Decreto Legge 1/7/2009
n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga
di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali. (09G0091)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare provvedimenti anticrisi;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in
scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire
l’attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi;
Ritenuta infine la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la
prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè
la proroga della partecipazione del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e della
giustizia;
E m a n a
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli
ammortizzatori sociali
1. Al fine di
incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano
nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i
lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati
dall’impresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che possono includere attività
produttiva connessa all’apprendimento. L’inserimento
del lavoratore nelle attività del progetto può
avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali
stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono
l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a
titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la
differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. L’onere
derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per
l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2
del 6 marzo 2009.
3. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del
comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo
accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli
interventi di politica attiva a valere sulle risorse all’uopo
destinate ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 12
febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all’INPS anche
ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede sulla base dei dati
comunicati dall’INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della medesima legge.
5. Per il
rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3
dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, sono destinati
25 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle
risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
6. In via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, è aumentato nella misura del venti per cento del
trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni
di euro per l’anno 2010. L’onere della presente
disposizione, derivante dall’incremento del venti per cento
dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l’anno
2009 e 2010 del Fondo sociale per l’occupazione e formazione
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il
relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell’Accordo tra
Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L’INPS, secondo le linee
guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione
dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate
dallo stesso decreto.
7. All’articolo
7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono
aggiunti i seguenti periodi: «L’incentivo di cui al
primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del
trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne
faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma,
avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa
in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente
all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni
per l’applicazione di quanto previsto al presente e successivo
comma.
8. In via sperimentale
per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a
seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di
procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il
medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività
autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformità alle norme vigenti, è
liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per
un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora
percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di
cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi
massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all’ammissione
al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve
dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte
sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
I
INTERVENTI ANTICRISI
Art. 2.
Contenimento del
costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal
1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per
tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può
mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a
decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità
economica per il beneficiario non può mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile
2010, la data di disponibilità economica non può mai
superare i quattro giorni per tutti i titoli.
è nulla ogni pattuizione contraria.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di
accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal
divieto della commissione di massimo scoperto, all’articolo
2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma
1 è aggiunto il seguente periodo: «L’ammontare
del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non
può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre,
dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità
del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e
delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza
sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater
dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la
surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta da parte della banca
cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle
procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione
di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a
risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma
la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla
banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili
a quest’ultima.».
4. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
I
INTERVENTI ANTICRISI
Art. 3.
Riduzione del costo
dell’energia per imprese e famiglie
1. Al fine di
promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati
dell’energia, nella prospettiva dell’eventuale
revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in
conformità al comma 10-ter dell’articolo 3 della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l’anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico
2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente
o tramite società controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante, una quota superiore al 40%
del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad
offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas
pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base
mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità
contrattuale, mediante procedure concorrenziali non
discriminatorie alle condizioni e modalità determinate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da
riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle
procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto,
dal Ministro dello sviluppo economico su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei
rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il
prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di
approvvigionamento sostenuti dal cedente.
L’eventuale differenza positiva tra il prezzo
di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere
al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti
finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo
degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo
dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello
sviluppo economico su proposta della medesima Autorità,
tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di
consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto
attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) introduce nelle
tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività
che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del
coefficiente di utilizzo a valere dall’inizio del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la
disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli
opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti
finali, anche industriali;
c) promuove, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, l’offerta dei
servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei
servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici,
nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato
rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente
articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria
e sino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
I
INTERVENTI ANTICRISI
Art. 4.
Interventi urgenti
per le reti dell’energia
1. Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d’intesa
con le regioni e le province autonome interessate, individua gli
interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione dell’energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con
mezzi e poteri straordinari.
2. Per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno
o piu’ Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei
Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al
comma 1.
3. Ciascun
Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura
tutte le attività, di competenza delle amministrazioni
pubbliche, occorrenti all’autorizzazione e
all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto
delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti
di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui
si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò
comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonchè i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro
per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
I
INTERVENTI ANTICRISI
Art. 5.
Detassazione degli
utili reinvestiti in macchinari
1. è escluso
dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del
valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi
nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.
L’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
2. I soggetti
titolari di attività industriali a rischio di incidenti
sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al
comma 1 solo se è documentato l’adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L’incentivo
fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli investimenti a finalità
estranee all’esercizio di impresa prima del secondo
periodo di imposta successivo all’acquisto.
PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO I
INTERVENTI ANTICRISI
Art. 6.
Accelerazione
dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto
della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu’
avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro
il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di
ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO II
NTERVENTI ANTICRISI
Art. 7.
Ulteriore
svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
1. All’articolo
106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3,
è inserito il seguente comma: «3-bis: Per i nuovi
crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente
all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due
periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle
svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in
quote costanti nei nove esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo
le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e
di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis
dell’articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la
media ivi prevista è commisurata alla residua durata del
suddetto periodo d’imposta.
3. Per evitare
indebiti effetti di sostituzione e novazione, l’Agenzia
delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In caso di violazioni, le sanzioni di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, si applicano in ogni caso nella misura massima.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
IINTERVENTI ANTICRISI
Art. 8.
Sistema «export
banca»
1. Il Ministro
dell’economia e delle finanze con propri decreti autorizza e
disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Al servizio di SACE s.p.a. Per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A
questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono
essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. Con
l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 22, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, che integra l’articolo 5, comma 7,
lettera a), del decreto-legge n.
269 del 2003 rientrano anche le
operazioni per sostenere l’internazionalizzazione delle
imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o
assicurazione della SACE s.p.a.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
IINTERVENTI ANTICRISI
Art. 9.
Tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. In attuazione della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche
amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT pubblicato in
applicazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza
nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono
pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;
2. nelle
amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
la violazione dell’obbligo comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le
disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende
sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi
i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione
di nuove situazioni debitorie, l’attività di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle
relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall’articolo
9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è
effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui
all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse
le Regioni e le Province autonome per le quali la presente
disposizione costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con
quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
4. per le
amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da
definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici
non territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I
rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti;
per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i
rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste
nell’articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
b) per il passato:
1. l’ammontare
dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del
bilancio dello Stato per l’anno 2009 ed in essere alla data
di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni,
forniture ed appalti, è accertato, all’esito di una
rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze; i predetti crediti sono
resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate
con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
IINTERVENTI ANTICRISI
Art. 10.
Incremento delle
compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli
abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità
delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso
piu’ rigoroso e riorganizzato come segue:
a) contrasto agli
abusi:
1. all’articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è
aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta
sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può
essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da
cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga
a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata.»;
b) all’articolo
8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; «è anche
presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via
telematica ed»;
c) all’articolo
8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è
sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a
lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
25.000»;
d) all’articolo
8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
«Sono inoltre esonerati i contribuenti
che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di
febbraio.»;
3. all’articolo
38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
l’ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;
b) al sesto
comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso»
sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo
le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte
le seguenti: «o compensate» e dopo le parole «dalla
data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della
compensazione»;
4. fino all’emanazione
del provvedimento di cui al precedente n.
3, lettera a), continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente
decreto;
5. all’articolo
8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere
effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza
di cui al comma 2.»;
6. all’articolo
37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49
è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al
comma precedente che intendono effettuare la compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n.
241, del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto per
importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate.»;
7. i contribuenti
che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi
all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
10.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all’articolo
3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle
quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo
1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del
medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è
esercitato il controllo contabile di cui all’articolo
2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei
controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
31 maggio 1999, n. 164.
L’infedele attestazione dell’esecuzione
dei controlli di cui al precedente periodo comporta
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39,
comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita
segnalazione agli organi competenti per l’adozione di
ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200
milioni di euro per l’anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010;
8. all’articolo
27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in
nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) incremento delle
compensazioni fiscali:
1. all’articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite
di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere
dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
PARTE I
ECONOMIA REALETITOLO
IINTERVENTI ANTICRISI
Art. 11.
Analisi e studi
economico-sociali
1. I sistemi
informativi del Ministero dell’economia e delle finanze,
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
nonchè dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo
coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base
unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l’utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei
principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell’ambito
del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.
TITOLO II
INTERVENTI
ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONEINTERNAZIONALE E NAZIONALE
Art. 12.
Contrasto ai
paradisi fiscali
1. Le norme del
presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli
Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di emersione di attività
economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali
privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione
amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad
ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle
limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova
contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso,
le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di
garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai
fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di
illecito trasferimento e detenzione di attività
economiche e finanziarie all’estero, l’Agenzia
delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di
finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una
unità speciale per il contrasto della evasione ed
elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni
utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il
rafforzamento della cooperazione internazionale.
TITOLO II
INTERVENTI
ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONEINTERNAZIONALE E NAZIONALE
Art. 13.
Contrasto agli
arbitraggi fiscali internazionali
1. Per analogia e
armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti
europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali
l’accesso a regimi che possono favorire disparità
di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni
infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività
sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo
167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla
seguente «a) la società o altro ente non residente
svolga un’effettiva attività industriale o commerciale,
come sua principale attività, nel mercato dello stato o
territorio di insediamento; per le attività bancarie,
finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si
ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli
impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di
insediamento»;
b) all’articolo
167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis.
La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si
applica qualora i proventi della società o altro ente
non residente provengono per piu’ del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprietà industriale, letteraria o
artistica, nonchè dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano
la società o l’ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l’ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.»;
c) all’articolo
167, dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1
trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati
o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono
assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’ della
metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
b) hanno
conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica nonchè dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la società o l’ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa società
che controlla la società o l’ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si
applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento
all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente deve interpellare
l’amministrazione finanziaria secondo le modalità
indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell’articolo
168, comma 1, dopo le parole «di cui all’articolo 167»
sono aggiunte le seguenti: «, con l’esclusione di
quanto disposto al comma 8-bis».
TITOLO II
INTERVENTI
ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONEINTERNAZIONALE E NAZIONALE
Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di
società ed enti
1. Le plusvalenze
iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine
esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non
industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da
conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità
europee, sono assoggettate a tassazione separatamente
dall’imponibile complessivo mediante applicazione di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative
addizionali nonchè dell’imposta regionale sulle attività
produttive, con l’aliquota del 6 per cento.
2. Le disposizioni del
comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sempre che i termini di presentazione della relativa
dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto
periodo di imposta, l’imposta sostitutiva, commisurata ai
dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta
precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il
termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui
redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente,
per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in
due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi.
3. L’imposta
sostitutiva non è deducibile ai fini della
determinazione del reddito. Per l’accertamento, la
liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del
presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di
legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
TITOLO II
INTERVENTI
ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Art. 15.
Potenziamento della
riscossione
1. A decorrere dal
1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di
verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo 13
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’Amministrazione
finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono
informazioni utili a determinare l’importo delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei
beneficiari, sono tenute a fornire all’INPS, in via
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di
redditi, nonchè nel rispetto della normativa in materia
di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi
coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali
residenti in Italia.
2. All’articolo
21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest’ultima
ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento
presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di
sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle
somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.».
3. All’articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, le parole da «entro» a «nonchè»
sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del
nono mese successivo alla consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni
di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli
agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All’articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è
abrogato.
6. All’articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del
versamento a saldo dell’imposta sul reddito» sono
aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i
pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di
acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma
autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e
riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie
erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in
tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi
informativi automatizzati.
8. Con provvedimento
dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
individuati gli atti di cui al comma 7.
PARTE II
BILANCIO PUBBLICO
Art. 16.
Flussi finanziari
1. Alle minori
entrate ed alle maggiori spese derivanti dall’articolo
5, dall’articolo 7, dall’articolo 19, comma 4,
dall’articolo 24, commi 74 e 75, e dall’articolo 25,
commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro
per l’anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l’anno
2010, a 2.469 milioni di euro per l’anno 2011 e a 336 milioni
di euro per l’anno 2012, si provvede:
a) mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo
5, dall’articolo 10, dall’articolo 12, dall’articolo
13, dall’articolo 14, dall’articolo 15,
dall’articolo 21 e dall’articolo 25, commi 2 e 3,
pari a 1.324,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 2.034,4
milioni di euro per l’anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro
per l’anno 2011, e a 336 milioni di euro per l’anno 2012;
b) mediante
utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall’articolo
10, dall’articolo 16, dall’articolo 19, dall’articolo
20, dall’articolo 22 e dall’articolo 25, pari 107,1
milioni di euro per l’anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro
per l’anno 2011;
c) quanto a 10 milioni
di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per
l’anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l’anno 2010, di
3,9 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.907,4 milioni di
euro per l’anno 2012 mediante l’utilizzazione di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.
