Note a margine del
D.L. 112/2008: contrapposizione ai principi Costituzionali o istituzione di nuove
guarentigie giuridiche?
Il prodotto legislativo definito con d.l. 25.06.2008 n. 112
recante: “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e perequazione Tributaria” pubblicato nella G.U.
25.06.2008, n. 147 S.O., si delinea all’orizzonte di un albeggiare di critiche.
Il liberismo economico espresso nel presente provvedimento, ad
una lettura superficiale, lascerebbe intendere la volontà del legislatore di limitare
la spesa pubblica introducendo realmente una normativa pretestuosamente
restrittiva delle finanze pubbliche.
Da un esame preliminare del d.l. in relazione ai principi
costituzionali si evince che il Governo non può adottare delle disposizioni
urgenti come quelle del presente testo normativo al fine di introdurre una
disciplina che di fatto non implichi alcuna urgenza; a riprova di quanto detto giova
ricordare che l’art. 77 della Costituzione sancisce:
“Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio,
se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti”.
La citata
disposizione di rango costituzionale non lascia dubbi sulla possibilità di
ravvisare profili di incostituzionalità del d.l. 112/2008 in ordine all’assenza
dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza prescritti dall’art 77
della Cost.
Nel caso di
specie non risultano oggettivamente ravvisabili, almeno in determinate disposizioni
di legge, le ragioni di indefettibile urgenza che hanno indotto il Governo
all’emanazione di un provvedimento di tale portata, inoltre, la normativa de
qua sembrerebbe esclusivamente rafforzare determinate prerogative (art. 14), e
penalizzarne altre, fortemente, (70 – 71- 73), determinando una forte disparità
di trattamento, in spregio a diritti costituzionalmente garantiti.
Invero,
è opportuno evidenziare come non sia possibile rinvenire nel provvedimento de quo alcuna disposizione per il contenimento della spesa
pubblica nella direzione della riduzione degli sprechi derivanti dalla mala gestio della cosa pubblica, attraverso la riduzione degli emolumenti
corrisposti ai rappresentanti politici, nonché attraverso una seria lotta
all’evasione fiscale.
In particolare, estremamente
sconcertante è il dettato di cui all’art 70 del decreto in parola che azzera il diritto inviolabile alla salute ed
i corollari diritti a ristoro economico per chi subisce una lesione alla salute
invalidante per causa di servizio; infatti, si attua una mercificazione degli stessi
attraverso l’annullamento dei benefici
economici per coloro che hanno riportato infermità dipendenti da causa di
servizio, limitando in tal modo la riparazione per il danno subito al solo ed
irrisorio equo indennizzo.
A riguardo, il citato art. 70 del
d.l. 112/2008 sembra contrastare anche con la ratio ispiratrice del d.lgs.
81/2008 attraverso la quale il legislatore ha dettato una disciplina
estremamente capillare per la tutelata della salute e la sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Infatti,
l’art. 70 al comma 1 sancisce: ”A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata
riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una
delle categorie della tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo
restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione
di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o
patrizie”.
Ancora,
l’art.71 recante la nuova disciplina in tema di
“Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e, travolgendo
disposizioni contrattuali vigenti, sancisce al comma 6 che: “Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”,
annullando le prerogative sancite in tema di libertà fondamentali e diritti
costituzionalmente garantiti conquistati dalle organizzazioni sindacali nel
tempo.
Un
passo indietro con il quale viene riaffermato il principio autoritativo della
p.a. con poteri di imperio; un altro passo indietro con il quale si travolge la
normativa tesa alla privatizzazione del pubblico impiego ai sensi d.lgs. 165/01
e succ. mod. fino al paradosso per cui il contratto non è più legge tra le
parti ma il d.l. “d’urgenza” diviene legge tra le parti.
Il
comma 2 dell’art. 71 del d.l. 112/2008 prevede che: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica”.
La
citata disposizione anziché snellire gli adempimenti burocratici, tende drammaticamente
a complicare l’iter procedurale, aggrava ulteriormente il serio problema del
sovraffollamento delle strutture pubbliche già oberate anche dalla presenza
delle liste d’attesa, congestiona ulteriormente l’attività del sistema
sanitario in danno di chi potrebbe avere l’urgenza di ricorrere alla struttura
pubblica.
La
previsione di queste nuove prescrizioni riapre le problematiche legate al
superato ed illegittimo principio di automaticità, tra illecito disciplinare e
sanzione, lasciando presupporre che il mancato rispetto delle novelle
prescrizioni normative determini un illecito per il quale non sia stata
tipizzata alcuna sanzione disciplinare in spregio al principio di legalità e
certezza del diritto.
La
stessa normativa sembrerebbe sovvertire l’ormai consolidato principio giuridico
e giurisprudenziale alla luce del quale la certificazione del medico curante fa
piena prova fino a querela di falso della patologia in esso attestata.
A
riguardo, la
Cassazione Civile ha sancito che: “nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato medico curante
e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice di merito deve
procedere alla loro valutazione al fine di stabilire quale delle contrastanti
motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la
possibilità di controllo della malattia, nell’affidare la relativa indagine ad
organi pubblici per garantire l’imparzialità, non hanno inteso attribuire agli
atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile
efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice” (cass.
sez. lav., sent. n. 3767 del 14.02.2008)
Invero, si ritiene sia
importante esorcizzare la condotta del pubblico dipendente da
strumentalizzazioni e precisare che i comportamenti dei pochi non conformi alle
norme sia ascrivibile all’inerzia di alcuni dirigenti probabilmente non in
grado di applicare la normativa già da tempo sancita dalle leggi e dal
contratto collettivo.
Ulteriormente, il d.l.
112/2008 espropriando come già rappresentato le prerogative sindacali, all’art.
71 comma 3 individua nuove fasce di reperibilità: “l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”; ciò in spregio alle riforme della P.A. tese
allo snellimento ed all’attuazione della contrattualizzazione del pubblico
impiego.
L’art 70 al comma 3,
ulteriormente impone all’amministrazione l’obbligo di sottoporre il dipendente
in malattia, a visita fiscale domiciliare anche nel caso di assenza per
malattia di un solo giorno. A riguardo occorre precisare che il decreto omette
un dettaglio importante e precisamente quello dei costi sostenuti dall’amministrazione
per l’espletamento delle visite fiscali di fatto vanificando la ratio d’urgenza ispiratrice del d.l.
tesa al contenimento della spesa pubblica.
Infine, con
l’art. 73 un istituto quale quello del part-time, volto a garantire l’esplicazione
della persona ed ispirato (nella ratio
legis della sua istituzione legislativa e regolamentazione contrattuale) al
contenimento della spesa pubblica – posto che il lavoratore che presta attività
lavorativa a tempo parziale viene retribuito in ragione dell’attività
effettivamente prestata (con inevitabile risparmio per la spesa pubblica,
snellimento e funzionalità della stessa) – viene subordinato alla
discrezionalità dell’amministrazione; discrezionalità che spesso sconfina
nell’arbitrio e diviene una formula di mero stile al fine di non consentire al
lavoratore la sindacabilità di alcune decisioni.
Sindacabilità
impedita dalla abrogazione dell’obbligo della motivazione del provvedimento di
diniego che nella previgente formula era solo limitata al differimento; invero,
il citato art. 73 sancisce che «può essere concessa dall'amministrazione».
Alla stregua
delle suindicate riflessioni non vi è chi non veda come il d.l. 112/2008
qualora convertito potrebbe esporsi alla falcidia della Corte Costituzionale.
(Avv.
Adriano Buzzanca)
Specialista in Diritto delle Comunità
Europee