CONTRIBUTI E
AGEVOLAZIONI PER I DISABILI
La legge 13\84 consente
di poter richiedere un contributo per l’abolizione delle
barriere architettoniche nella propria abitazione e\o in parti comuni
del condominio.
La persona disabile o chi
ne esercita la tutela può presentare la domanda al sindaco del
Comune dove è ubicata la propria abitazione accompagnata da un
certificato medico che attesti l’effettiva disabilità o
l’impedimento nella mobilità totale o parziale e la
descrizione anche sommaria delle opere della spesa prevista. Ciò
è possibile entro il primo marzo di ogni anno. E' prevista
anche la richiesta di contributi per l’istallazione dei
servo-scala e piattaforme elevatrici (decreto legge 236\89).
Le abitazioni
dell’edilizia economica e popolare, ubicati nei piani terreni,
dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno
difficoltà di deambulazione, qualora inseriti nell'apposita
graduatoria.
Le barriere
architettoniche sono ostacoli anche fisici, che impediscono alle
persone di muoversi liberamente, limitando negativamente il benessere
e la qualità della vita.
La normativa nazionale e
regionale prevede le agevolazioni per l’abolizione delle
barriere architettoniche e le modalità per accedervi da parte
di privati o di enti pubblici.
Non hanno però
diritto a percepire i contributi previsti dalla legge 13/89 le
persone disabili che vivono all'interno di abitazioni di edilizia
pubblica.
Per la realizzazione di
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
di proprietà di enti pubblici sono stati infatti destinati
appositi finanziamenti a cui accedono esclusivamente gli enti
proprietari a seguito di specifiche richieste degli inquilini con
disabilità.
All' ASL di residenza
(presso la sede del Distretto sanitario) è invece possibile
fare richiesta per la concessione gratuita del montascale, che è
una struttura mobile su cui viene fissata la carrozzina e che
permette di superare, grazie ad un proprio motore, scale e pendenze
notevoli.
Tale prodotto può
essere fornito a "soggetti totalmente non deambulanti dimoranti
abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da
scale non superabili mediante l'installazione di una rampa" con
pendenza non superiore al 8%”.
E' richiesta una
prescrizione del medico specialista, una valutazione anche oggettiva
del bisogno e deve essere autorizzato dal Dirigente del settore della
ASL competente.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in
Scienze dell'educazione- Consulente dell'educazione familiare
Mediatrice Familiare