3. Le risorse di cui
al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con
le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013,
all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010
e seguenti.
4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
PARTE II
BILANCIO PUBBLICO
Art. 17.
Enti pubblici:
economie, controlli, Corte dei conti
1. All’articolo
26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo
periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo
periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si
intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.».
2. All’articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»
fino a «Ministri interessati» sono sostituite
dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle
finanze».
3. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante
sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di
riferimento, nonchè degli effetti derivanti dagli interventi
di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7
del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall’anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall’articolo 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti
competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di
razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a
riordino.
4. Nelle more della
definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle risorse disponibili delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo
60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti
sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni
vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite
dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai
rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di
contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi
pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a
legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale
conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All’articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le
seguenti lettere:
«h) la
riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli
enti con corrispondente riduzione degli organici del personale
dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese
relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da
parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri
uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
nonchè il contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti
interessati dall’attuazione del comma 3 del presente
articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di
polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del
personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti
dalla normativa vigente.
8. Entro il 30
novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per
il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della
funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in
riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità
amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non
risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale,
fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 641,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla
comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie
di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e i Ministri
interessati, è determinata la quota da portare in
riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai
minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto
rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito
alla conclusione o alla mancata attivazione del processo
di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in
liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto
dall’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come integrato dal presente articolo.
10. Nel triennio
2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno nonchè dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura
di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a
concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Nel triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno nonchè dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonchè del
personale di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,
possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità
ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio
2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare
il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
14. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui
all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 dicembre 2009.
15. Il termine per
procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui
all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il
31 dicembre 2009.
17. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui
all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66,
comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.
19. Le graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004,
sono prorogate al 31 dicembre 2010.
20. All’articolo
4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due
membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«tre membri».
21. All’articolo
4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è
aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni
del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale
quello del presidente.
22. L’articolo
2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
23. All’articolo
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è
sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno
2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1
del personale del comparto sicurezza e difesa nonchè del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere continuativo correlati allo specifico status e alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2
dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono
aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è
soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è
abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
e) dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del
Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi
oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di
riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale è individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le
regioni tenendo conto dell’incidenza sui propri territori di
dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono
effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo.».
24. Agli oneri
derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
25. Il termine di
cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All’articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2,
penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro»
sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla
lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è
così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi
nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai
servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n.
286, nonchè alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente
responsabile di irregolarità nell’utilizzo del
lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione
di risultato.»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5
è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni
previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).».
27. All’articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma
3, del presente decreto.».
28. All’articolo
65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c)
è inserita la seguente:
«c-bis)
ovvero quando l’autore è identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo
16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l’articolo
57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il
seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli
indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di
assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è
istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa,
l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative
al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge
fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la
realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la
gestione dell’indice è affidato al Centro
Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA).
3. Le amministrazioni
aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con
cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La
mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento
dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai
fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All’articolo
3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f),
sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti
e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
f-ter) atti e
contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo
1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
31. Al fine di
garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può
disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento
generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonchè sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni
regionali di controllo si conformano alle pronunce di
orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All’articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è
aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell’emanazione
del regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma
46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione,
finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e
della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge
con il supporto dell’advisor finanziario previsto nell’ambito
del piano di rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.».
33. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 45, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad
utilizzare la parte dell’avanzo di amministrazione derivante
da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per
la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31
luglio 2009, l’ENAC comunica l’entità delle
risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all’anno
2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a
valere sulle medesime risorse.
35. Gli interventi
di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della legge 22
dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse
non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la
prosecuzione delle misure di cui all’articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione,
anche con riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili
sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
PARTE II
BILANCIO PUBBLICO
Art. 18.
Tesoreria statale
1. Con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati, per le società non quotate
totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e
per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le
modalità e la tempistica per l’utilizzo delle
disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello
Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e
per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu’
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di
natura non regolamentare può essere stabilito che i
soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie
disponibilità finanziarie in appositi conti correnti
presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono
stabiliti l’eventuale tasso di interesse da riconoscere
sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio
dello Stato, e le altre modalità tecniche per l’attuazione
del presente comma. Il tasso d’interesse non può
superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del
Tesoro.
3. Con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati i criteri per l’integrazione
dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello
Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in
uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale
gestione.
4. Con separati
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti
possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche
richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di
diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli
enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonchè
degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza
costituzionale.
PARTE II
BILANCIO PUBBLICO
Art. 19.
Società
pubbliche
1. All’articolo
18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del
2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis.
Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime
previsto per l’amministrazione controllante, anche alle
società a partecipazione pubblica totale o di controllo
che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara,
ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Le predette società
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia
di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».
2. All’articolo
3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 28,
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera
di cui al presente comma è trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti.»;
b) al comma 29,
primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge», sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è
aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle
procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità
erariale».
3. L’articolo
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato
come segue:
a) la rubrica
dell’articolo è sostituita dalla seguente «Misure
a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia –
Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 è
abrogato;
c) al comma 3,
lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo
la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis)
ai titolari di azioni della società Alitalia – Linee
aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell’economia e
delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato
sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni
nell’ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento,
pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui
alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con
taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il diritto è condizionato
all’osservanza delle condizioni e modalità di seguito
specificate; »;
e) al comma 3,
lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno
risultare superiori a euro 100.000 per ciascun
obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di
cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori
rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a
euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole
«controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3,
lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le
assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare per l’anno 2009 il limite complessivo di spesa di
cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in
favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono
effettuate nell’anno 2010»;
g) al comma 4,
primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di
cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I
titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le
parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4,
alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari»
sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5,
primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari,
sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono
aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5
lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni»
sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le
parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari
detenuta alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti parole «delle quantità di detti titoli
obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5,
lettera c), dopo le parole «quantità di titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle
azioni»;
l) al comma 6,
primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari»
sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6,
secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e
delle azioni»;
n) al comma 7 le
parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite
con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7,
è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni
previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114
e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) è abrogato
il comma 8;
q) il comma 9 è
sostituito dal seguente comma: «9. è abrogato il comma
2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) è abrogato
il comma 10.
4. Ai fini
dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano
valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del
prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento
2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla
base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dal comma 3 l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge n.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con
legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di
euro per l’anno 2010.
5. Le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a
società a capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello
Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi.
6. L’articolo
2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che
per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi
dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale
nell’ambito della propria attività imprenditoriale
ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
7. L’articolo 3,
comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«b) prevedere
che previa delibera dell’assemblea dei soci, sulle materie
delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe
operative da parte dell’organo di amministrazione che
provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il
compenso ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice
civile; ».
8. L’articolo 3,
comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«d) prevedere
che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto
ai sensi della lettera b), possa delegare proprie
attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere
riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo
comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di
attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b); ».
9. L’articolo
1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
soppresso.
10. L’articolo
3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito
dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di
quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.».
11. Con atto di
indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società
di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.
559, come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 1999, n.
116.
12. Il consiglio di
amministrazione della società di cui al comma 11 del presente
articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione
dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo
statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle
previsioni di cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n.
244.
13. All’articolo
3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali
disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonchè
dai provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma
4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
PARTE II
BILANCIO PUBBLICO
Art. 20.
Contrasto alle frodi
in materia di invalidità civile
1. A decorrere dal
1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di
invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle
Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS
quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento
definitivo è effettuato dall’INPS. Ai fini
dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo
si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e
strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse,
come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell’economia e delle
finanze all’INPS.
2. L’INPS
accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti dei titolari di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, complete della certificazione
medica attestante la natura delle infermità invalidanti,
sono presentate all’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall’ente
medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via
telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo
quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità
attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività
relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei
procedimenti di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta
giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposita
convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali
dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento
per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di
invalidità civile.
5. All’articolo
10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo
è soppressa la parola «anche»; b) nel secondo
periodo sono soppresse le parole «sia presso gli
uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, sia»;
c) nel terzo periodo
sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai
sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e»;
d) è aggiunto,
infine il seguente comma:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali
civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente
tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale
dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità,
del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare
apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS
competente. Al predetto componente competono le facoltà
indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di
procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna
relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007
a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del
medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese
legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede
comunque l’INPS.».
6. Entro trenta
giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni,
è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell’invalidità civile,
già approvate con decreto del Ministro della Sanità
del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla
attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica.