). Per i datori di lavoro
dell’edilizia il DURC è rilasciato anche, come avviene oggi,
dalle Casse edili. In via sperimentale (per ventiquattro mesi)
potranno rilasciarlo, per i propri aderenti, gli EBT previa
convenzione approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Come viene richiesto e rilasciato
(artt. 3, 5, 6, 7 e 8)
Il DURC può essere richiesto
dagli interessati stessi (con utilizzo di apposita modulistica
unificata), da un professionista abilitato ovvero, nell’ambito
delle procedure di appalto, dalle amministrazioni pubbliche o dai
soggetti privati appaltanti e dalle SOA. In questi ultimi casi la
richiesta ha luogo attraverso strumenti informatici.
Il DURC è rilasciato nel termine
di 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari, salvo che emergono
situazioni di irregolarità nel qual caso il termine di 30
giorni è sospeso sino alla regolarizzazione. Questa
costituisce una novità: la possibilità di regolarizzare
la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni
dall’invito formulato dagli Istituti, Casse edili e Enti
bilaterali.
Le Casse edili e gli Enti bilaterali
rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
Esso ha validità mensile ovvero
trimestrale nel solo settore degli appalti privati.
Nel caso di fruizione di beneficio
contributivo l’Istituto previdenziale per il quale si chiede il
beneficio provvede alla verifica dei presupposti per il rilascio
senza emettere il DURC.
In merito alle irregolarità
occorre specificare che non si considerano tali i crediti per i quali
sia stata disposta, se iscritti o meno a ruolo, la sospensione della
cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Nel sol
caso di partecipazione a gare di appalto non ostano impedimenti se
tra le somme dovute e quelle versate risulti uno scostamento
inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque,
uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo
di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al
rilascio del DURC.
La regolarità viene dichiarata
oltre che in presenza di correntezza degli adempimenti, di
rateizzazione, di compensazione per la quale sia stato documentato
il credito o di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative.
Irregolarità in materia di
tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
(art. 9)
L’articolo indica le cause ostative
al rilascio del Durc per le condizioni di lavoro stabilendo in
apposito allegato (A) le violazioni e il periodo di tempo nel quale
il Durc non può essere rilasciato in relazione ad ogni
tipologia di violazione. Si và dai 3 mesi (violazioni al
riposo giornaliero di undici ore consecutive ovvero violazioni al
riposo settimanale di ventiquattro ore ogni sette giorni) ai 24 mesi
(omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro ovvero omissione alla collocazione impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o li danneggia).
Le violazioni riferite esclusivamente a
fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, a nulla valendo l’eventuale successiva
sostituzione dell’autore dell’illecito. Non sussiste impedimento
qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria ovvero di oblazione.