Crisi di coppia: ma
quanto mi costa separarmi?
“Quanto mi costa
separarmi?”. Questo è il tipico esordio cui ogni
avvocato deve rispondere dinanzi alla coppia in crisi e, per la
circostanza, entrambi assumono l’aria dei condannati al
patibolo.
Perché si sa
“dividendo ricchezza, diventa povertà”.
E’ necessario
sottolineare che la “separazione di fatto”, cioè,
la spontanea interruzione della convivenza e coabitazione, anche se
scaturita da decisione condivisa dai coniugi, è priva di ogni
consistenza giuridica e pertanto non è valida ai fini del
conteggio per la richiesta di divorzio.
Di contro la separazione
legale è riconosciuta al livello giuridico e crea delle
conseguenze che si palesano nel campo patrimoniale/fiscale, lo
stanziamento del mantenimento/alimenti per il coniuge, l’assegnazione
della casa e l’affido dei figli.
Separazione giudiziale
La separazione giudiziale
può essere chiesta quando si verificano - anche
indipendentemente dalla volontà dei due coniugi - fatti che
rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla prole (art. 151 cod. civ.).Con la separazione
personale cessa l'obbligo della coabitazione e tanti altri doveri
coniugali, ma non quelli di natura patrimoniale e di assistenza
materiale: è per questo che, qualora ricorrano i termini, è
previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge
economicamente debole. Se uno dei due coniugi lo richiede, inoltre,
la separazione può essere addebitata all’altro coniuge
se il giudice accerta che l’intollerabilità della vita
coniugale è causata da un comportamento contrario ai doveri
coniugali (art. 143 c.c. assistenza morale e materiale, fedeltà,
etc.).
La scelta della tipologia
di separazione è data dall'intesa tra i due coniugi: avendo
raggiunto un accordo sulle condizioni riguardanti i rapporti
patrimoniali ed il regime di affidamento dei figli oppure demandando
il tutto al Giudice
Qualora i coniugi
raggiungono un accordo durante lo svolgimento della causa di
separazione giudiziale questa potrà essere commutato in
consensuale potrà chiudersi come separazione consensuale
Per adire alla
separazione giudiziale è necessario ricorrere, tramite un
difensore, al Tribunale competente.
Tale interevento è
a prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno dei
coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la
separazione personale (v. art. 150 c.c.), nel momento in cui si
oggettivano comportamenti tali da rende difficile la convivenza o
recare grave pregiudizio all'educazione dei figli: infatti
nell'udienza preliminare (Tentativo di conciliazione) il giudice
autorizza i coniugi a vivere separati e quindi decade l'obbligo di
coabitare.
Il costo di una
separazione giudiziale con 4-5 udienze va da un minimo di €
1.055,00 ad un massimo di € 9.790,00.
Separazione consensuale
Scaturisce dalla volontà
concorde dei coniugi di separarsi. Non è indispensabile dare
giustificazioni più o meno valide.
Per una separazione
consensuale con udienza unica si va dagli € 800,00 ai €
3.450,00.
Anche se il Decreto
Bersani ha reso “elastici” i minimi tariffari gli importi
sopra citati sono d’orientamento , è da tenere in
considerazione che vanno aggiunte le spese generali e diritti.
Per i non abbienti, il
legislatore prevede l’ottimo istituto del cd. gratuito
patrocinio.
I capisaldi su cui i
coniugi devono obbligatoriamente trovare un accordo per potersi
separare consensualmente sono:
1. il consenso di
entrambi alla separazione;
2. modalità
di affido dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale
dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi;
3. modalità
di visite del genitore non convivente con i figli minori ;
4. la ripartizione
dei compiti anche pecuniari e/o eventuale "assegno
perequativo"/mantenimento a favore dei figli che dovrà
trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di
rivalutazione automatica);
5. l'assegnazione
della casa coniugale, che deve essere concessa preferibilmente e ove
sia possibile in favore del coniuge convivente con i figli minori.
Si può
anche concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno
di essi (perché messa in vendita);
6. l'eventuale
assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del
coniuge non economicamente indipendente.
I coniugi possono, di
comune accordo, decidere di essere entrambi autonomi.
In assenza di un accordo
fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non
può essere omologata. Se dovessero cambiare o sopraggiungere
nuove circostanze della separazione è possibile chiedere, e
successivamente modificare, le condizioni di separazione. Questo
riguarda non solo la decisione di assegno di mantenimento, ma anche
le decisioni relative all’affidamento dei figli e casa
familiare.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare