DECRETO LEGISLATIVO 4
marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali. (10G0050)
(GU n. 53 del 5-3-2010)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia
civile e commerciale;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio
2010;
Sulla proposta del
Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attivita',
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b)
mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i
destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione
di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d)
organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e)
registro: il registro degli organismi istituito con decreto del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2
Controversie oggetto di
mediazione
1. Chiunque puo' accedere
alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni
del presente decreto.
2. Il presente decreto
non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle
controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo
previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e
forma degli atti
1. Al procedimento di
mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle
parti.
2. Il regolamento deve in
ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne
assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del
procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo'
svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di
mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e'
presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In
caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione
si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata
la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha
riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve
indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del
conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare
l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di
mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì
l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della
facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di
procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e
finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento
del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto
dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa,
lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere
rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle
conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della
discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata,
assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si
applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e
sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per
convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti
possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo
703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti
di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione
forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione
civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto
dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto,
lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il
giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima
difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo
stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando
la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non
conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato
dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,
davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti
possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo
iscritto.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa
data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza
per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la
segreteria dell'organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al
comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,
ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito
della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio
della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1
dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole
durata del processo
1. Il periodo di cui
all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le
parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte
con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della
parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori
ausiliari.
2. Il procedimento si
svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o
nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si
adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di
definizione della controversia.
4. Quando non puo'
procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo'
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i
tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere
le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli
esperti.
5. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la
propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque
nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle
sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresì
tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilita' e
segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese
o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione
non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto
anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso
della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse
dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non
puo' essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo'
essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e
delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne'
davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al
mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice
di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il
difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conciliazione
1. Se e' raggiunto un
accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e'
allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e'
raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se
le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di
conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni,
l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta
nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo
delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle
dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
3. Se e' raggiunto
l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti
aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che
deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono
uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a
seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di
denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti
ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione
non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione
della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso
verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una
delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e'
depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e'
rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed
esecuzione
1. Il verbale di accordo,
il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme
imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento
anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo
deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al
comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il
provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresì alle spese per
l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il
provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma
3. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
4. Salvo diverso accordo
le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti
agli arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi
ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta
eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione
dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire
compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto,
altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per
il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le
formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche'
gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo
regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle
ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento
della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel
rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d)
corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del
responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte,
il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione
del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a
decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal
responsabile dell'organismo.
Art. 15
Mediazione nell'azione di
classe
1. Quando e' esercitata
l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la
scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti
degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e
registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati
a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata,
a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere
iscritti nel registro.
2. La formazione del
registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del
registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la
determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono
disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di
concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro
dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n.
223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli
organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo,
unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso
il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il
codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto,
le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in
modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto
della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le
tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da
enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.
Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia
valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul
registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con
riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia
di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
5. Presso il Ministero
della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei
formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso
decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la
tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della
giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di
rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime
tributario e indennità
1. In attuazione
dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n.
69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e
3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della
giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo
Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo
e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui
all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e
massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il
criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime
delle indennità dovute, non superiori al venticinque per
cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni
minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione e' condizione di procedibilità ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione
e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna
indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
6. Il Ministero della
giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i
soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.
Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la
determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da
coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti
aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare
dell'indennità puo' essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di
Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9
milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della
quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata
l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria
del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico
giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i
tribunali
1. I consigli degli
ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun
tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali
loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi
presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel
rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i
consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli
ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla
loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia,
organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando
locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui
al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che
corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in
caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato
all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento,
determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di
insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della
meta'.
2. A decorrere dall'anno
2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di
ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla
quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla
concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle
mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e'
individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in
relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale
alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato
al comma 1.
3. Il Ministero della
giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta
spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua
determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle
entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno
comunicati.
4. Il credito d'imposta
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi
d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui
redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne'
del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della
copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente
articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al
versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse
destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della
giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al
pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare
via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli
organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI,
COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione
per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo
il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione,
ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli
articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le
disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di
conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le
disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi
alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in
luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie
e finali
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano
ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4
marzo 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli:
Alfano