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Crisi di coppia: ma quanto mi costa separarmi?

“Quanto mi costa separarmi?”. Questo è il tipico esordio cui ogni avvocato deve rispondere dinanzi alla coppia in crisi e, per la circostanza, entrambi assumono l’aria dei condannati al patibolo.

Perché si sa “dividendo ricchezza, diventa povertà”.

E’ necessario sottolineare che la “separazione di fatto”, cioè, la spontanea interruzione della convivenza e coabitazione, anche se scaturita da decisione condivisa dai coniugi, è priva di ogni consistenza giuridica e pertanto non è valida ai fini del conteggio per la richiesta di divorzio.

Di contro la separazione legale è riconosciuta al livello giuridico e crea delle conseguenze che si palesano nel campo patrimoniale/fiscale, lo stanziamento del mantenimento/alimenti per il coniuge, l’assegnazione della casa e l’affido dei figli.

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano - anche indipendentemente dalla volontà dei due coniugi - fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole (art. 151 cod. civ.).Con la separazione personale cessa l'obbligo della coabitazione e tanti altri doveri coniugali, ma non quelli di natura patrimoniale e di assistenza materiale: è per questo che, qualora ricorrano i termini, è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. Se uno dei due coniugi lo richiede, inoltre, la separazione può essere addebitata all’altro coniuge se il giudice accerta che l’intollerabilità della vita coniugale è causata da un comportamento contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c. assistenza morale e materiale, fedeltà, etc.).

La scelta della tipologia di separazione è data dall'intesa tra i due coniugi: avendo raggiunto un accordo sulle condizioni riguardanti i rapporti patrimoniali ed il regime di affidamento dei figli oppure demandando il tutto al Giudice

Qualora i coniugi raggiungono un accordo durante lo svolgimento della causa di separazione giudiziale questa potrà essere commutato in consensuale potrà chiudersi come separazione consensuale

Per adire alla separazione giudiziale è necessario ricorrere, tramite un difensore, al Tribunale competente.

Tale interevento è a prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno dei coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), nel momento in cui si oggettivano comportamenti tali da rende difficile la convivenza o recare grave pregiudizio all'educazione dei figli: infatti nell'udienza preliminare (Tentativo di conciliazione) il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e quindi decade l'obbligo di coabitare.

Il costo di una separazione giudiziale con 4-5 udienze va da un minimo di € 1.055,00 ad un massimo di € 9.790,00.

Separazione consensuale

Scaturisce dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi. Non è indispensabile dare giustificazioni più o meno valide.

Per una separazione consensuale con udienza unica si va dagli € 800,00 ai € 3.450,00.

Anche se il Decreto Bersani ha reso “elastici” i minimi tariffari gli importi sopra citati sono d’orientamento , è da tenere in considerazione che vanno aggiunte le spese generali e diritti.

Per i non abbienti, il legislatore prevede l’ottimo istituto del cd. gratuito patrocinio.

I capisaldi su cui i coniugi devono obbligatoriamente trovare un accordo per potersi separare consensualmente sono:

1. il consenso di entrambi alla separazione;

2. modalità di affido dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi;

3. modalità di visite del genitore non convivente con i figli minori ;

4. la ripartizione dei compiti anche pecuniari e/o eventuale "assegno perequativo"/mantenimento a favore dei figli che dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di rivalutazione automatica);

5. l'assegnazione della casa coniugale, che deve essere concessa preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge convivente con i figli minori.

Si può anche concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché messa in vendita);

6. l'eventuale assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del coniuge non economicamente indipendente.

I coniugi possono, di comune accordo, decidere di essere entrambi autonomi.

In assenza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata. Se dovessero cambiare o sopraggiungere nuove circostanze della separazione è possibile chiedere, e successivamente modificare, le condizioni di separazione. Questo riguarda non solo la decisione di assegno di mantenimento, ma anche le decisioni relative all’affidamento dei figli e casa familiare.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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