Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo
2009 n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e
delle modalità di riconoscimento di particolari infermità
da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari
nazionali, a norma dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045) www.laprevidenza.it,
laprevidenza.it, leggi, sentenze, circolari, pensioni, sanità,
tribunale, avvocati, cassazione, previdenza, lavoro, legale, inps,
inail, inpdap, ipsema, ipost, inarcassa, fondo fonte, cassa forense,
enpam, enpas, inadel, calcoli pensione,
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e in particolare, l’articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n.
510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e,
in particolare, l’articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.
243;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 19 gennaio 2009; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e
delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del
presente regolamento, si intendono:
a) per missioni
militari all’estero: le missioni, quali che ne siano gli
scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate
dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;
b) per teatro di
conflitto: l’area al di fuori del territorio nazionale ove, a
seguito di eventi conflittuali, e’ stato o e’ ancora
presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto
umanitario;
c) per
nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine
formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso,
indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici
metallici con alta massa atomica ed elevata densità
(indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il
cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il
piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di
transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e
plutonio).
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione
competente per materia ai sensi dell’articolo 10,
comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le Direttive
CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Comunità europea (GUCE).
Note alle
premesse:
• L’art. 87
della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
• Si riporta il testo
dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti
comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed
il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge.».
• Si riporta il testo
dell’art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300: «Art. 2 (Comma 78). - Al fine
di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, nonche’ al personale
civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti
le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto
infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione
e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito
e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle
di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti
nonche’ ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2008-2010.».
«Art. 2
(Comma 79). - Con regolamento da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione
ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa
ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle
leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».
• La legge 13
agosto 1980, n. 466, recante «Speciali elargizioni a favore di
categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o
di azioni terroristiche», e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 agosto 1980, n. 230.
• La legge 20
ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250.
• La legge 23
novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»,
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998,
n. 277.
• Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, «Regolamento
recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4.
• Si riporta il
testo dell’art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2001), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302:
«Art. 82
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata). - 1. Al personale di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito
nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai
superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, nonche’ ai destinatari della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e’ assicurata, a decorrere dal 1° gennaio
1990, l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge
n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono
ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero
dell’interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione
di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche
costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale
denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero
dell’interno e’ autorizzato, fino al limite complessivo
di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in
deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in
corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi
dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero
della difesa e’ autorizzato, fino al limite complessivo di 10
miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga
alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le
persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale
di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già
corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge
13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai
superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o
lesioni abbiano subito una invalidità permanente non
inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa
o che comunque abbia comportato la cessazione dell’attività
lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto
dell’aumento previsto dall’art. 2 della legge 20 ottobre
1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del
1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in
assenza dei soggetti indicati al primo comma dell’art. 6 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,
competono, nell’ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici
superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea
retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefici
previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23
novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1967.
6. Per la
concessione di benefici alle vittime della criminalità
organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le
vittime del terrorismo, qualora piu’ favorevoli.
7. All’art. 11
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le
parole: «l’eventuale involontario concorso» sono
inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in
presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività
di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del
verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’art.
1 della legge medesima.
9. Alla legge 23
novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art.
2, comma 1, dopo le parole: «nonche’ ai superstiti
delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le
seguenti: «e della criminalità organizzata»; b)
all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche’ agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata».».
• Il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante
«Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»,
e’ pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120.
• Il decreto-legge 4
febbraio 2003, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
febbraio 2003, n. 29, e’ stato convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2003, n. 80.
• Il decreto-legge
28 novembre 2003, n. 337, recante «Disposizioni urgenti in
favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici
all’estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
novembre 2003, n. 277, e’ stato convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2004, n. 8.
• La legge 3 agosto
2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2004, n.
187.
• Il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private» e’ pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.
• Il decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante
«Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1,
comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», e’
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’ 8 agosto 2006, n.
183.
• Il decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ottobre
2007, n. 229, e’ stato convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279.
• Il decreto legge
30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni fmanziarie urgenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n.
304, e’ in corso di conversione.
Art. 2.
Principi generali
e ambito di applicazione
1. In attuazione
dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto
menomazioni all’integrità psicofisica permanentemente
invalidanti o a cui e’ conseguito il decesso, delle
quali l’esposizione e l’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di
nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di
materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa
efficiente e determinante, e’ corrisposta l’elargizione
di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004,
n. 206.
2. I soggetti
beneficiari dell’elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale
militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero;
b) il personale
militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti
in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale
militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle
aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini
italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati
da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi
aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle
lettere a) e b);
e) i cittadini
italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul
territorio nazionale presso le quali e’ conservato
munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera
b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di
territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro
delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il
convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora
siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle
patologie di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3. L’elargizione
di cui al comma 1 e’ corrisposta ai beneficiari secondo i
termini e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, con
riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed
entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2, sul
territorio nazionale e all’estero.
Nota all’art.
2:
• Si riporta il
testo dell’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice»:
«Art. 5. -
L’elargizione di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e’
corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in
proporzione alla percentuale di validità riportata, in
ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2.-4. Omissis.
5. L’elargizione
di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 12, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall’art.
3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’
corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse
finalità e’ autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per
l’anno 2004.
Art. 3.
Procedure
1. Il Ministero
della difesa provvede all’attribuzione dell’elargizione
di cui all’articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermità
o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti
aventi diritto.
2. Per il conferimento
dell’elargizione, gli interessati presentano domanda al
Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari,
del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di
seguito denominata: «Direzione generale», entro il
termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi
verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata
entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre
2010.
3. Nel caso di
cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente
domiciliati all’estero, la domanda e’ inoltrata per il
tramite dell’Ufficio consolare del luogo di
residenza dell’interessato che provvede a trasmetterla con
la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti
pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere
d’ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla
Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.
5. La Direzione
generale procede all’istruttoria ed alla definizione
delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla
situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo
l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a
cominciare dal piu’ remoto nel tempo, che hanno
costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante
delle infermità o patologie tumorali. In base ai predetti
criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5,
viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene
aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre
2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
Art. 4.
Corresponsione
dell’elargizione
1. L’elargizione
di cui all’articolo 2, comma 1, e’ corrisposta ai
soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga
conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui
all’articolo 3, qualora gli stessi non abbiano già
beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del
corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all’articolo
2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall’articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 34 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del
presente regolamento, una percentuale di invalidità maggiore
rispetto a quella già riconosciuta ai sensi delle citate
norme, la stessa elargizione e’ determinata per la
differenza e la differenza e’ inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del
rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione
generale si puo’ avvalere della graduatoria di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la
misura pro capite dell’elargizione in favore degli invalidi e
dei superstiti aventi titolo non puo’ superare l’importo
massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi,
come disciplinata dall’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3
agosto 2004, n. 206.
4. L’importo
dell’elargizione corrisposta secondo il piano di riparto
di cui al comma 1 e’ portato in detrazione fino alla
concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi
delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime
del dovere e gli equiparati dall’articolo 34 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 222 del 2007.
Nota all’art.
4:
• Si riporta il testo
dell’art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)»,
pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 29
dicembre 2005, n. 302:
«Art. 1
(Comma 562). - Al fine della progressiva estensione dei
benefici già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del
dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e’
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2006.».
«Art. 1
(Comma 563). - Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che
abbiano subito un’invalidità permanente in attività
di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b)
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
soccorso;
e) in attività
di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni
recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità.».
«Art. 1
(Comma 564). - Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a
seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa
di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».
• Si riporta il testo
dell’art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
recante «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità
sociale», convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222.».
«Art. 34
(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del
terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle
vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime
della criminalità organizzata, nonche’ ai loro
familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle
vittime del terrorismo).
Alle vittime
del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo
1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed
alle vittime della criminalità organizzata, di cui
all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai
loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già
percepite. L’onere recato dal presente comma e’
valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72
milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a
decorrere dal 2009.
Il Ministero
dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui
al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero
dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n.
2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
2-bis. Ai
cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze
dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello
Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il
loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede
la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la
consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter.
L’onorificenza di cui al comma 2-bis e’ conferita alle
vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e
affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
2-quater. Al
fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le
vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e
affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura
di residenza o al Ministero dell’interno, anche per
il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del
terrorismo.
2-quinquies.
L’onorificenza e’ conferita alla vedova o ai figli in
caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia
coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e
affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le
domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza
sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite:
a) le
caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni
previste per il conferimento dell’onorificenza; il
possesso delle predette condizioni e’ provato con
dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta
dall’interessato, con firma autenticata dal segretario
comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3
agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di
terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale
in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste
in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all’articolo
2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione
pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di
una quota del 7,5 per cento»;
c) all’articolo
3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis.
Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a
titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine
rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota
del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei
redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli
ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La
predetta indennità e’ determinata ed erogata in
unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La
decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e’ la medesima
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto
2004, n. 206.
3-ter. L’onere
derivante dai commi 3 e 3-bis e’ valutato in 2 milioni di
euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno
2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
3-quater. Gli enti
previdenziali privati gestori di forme pensionistiche
obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al
pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206,
in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti
benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari
sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei
limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.».
• Si riporta il testo
dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento
concernente termini e modalità di corresponsione delle
provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati,
ai fini della progressiva estensione dei benefici già
previsti in favore delle vittime della criminalità e del
terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
«Art. 3
(Termini e modalità delle procedure). - 1. Le procedure di
esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli
interessati. Le domande possono essere presentate direttamente
ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza
delle vittime.
2. Le
amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle
singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in
essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo
l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare
dal piu’ remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre
2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni
riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo’ procedere
d’ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni
degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31
ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento
ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi,
una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo
l’ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al
comma 2.».
Art. 5.
Criteri per la
determinazione dell’invalidità permanente
1. Per l’accertamento
delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti
criteri e modalità:
a) la percentuale
d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità
lavorativa, e’ attribuita scegliendo il valore piu’
favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di
invalidità e relative modalità d’uso
approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della
sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle
A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi
criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della
tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce
percentuali d’invalidità permanente, riferite
alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze
indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o
mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino
contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità
permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale
del danno biologico (DB) e’ determinata in base alle tabelle
delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli
138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione
della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per
caso, tenendo conto della entità della sofferenza e
del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione
alla dignità della persona, connessi e in rapporto
all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due
terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di
invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo’
superare la misura del cento per cento, e’ data dalla somma
delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del
valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale
di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la
percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di
predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli
138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209
del 2005, la percentuale del danno biologico e’ determinata in
base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive
modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi’
determinata, puo’ essere aumentata, ai sensi degli
articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n.
209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui
all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Nota all’art.
5:
• Si riporta il
testo dell’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»” (Legge
finanziaria 2008), pubblicata nel Supplemento ordinario delila
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«Art. 2
(Comma 105). - A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime
della criminalità organizzata, di cui all’articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del
dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti,
nonche’ ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito
dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari
superstiti, sono erogati i benefici di cui all’articolo 5,
commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal
comma 106.».
• Si riporta il testo
dell’art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.407,
recante «Disposizioni diverse per l’attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-1993» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990, n. 303:
«Art. 3
(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili). -1.-2.
Omissis.
3. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri
dell’interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i
gradi dell’invalidità civile, secondo i criteri della
legislazione vigente.
4. Omissis.».
• Il decreto del
Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, n. 207, recante
«Approvazione della nuova tabella indicativa delle
percentuali d’invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti», e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, n. 47.
• Il decreto del
Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, recante
«Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra», e’ pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.
• Si riporta il
testo degli art. 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private»: «Art. 138 (Danno biologico
per lesioni di non lieve entità). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
della giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e
cento punti;
b) del valore
pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età
del soggetto leso.
2.- 4. Omissis.».
«Art. 139
(Danno biologico per lesioni di lieve entità). - 1.-3.
Omissis.
4. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle attività produttive,
si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove
punti di invalidità.
5.-6. Omissis.».
• Il decreto del
Ministro della sanità del 12 luglio 2000, recante
«Approvazione di “Tabella delle menomazioni”;
“Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella
dei coefficienti” relative al danno biologico ai fini
della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000,
n. 172.
Art. 6.
Riconoscimento
delle infermità o patologie tumorali
1. L’accertamento
della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le
circostanze indicate all’articolo 2, comma 1, delle infermità
o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui
consegua il decesso nei casi previsti dall’articolo 2, comma
78, della legge n. 244 del 2007, e’ effettuato secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461.
2. La Direzione
generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non
dipendenti pubblici per l’attribuzione dell’elargizione
di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura
l’istruttoria delle domande, accertando presso le Forze
armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le
circostanze di tempo e di luogo indicate dall’interessato, e
redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano
in corso procedimenti da parte dell’autorità
giudiziaria.
3. Le Commissioni
mediche ospedaliere di cui all’articolo 165, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, nella composizione e con le modalità previste
dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio
sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidità.
4. Le infermità
si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 2, comma 1.
5. Il Comitato di
verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la
dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma
4 e si pronuncia con parere da comunicare
all’amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui
al comma 5 e’ motivato, con particolare riferimento alla
ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e’ firmato
dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell’esame
delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora
riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il
parere motivato di cui al comma 6.
8. Per l’esame
delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al
presente regolamento, il Comitato e’ integrato, di volta in
volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra
esperti della materia delle Forze armate o del Ministero
dell’interno.
9. Sulle domande per
le quali vengono accertati i requisiti previsti dall’articolo
2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del
Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei
confronti del personale italiano impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermità
o patologie tumorali connesse all’esposizione o
all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla
dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali
pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione
generale provvede alla trasmissione degli atti alle
amministrazioni competenti ai fini dell’adozione del
provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della
posizione del soggetto ai sensi dell’articolo 3, comma 5.
Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione
generale, in conformità al giudizio espresso dalle
Commissioni mediche ospedaliere, nonche’ al parere del
Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento
di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.
Nota all’art.
6:
• Il decreto del
Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461,
«Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il
funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5.
• Si riporta il
testo dell’art. 165, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato»:
«Art. 165
(Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario
sulle cause e sull’entità delle menomazioni
dell’integrità fisica del dipendente ovvero sulle
cause della sua morte e’ espresso dalle commissioni mediche
ospedaliere istituite:
a) presso gli
ospedali militari principali o secondari dei comandi militari
territoriali di regione;
b) presso gli
ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari
marittime;
c) presso gli
istituti medico legali dell’Aeronautica militare.».
• Si riporta il
testo degli articoli 6, 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, recante «Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per
la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»:
«Art. 6 (Commissione). - 1. La diagnosi dell’infermità
o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonche’ del
momento della conoscibilità della patologia, e delle
conseguenze sull’integrità fisica, psichica o
sensoriale, e sull’idoneità al servizio, e’
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in
relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente
ovvero, se il dipendente e’ pensionato o deceduto, alla
residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente
diritto. Per coloro che risiedono all’estero la visita e’
effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due
medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero
dal medico fiduciario dell’autorità stessa.
2. La Commissione e’
composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le
funzioni di presidente il direttore dell’Ente sanitario
militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o,
in loro assenza, l’ufficiale superiore medico piu’
elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità
di servizio.
3. La Commissione,
quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di
militari appartenenti a forze annate diverse o di appartenenti a
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e’ composta di
due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente
identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un
ufficiale medico o funzionario medico della forza armata,
corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per
esigenze legate alla complessità dell’accertamento
sanitario, puo’ richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L’interessato
puo’ essere assistito durante la visita, senza oneri per
l’amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la
composizione della Commissione.
6. La Commissione,
entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione,
effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige
processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono
risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la
firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilità o
stabilizzazione dell’infermità da cui derivi
una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche’
l’indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneità al servizio od altre forme di inabilità,
le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall’interessato, i motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista.
7. Il verbale e’
trasmesso all’Amministrazione competente entro quindici
giorni dalla conclusiva visita.
In caso di
accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, il verbale e’
inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che
provvede a dare comunicazione all’interessato ai sensi
del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di
accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il
Presidente della Commissione interpella l’interessato per
il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale,
circa l’ulteriore prosecuzione del procedimento; il
Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche
organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l’ulteriore
utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in
modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data di
effettuazione della visita e’ comunicata al dipendente con
anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata
partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal
dipendente alla visita, e’ convocata una nuova visita
da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di
giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione
convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro
trenta giorni dalla prima.
11. In caso di
ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione
redige processo verbale e restituisce gli atti
all’Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente
della Commissione, in caso di comprovato e permanente
impedimento fisico del dipendente, puo’ disporre l’esecuzione
della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno e
della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i
criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli
organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 ed
e’ approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le
trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle
tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità
di svolgimento dei lavori.».
«Art. 10
(Comitato di verifica per le cause di servizio). - 1. Il
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause
di servizio.
2. Il Comitato e’
formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non
inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia,
provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura
dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, nonche’ tra gli ufficiali superiori medici delle
Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di
Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle
amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina
legale e delle as sicurazioni. Per l’esame delle domande
relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a
ordinamento civile, il Comitato e’ di volta in volta
integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma,
corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti,
nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non piu’
di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o
fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del
relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto
dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico
dell’organismo di provenienza la spesa relativa al
trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze e’ nominato,
tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente
del Comitato.
5. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze possono essere
affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato,
quando il Presidente non ravvisa l’utilità di
riunione plenaria, funziona suddiviso in piu’ sezioni composte
dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da
quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici
superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del
Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini
procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 per le
pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli
incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera
presso il Ministero dell’economia e delle finanze e si avvale
di una segreteria costituita da un contingente di personale non
superiore alle cento unità, appartenente
all’Amministrazione dell’economia e delle finanze.
9. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti
criteri e modalità di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto,
anche in relazione all’individuazione di uffici di
livello dirigenziale non superiori a tre, nell’ambito della
dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la
conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e
mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Fino alla
costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento,
continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande
pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici
mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle
domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti
organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro
tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10.
12. Per l’accelerato
smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere
costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di
cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6,
per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti
presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le
domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione
definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del
Presidente del Comitato di verifica in relazione alla
specificità di materia o analogia di cause di servizio o
infermità. A supporto dell’attività dei Comitati
speciali e’ utilizzato l’ufficio di cui al comma 8,
il cui contingente, a tal fine, e’ elevato a settanta unità,
senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente
adotta le necessarie disposizioni per l’attivazione
dell’articolo 4.».
«Art. 11
(Pareri del Comitato). - 1. Il Comitato accerta la riconducibilità
ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità
o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale
tra i fatti e l’infermità o lesione.
2. Entro sessanta
giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato
dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza
dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere
da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.
3. Il parere e’
motivato ed e’ firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti
giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo’
richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione
medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di
cui all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità
dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima
diagnosi; la visita medica e’ effettuata nel rispetto dei
termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi
di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi
dell’articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica
e’ trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il
Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale.».
Art. 7.
Disposizioni
particolari
1. L’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge n. 244
del 2007, puo’ essere utilizzata, fino all’importo
massimo complessivo di tre milioni di euro, per l’effettuazione
degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale
strumentali al riconoscimento della causa di servizio e
all’attribuzione dell’elargizione prevista dal presente
regolamento.
Art. 8.
Clausola di
salvaguardia
1. Il Ministero
della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno,
dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente regolamento che devono
risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il
triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di
spesa, dell’adozione delle conseguenti correzioni del
regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i
predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’
3 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
La Russa, Ministro
della difesa Maroni, Ministro dell’interno Tremonti, Ministro
dell’economia e delle finanze
Sacconi, Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n.
400
Allegato 1
(previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera a)
Tabella
Tabella | Categoria | Percentuale invalidità
A | PRIMA
| 100% - 91%
A | SECONDA |
90% - 81%
A | TERZA
| 80% - 71%
A | QUARTA |
70% - 61%
A | QUINTA |
60% - 51%
A | SESTA
| 50% - 41%
A | SETTIMA |
40% - 31%
A | OTTAVA |
30% - 21%
B | -
| 20% - 1l%