IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di
assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia
civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art.1
Finalita' e definizioni
Art. 1
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento,
il debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2
a 11.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte,
nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto
prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal
consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Art.2
Presupposti di ammissibilita'
Art. 2
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di
cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei
debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei
creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento
dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano
rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4. Il piano prevede i termini e le modalita' di pagamento dei
creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie
rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale
liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, il piano puo' prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Art.3
Contenuto dell'accordo
Art. 3
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento,
anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita'
dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Art.4
Deposito della proposta di accordo
Art. 4
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti
i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e
dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle
spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia,
previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata
del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione
delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti
conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge
12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti
la conformita' all'originale.
Art.5
Procedimento
Art. 5
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la
comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche
per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del
decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo'
adottare ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma
di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui
il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi
in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo
o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari
di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Art.6
Raggiungimento dell'accordo
Art. 6
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il
settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del
consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia
raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per
cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art.7
Omologazione dell'accordo
Art. 7
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della
crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni
ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del
piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di
cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il
giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando
tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il
reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.
L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto
al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Art.8
Esecuzione dell'accordo
Art. 8
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle
somme incassate.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta'
insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il
giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Art.9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
Art. 9
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate
attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite
o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la
risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza
rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato
per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.
Art.10
Organismi di composizione della crisi
Art. 10
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di
indipendenza e professionalita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle
indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei
soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento
del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'.
4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato
sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le
attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento
dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.
8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
Art.11
Disposizioni transitorie
Art. 11
1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una
societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del
tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della
giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura,
le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da
porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di
sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte
della meta'.
CAPO II
Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art.12
Modifiche alla disciplina della mediazione
Art. 12
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al
Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».
Art.13
Modifiche al codice di procedura civile
Art. 13
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della
domanda.».
Art.14
Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183
Art. 14
1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le
parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del
procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.»
sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono
rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e
autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla
loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi
di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89»;
c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».
Art.15
Proroga dei magistrati onorari
Art. 15
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato
scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore
conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°
gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Art.16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
Art. 16
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle
societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro
il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del
mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono
inserite le seguenti: «il sindaco,».
Art.17
Entrata in vigore
Art. 17
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.