Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150
"Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76,
87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo
2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, recante
misure per attuare la parità e le pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 maggio 2009;
Acquisita l'intesa della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata
legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, lettera
b), nonche' il parere della medesima Conferenza relativamente
all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15
del 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;
Rilevato, in ordine al
predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti
territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle
risorse per gli incrementi retributivi destinati al rinnovo dei
contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa
concertazione con le proprie rappresentanze;
Considerato che il
Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in
tema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente
riconducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione della
previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema
delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della
leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali
nella concreta determinazione delle risorse da impegnare per il
rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre
2009;
Sulla proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. In attuazione degli
articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni
del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione
collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle
amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di
promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di
responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano
altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova
disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di
concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del
presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro,
il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla
contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici
delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità
della prestazione lavorativa, la selettività e la
concorsualità nelle progressioni di carriera, il
riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la
valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e
della responsabilità della dirigenza, l'incremento
dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa
produttività e all'assenteismo, nonche' la trasparenza
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della
legalità.
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni
contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione
delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare
elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e
individuale.
Art. 3.
Principi generali
1. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche,
nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza
dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione
pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive
impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
3. Le amministrazioni
pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che
garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le
misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni
pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle
disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per
l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto
dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
CAPO II
Il ciclo di gestione
della performance
Art. 4.
Ciclo di gestione della
performance
1. Ai fini
dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le
amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del
bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione
della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra
gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in
corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e
valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei
sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione
dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni,
ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari
dei servizi.
Art. 5.
Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono
programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a
loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e
pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla
missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle
strategie dell'amministrazione;
b) specifici e
misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da
determinare un significativo miglioramento della qualità dei
servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un
arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai
valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello
nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con
amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con
le tendenze della produttività dell'amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla
quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Art. 6.
Monitoraggio della
performance
1. Gli organi di
indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti,
verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di
cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono,
ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al
comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono
delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti
nell'amministrazione.
Art. 7.
Sistema di misurazione e
valutazione della performance
1. Le amministrazioni
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e
individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di
misurazione e valutazione delle performance e' svolta:
a) dagli Organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14,
cui compete la misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione
di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di
ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e
17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1,
individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui
all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo
articolo:
a) le fasi, i tempi,
le modalità, i soggetti e le responsabilità del
processo di misurazione e valutazione della performance, in
conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di
conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance;
c) le modalità
di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità
di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio.
Art. 8.
Ambiti di misurazione e
valutazione della performance organizzativa
1. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle
politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della
collettività;
b) l'attuazione di
piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei
servizi anche attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione
e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;
e) lo sviluppo
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i
soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza
nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione
dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità
e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento
degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Art. 9.
Ambiti di misurazione e
valutazione della performance individuale
1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e del
personale responsabile di una unità organizzativa in posizione
di autonomia e responsabilità e' collegata:
a) agli indicatori di
performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità;
b) al raggiungimento
di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità
del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità
di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la
valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del
personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo
7 e collegate:
a) al raggiungimento
di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità
del contributo assicurato alla performance dell'unità
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai
comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di
performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di
maternità, di paternità e parentale.
Art. 10.
Piano della performance e
Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2,
lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31
gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi
e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da
adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla
performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere
realizzato.
2. I documenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla
Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
3. Eventuali variazioni
durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni
dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale
del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. In caso di mancata
adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione
della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può
procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi
di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
CAPO III
Trasparenza e
rendicontazione della performance
Art. 11.
Trasparenza
1. La trasparenza e'
intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione,
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato
livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate
dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità
e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
3. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo
di gestione della performance.
4. Ai fini della
riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni
provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni
provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti
istituzionali.
5. Al fine di rendere
effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni
provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta
elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e
16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione
presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative
di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione
ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita
sezione di facile accesso e consultazione, e denominata:
«Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo
stato di attuazione;
b) il Piano e la
Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati
relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i
curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di
cui all'articolo 14;
f) i curricula dei
dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in
conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni
dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili
della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di
risultato;
h) i curricula e le
retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo;
i) gli incarichi,
retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a
soggetti privati.
9. In caso di mancata
adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione
della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.
CAPO IV
Soggetti del processo di
misurazione e valutazione della performance
Art. 12.
Soggetti
1. Nel processo di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo
centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche»,
di cui all'articolo 13;
b) gli Organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
c) l'organo di
indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di
ciascuna amministrazione.
Art. 13.
Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche
1. In attuazione
dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n.
15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche,
con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilità e la visibilità degli indici di andamento
gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attività svolta.
2. Mediante intesa tra la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e
la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e'
organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di
elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione
con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore
pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici,
management, misurazione della performance, nonche' di gestione e
valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto
del principio delle pari opportunità di genere, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la
nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti
sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati
una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente più anziano di età, i componenti eleggono
nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attività di servizio sono
collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono
collocati in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa
della Commissione e' diretta da un Segretario generale nominato con
deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi
specifica professionalità ed esperienza
gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La
Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il
proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità.
Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante
personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori
ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato.
Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può
avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità
ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della
performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con
contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La
Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può
altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN.
Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione
indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di
valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo
14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e
metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle
amministrazioni pubbliche;
b) assicura la
trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le
performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e
internazionali;
d) favorisce, nella
pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche
attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la
cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi
applicative.
6. La Commissione nel
rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di
valutazione proprie di ogni amministrazione:
a) fornisce supporto
tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di
gestione della performance;
b) definisce la
struttura e le modalità di redazione del Piano e della
Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la
corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla
Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza
quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici
rilievi;
d) definisce i
parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di
efficienza e produttività;
e) adotta le linee
guida per la predisposizione dei Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8,
lettera a);
f) adotta le linee
guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei
servizi pubblici;
g) definisce i
requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione di cui all'articolo 14;
h) promuove analisi
comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla
base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione
attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità
ed iniziative ritenute utili;
i) redige la
graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del
decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attività istruttoria e può richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove
iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative
associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le
associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle
amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui
all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un
programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali,
concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni
di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una
relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e
ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio
sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed
intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a
livello europeo ed internazionale;
p) realizza e
gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza
che contiene i piani e le relazioni di performance delle
amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione
provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio
delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28
del presente decreto.
8. Presso la Commissione
e' istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni
pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della
amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e
della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità
e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione
e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da
parte di ciascuna amministrazione.
9. I risultati
dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione
assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori
o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato,
di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una
relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni,
dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore
indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio
sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della
struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte
di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della
valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito
istituzionale della Commissione.
11. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma
gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i
componenti.
12. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo
tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti
dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a
8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo
periodo, della legge 4 marzo 2009, n.
15. All'attuazione della
lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre
finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.
Art. 14.
Organismo indipendente di
valutazione della performance
1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al
comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque
denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed
esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4.
Esercita, altresì, le attività di controllo strategico
di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di
indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo
indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di
cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo
per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può
essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo
indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una
relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica
tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi
interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti,
all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui
all'articolo 13;
c) valida la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
d) garantisce la
correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche'
dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto
dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) propone, sulla
base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile
della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e
degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta
l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i
risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo
indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi
modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura
annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente
volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di
condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della
valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale,
e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della
Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e'
condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il
merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo
indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico
ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti
stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui
all'articolo 13.
8. I componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere
nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo
indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per
la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie
all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della
struttura tecnica permanente deve possedere una specifica
professionalità ed esperienza nel campo della misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti
dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente
destinate ai servizi di controllo interno.
Art. 15.
Responsabilità
dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
1. L'organo di indirizzo
politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità
per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza
e dell'integrità.
2. L'organo di indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive
generali contenenti gli indirizzi strategici;
b) definisce in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la
Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui
all'articolo 11, nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali.
Art. 16.
Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1. Negli ordinamenti
delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali
trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi
1 e 3.
2. Le regioni e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
3. Nelle more
dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre
2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si
applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per
l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente
Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 17.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del
presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e
metodi di incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa informati a principi di selettività
e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel
riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 18.
Criteri e modalità
per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
1. Le amministrazioni
pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche'
valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance
attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di
carriera.
2. E' vietata la
distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi
di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle
verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
adottati ai sensi del presente decreto.
Art. 19.
Criteri per la
differenziazione delle valutazioni
1. In ogni
amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di
performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione
di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria
delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto
per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di
cui al comma 1 il personale e' distribuito in differenti livelli di
performance in modo che:
a) il venticinque per
cento e' collocato nella fascia di merito alta, alla quale
corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse
destinate al trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
b) il cinquanta per
cento e' collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale
corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse
destinate al trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante
venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito bassa, alla
quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio
collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si
applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di
attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con
riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione
collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale
del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in
misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle
percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può
altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle
fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le
medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori
collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della
funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al
comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di
selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero
dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 8
e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio
nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere
garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle
risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla
performance a un percentuale limitata del personale dipendente e
dirigente.
CAPO II
Premi
Art. 20.
Strumenti
1. Gli strumenti per
premiare il merito e le professionalità sono:
a) il bonus annuale
delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
b) il premio annuale
per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
c) le progressioni
economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di
carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di
incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
f) l'accesso a
percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito
nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui
alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere
sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva
integrativa.
Art. 21.
Bonus annuale delle
eccellenze
1. E' istituito,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus
annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale
e non, che si e' collocato nella fascia di merito alta nelle
rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).
Il bonus e' assegnato alle performance eccellenti individuate in non
più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non,
che si e' collocato nella predetta fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle
risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina
l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato
con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli
strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che
rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di
aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del
processo di valutazione della performance, assegnano al personale il
bonus annuale relativo all'esercizio precedente.
Art. 22.
Premio annuale per
l'innovazione
1. Ogni amministrazione
pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore
pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui
all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene
assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di
produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei
processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance
dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del
premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di
valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di
una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli
dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato
e' l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle
amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
Art. 23.
Progressioni economiche
1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di
cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni
economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata
di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal
sistema di valutazione.
3. La collocazione nella
fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a),
per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche
non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche.
Art. 24.
Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo
52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti
disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,
con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di assunzioni.
2. L'attribuzione dei
posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella
fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche
non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera.
Art. 25.
Attribuzione di incarichi
e responsabilità
1. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono la crescita professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo
miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
2. La professionalità
sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione
costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità
secondo criteri oggettivi e pubblici.
Art. 26.
Accesso a percorsi di
alta formazione e di crescita professionale
1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le
professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono
l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione
in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
b) favoriscono la
crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei
dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui
al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di
ciascuna amministrazione.
Art. 27.
Premio di efficienza
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di
funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,
riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche
amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a premiare,
secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e
per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la
contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al
comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati
documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo
di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al
comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti
dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate
solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di
performance e validati dal proprio organismo di valutazione.
Art. 28.
Qualità dei
servizi pubblici
1. Il comma 2
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e'
sostituito dal seguente: «2. Le modalità di definizione,
adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi
e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalità di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto
degli standard di qualità sono stabilite con direttive,
aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto
riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle
regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
nelle amministrazioni pubbliche.».
CAPO III
Norme finali, transitorie
e abrogazioni
Art. 29.
Inderogabilità
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne
i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,
e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno
carattere imperativo, non possono essere derogate dalla
contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti
collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 30.
Norme transitorie e
abrogazioni
1. La Commissione di cui
all'articolo 13 e' costituita entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi
indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30
aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli
uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e
controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima
attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui
all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base
degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i
sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in
modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1°
gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e
i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'articolo
13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30
aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo
dell'articolo 1, comma 2, lettera a);
b) l'articolo 1,
comma 6;
c) l'articolo 5;
d) l'articolo 6,
commi 2 e 3;
e) l'articolo 11,
comma 3.
Art. 31.
Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e
2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.
2. Le regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle
rispettive potestà normative, prevedono che una quota
prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al
personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a
tre.
3. Per premiare il merito
e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti
delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa,
utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), nonche', adattandoli alla specificità dei propri
ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui
alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere
sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva
integrativa.
4. Nelle more
dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre
2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si
applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si
applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data
di emanazione della disciplina regionale e locale.
5. Entro il 31 dicembre
2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i
loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione
al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle
norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 17,
comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1,
anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di
correzione e migliore adeguamento.
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI
SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
Art. 32.
Oggetto, ambito e
finalità
1. Le disposizioni del
presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte
alla legge, nonche' sulla base di questa, ad atti organizzativi e
all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle
risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.
Art. 33.
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, alla
fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «,
che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;
b) al comma 3, dopo
le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite
le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel
caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione
di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione
collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.».
Art. 34.
Modifica all'articolo 5
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2.
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva
la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui
all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunità, nonche' la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità
amministrative indipendenti.».
Art. 35.
Modifica all'articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, e'
inserito il seguente: «4-bis. Il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui
al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».
Art. 36.
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 9, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il sostituito dal
seguente:
«Art. 9
(Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali
disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione.».
CAPO II
Dirigenza pubblica
Art. 37.
Oggetto, ambito di
applicazione e finalita
1. Le disposizioni del
presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per
conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il
progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni
erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di
valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati
livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in
materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti
titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e
coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.
Art. 38.
Modifica all'articolo 16
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a)
e' inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l)
e' aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di
misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui
sono preposti.».
Art. 39.
Modifica all'articolo 17
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d)
e' inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione
delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento
dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) alla lettera e),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi
di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;
c) dopo la lettera e)
e' aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del
personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche'
della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».
Art. 40.
Modifica all'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il
settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'articolo 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei
posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica
ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei
dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli
incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei
casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1,
secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione
negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente,
e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso
con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un
nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il
secondo periodo e' inserito il seguente: «La durata
dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con
il conseguimento del limite di età per il collocamento a
riposo dell'interessato.»;
2) in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a
tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;
d) al comma 3, le
parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle
seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo
periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
2) al terzo
periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro
maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
f) dopo il comma 6
sono inseriti i seguenti:
«6-bis.
Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o
seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle
percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unità
inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unità
superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6
ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2.»;
g) al comma 8, le
parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,»
sono soppresse.
Art. 41.
Modifica all'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità
di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla
gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.»;
b) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi di cui al
comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio
secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi
nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli
standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito
il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».
Art. 42.
Modifica all'articolo 22
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22
(Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21,
commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui
componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura
in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
2. Il Comitato dei
garanti e' composto da un consigliere della Corte dei conti,
designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati
rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due
scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno
uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti
a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I
componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella
dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso
indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione
al Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o
rimborsi spese.
3. Il parere del
Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere.».
Art. 43.
Modifica all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai
quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma
1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane
fissato in tre anni.
Art. 44.
Modifica all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «possono» fino a «aspettativa»
sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative».
Art. 45.
Modifica all'articolo 24
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le
parole: «e alle connesse responsabilità» sono
sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità
e ai risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il
trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno
il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente
considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità
e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensività.
1-ter. I
contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la
componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto
disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a
quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale
componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria
della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La
parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati
della prestazione non può essere corrisposta al dirigente
responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il
periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
Art. 46.
Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le
parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti:
«dottorato di ricerca o del».
Art. 47.
Modifica all'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Dopo l'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima
fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma
4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni
anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite
concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo
svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e
peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e
comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con
contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso
pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e
delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da
coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a
tre anni.
3. Al concorso per
titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti
in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi
di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze
dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso
tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato
per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale
all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente
all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico
concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del
concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e,
anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti
all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione
e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del
periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una
durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso
gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli
indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del
periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici di cui al
comma 4, una valutazione del livello di professionalità
acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario
per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute
per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi
estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
CAPO III
Uffici, piante organiche,
mobilità e accessi
Art. 48.
Mobilità
intercompartimentale
1. Dopo l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, e' inserito
il seguente:
«Art. 29-bis
(Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i
processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del
personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione
fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
Art. 49.
Modifiche all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Il comma 1
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto
di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere
pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e'
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato
sulla base della professionalità in possesso del dipendente in
relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e'
inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al
comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per
agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per
garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico.».
Art. 50.
Modifica all'articolo 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da
parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità
di personale, ai sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della
responsabilità per danno erariale.».
Art. 51.
Territorializzazione
delle procedure concorsuali
1. All'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della
parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
Art. 52.
Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Non
possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate
alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis e'
sostituto dal seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può
disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i
Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.».
CAPO IV
Contrattazione collettiva
nazionale e integrativa
Art. 53.
Oggetto, ambito di
applicazione e finalità
1. Il presente capo reca
disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e
di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di
conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto
dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di
assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte
alla legge, nonche', sulla base di questa, ad atti organizzativi e
all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla
contrattazione collettiva.
Art. 54.
Modifiche all'articolo 40
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 40 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. La
contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse
dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e
delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e'
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi
accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le
procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale,
cui corrispondono non più di quattro separate aree per la
dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale
riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione
collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la
struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata
dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della
disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la
qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.
A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale una quota prevalente del trattamento
accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e
riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi
nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede
decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di
assicurare la continuità e il migliore svolgimento della
funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione interessata può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla
successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si
applicano le procedure di controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-quater. La
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di
performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le
modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione
decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza
complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di
contrattazione.
3-quinquies. La
contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la
contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le
proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità
fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni
caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento
delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e'
correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia
di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali
o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello
negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti
dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole
sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso
di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e'
fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo
di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono
una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili
tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.
Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.».
Art. 55.
Modifica all'articolo
40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 40-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 40-bis
(Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio
dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per
gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti
integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai
competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine,
che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi
istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere
alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro
abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio
di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al
Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti
e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre
il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza
delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa
sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa
derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità,
al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e
della qualità della performanceindividuale, con riguardo ai
diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche'
a parametri di selettività, con particolare riferimento alle
progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte
dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità
eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse
ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del
lavoro.
4. Le amministrazioni
pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo di cui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra
l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione
del contratto integrativo in materia di produttività ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza
unificata predispone un modello per la valutazione, da parte
dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le
previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e
gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale
delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione
integrativa.
5. Ai fini
dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi
contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento
della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo
sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato
adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo
previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.».
Art. 56.
Modifica all'articolo 41
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 41
(Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di
indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati
dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze
associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di
settore che regolano autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di
cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
2. E' costituito un
comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che
esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le
competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti
dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a
tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le
competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E'
costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione
nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti
di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per
i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei
segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre
amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle
specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di
personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema
scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori
delle università italiane; le istanze rappresentative promosse
dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non
economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
4. Rappresentati
designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello
svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare
con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di
contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito
del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior
raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali
e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la
stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o
le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2,
o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.».
Art. 57.
Modifica all'articolo 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 45, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le
seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi
3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. I
contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla
performance individuale;
b) alla
performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo
complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità
in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo
svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Per
premiare il merito e il miglioramento della performance dei
dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono
destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Art. 58.
Modifiche all'articolo 46
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 46 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 3 a 7
sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'ARAN
cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone
a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei
comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione
di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli
statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della
collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che
garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il
monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e
sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e
delle finanze nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui
verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra
le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della
contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti
integrativi nonche' le principali criticità emerse in sede di
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi
dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di
indirizzo e controllo.
6. Il Presidente
dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta
l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia del lavoro,
diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale,
anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma
7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a
carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in
aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di
indirizzo e controllo e' costituito da quattro componenti scelti tra
esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali
e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di
essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e
dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità,
assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e
verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le
direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue
funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del
presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. Non
possono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire
funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano
ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa
a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con
le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle
predette cause di incompatibilità costituisce presupposto
necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
nell'agenzia.»;
c) al comma 8,
lettera a), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La misura
annua del contributo individuale e' definita, sentita l'ARAN, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa
con la Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun triennio
contrattuale; »;
d) al comma 9, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per le
amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari
all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio
di riferimento. L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base
della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di
bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e
finanze; »;
e) al comma 10, nel
quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo
le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono
inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il ruolo del
personale dipendente dell'ARAN e' definito in base ai regolamenti di
cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì
avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica
dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
2) l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10,
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla
nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il
termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli
organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 59.
Modifiche all'articolo 47
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 47
(Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per
la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,
emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al
Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì
inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi
in cui e' richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa
costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento
delle trattative.
4. L'ipotesi di
accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla
data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico
dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere
osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il
parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da
parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri
contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini
della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti
certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. La Corte dei conti
può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto
collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali
e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento
della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso
delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e
dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa
con il competente comitato di settore, che può dettare
indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi
contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla
sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura
di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente
ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate.
8. I contratti e
accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali interpretazioni
autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni
interessate.
9. Dal computo dei
termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni
considerati festivi per legge, nonche' il sabato.».
2. Dopo l'articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis
(Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a
decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del
contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia
ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui
al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di
contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai
contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge
finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una
copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.».
Art. 60.
Modifiche all'articolo 48
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, ultimo
periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle
seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, nonche' per le università italiane,
gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di
ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui
all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci
nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli
incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi
nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi
strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le
rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle
autonomie.»;
c) il comma 6 e'
abrogato.
Art. 61.
Modifica all'articolo 49
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 49 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 49
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale
accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di
cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non
comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione
degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
Art. 62.
Modifiche all'articolo 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 e' sostituito
dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo
35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
1-bis. I dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni
all'interno della stessa area avvengono secondo principi di
selettività, in funzione delle qualità culturali e
professionali, dell'attività svolta e dei risultati
conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo
rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso
alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali
e' definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per
cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso
concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.».
Art. 63.
Procedimenti negoziali
per il personale ad ordinamento pubblicistico
1. All'articolo 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli
aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono
sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la
parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo
periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della
disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri
comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della
Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata
limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
2. All'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 e' sostituito
dal seguente: «12. La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini
di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia
fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».
3. All'articolo 26 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui
al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente
decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del
decreto successivo.».
4. All'articolo 34 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1
si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa.».
5. All'articolo 80 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1
si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei
conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità
sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro
quindici giorni.».
7. All'articolo 20 del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui
al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore del decreto successivo.».
Art. 64.
Modifiche all'articolo 43
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 43, comma
5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».
Art. 65.
Adeguamento ed efficacia
dei contratti collettivi vigenti
1. Entro il 31 dicembre
2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni
riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente,
alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto
previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato
adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
3. In via transitoria,
con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a
quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai
sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente,
dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia
le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le
confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed
aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed
elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di
rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano
state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei
predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.
4. Relativamente al
comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2
sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre
2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni
relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente
decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in
corso.
Art. 66.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) gli articoli 36,
comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217;
d) l'articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
e) l'articolo 67,
commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. All'articolo 11, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle
direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI»
sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto
ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione
civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro
nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA),
l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di
contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente
il Titolo III del medesimo decreto legislativo.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalità
1. In attuazione
dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del
presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il
livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i
fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al
procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione,
codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 55
(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la
disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione
collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di
disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali
procedure non può essere di specie diversa da quella prevista,
dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale
si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura
della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di
conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli
atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto
previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili
al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,
comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo
55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono
adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai
sensi dell'articolo 19, comma 3.».
Art. 69.
Disposizioni relative al
procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis
(Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le
infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento
disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando
il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di
quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si
svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le
quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile,
con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente
lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha
notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e
comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio
del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile
della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione
o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a
dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il
termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura
corrispondente. Il differimento può essere disposto per una
sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini
stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile
della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la
sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma
1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla
notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4,
dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1,
secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce
e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma,
se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di
quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito
decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del
comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine
per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data
di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se
avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
5. Ogni comunicazione
al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e'
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il
dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica
certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso
dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina
la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi
termini.
7. Il lavoratore
dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione
pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare
procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità
dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di
quindici giorni.
8. In caso di
trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o
concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi
i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a
decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di
dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista
la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti
giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti
fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e'
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per
le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis,
comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del
procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente,
nei casi di particolare complessità dell'accertamento del
fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria
non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della
sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al
termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito
con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce
illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso,
l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro
il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento
disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale
con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare e' riaperto, altresì, se dalla
sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile
al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. Nei casi
di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e',
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater
(Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti
casi:
a) falsa
attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva
di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per
più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero
mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
e) reiterazione
nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità
personale altrui;
f) condanna
penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento
in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di
prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore
al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula,
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al
comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza
preavviso.
Art. 55-quinquies
(False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal
codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica
l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al
comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza
definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di
cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare
della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies
(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per
l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della
pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative
o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei
suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità
del risarcimento.
2. Fuori dei casi
previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al
normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza
o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi
delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e'
collocato in disponibilità, all'esito del procedimento
disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano
nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e
all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il
giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le
quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il
periodo nel quale e' collocato in disponibilità, il lavoratore
non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato
esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino
ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili
con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per
il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non
aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità
civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a profili di illiceità nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata,
in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa
grave.
Art. 55-septies
(Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di
assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via
telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che
la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario
nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività
di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza
degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia
di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto
delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente
eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale,
secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di
prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità
dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo,
le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies
(Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di
accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di
lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati,
per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
a) la procedura
da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche
ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità
per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità
del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri
dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione
cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di
idoneità, nonche' nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti
sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla
lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti
definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione
della visita di idoneità;
d) la
possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto
di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies
(Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività
a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di
cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai
compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non
statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
Art. 70.
Comunicazione della
sentenza
1. Dopo l'articolo
154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito
il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei
confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica
ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su
richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La
comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità
telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
entro trenta giorni dalla data del deposito.».
Art. 71.
Ampliamento dei poteri
ispettivi
1. All'articolo 60 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che
opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento,
sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.
Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può
avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei
poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette
finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero
complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio
delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte
anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53.
L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità,
ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione
ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere,
anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli
accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato
costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione
delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari
di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia
funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le
irregolarità riscontrate.».
Art. 72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi
2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a
507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma
4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi
termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro,» sono soppresse.
Art. 73.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullità,
l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali
di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni
disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di
nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni
decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di
esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto
dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal
novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni di
legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti
singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie
specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del
contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
TITOLO V
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 74.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 11, commi
1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66,
68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa
esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettere l) ed m), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5,
comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24,
commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e
1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai
quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento
agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di
rispettiva competenza.
3. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati,
in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009,
n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni,
anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del
comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione
della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli
articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in
vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e
le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e
III del presente decreto al personale docente della scuola e delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai
tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque
esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14
nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.
5. Le disposizioni del
presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione.