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DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LE RIFORME E LE

INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA DI INTERSCAMBIO DEI DATI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PUBBLICI DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE

 

 

Direttiva n. 2                                                         Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Roma

 

 

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Loro Sedi

 

 

Al Consiglio di Stato Ufficio del Segretario generale Roma

 

 

Alla Corte dei Conti Ufficio del Segretario generale Roma

 

 

All’Avvocatura generale dello Stato Ufficio del Segretario generale Roma

 

 

Alle Agenzie

Loro Sedi

 

 

All’ARAN Roma

 

 

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Roma

 

 

Agli Enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti) Loro Sedi

 

 

Agli Enti pubblici

(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01) Loro Sedi

 

Agli Enti di ricerca

Roma

 

 

Alle Istituzioni universitarie

(tramite il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca) Roma

 

 

Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato

 

 

A tutte le Regioni

 

 

Agli Enti Locali Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale Ai Nuclei di valutazione

 

Agli Organi di controllo interno

 

 

Alle sezioni regionali della Corte dei Conti

 

 

e, p. c.               Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni AllANCI All’UPI

 

Alla CRUI

 

 

1.Premessa

Una visione integrata dell’innovazione non può essere dettata unicamente all’applicazione delle  tecnologie,  ma  è  necessario  tener  conto  della  semplificazione  dei  processi  amministrativi, della   sostenibilità   degl stessi    dell necessità   d interazion de servizi   tra   l diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di quali e sicurezza.

È necessaria una forte azione di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali   per condividere  gli  obiettivi  e  definire  la  programmazione  di  breve  e  lungo  termine,  individuando  le linee prioritarie dintervento, le modalità d’attuazione, di controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali già realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli investimenti per  pervenire  contestualmente  ad  un  miglioramento  della  qualità  ed  al  contenimento  della  spesa pubblica.

La  principale  esigenza  è  il  coordinamento  delle  iniziative  settoriali,  di  competenza  delle diverse   amministrazioni per   poter   attivare,   in   temp brevi   ed   in   modo   incrementale la riorganizzaziondei  macroprocessi  anche  affiancando  le  amministrazioni  nella  progettazione  e attuazione degli interventi.

Tale  coordinamento  non  può  prescindere  dalla  regolamentazione  tecnica,  necessaria  adomogeneizzare  ed  integrare  le  procedure,  attraverso  l’emanazione  delle  regole  tecniche  di  cui all’art.  71  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82,  recante  il  Codice  dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD).

La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government presuppone:

            la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;

            il raccordo delle azioni della PA centrale;

            il  coordinamento  delle  iniziative  nazionali  e  territoriali  anche  attraverso  una  migliore definizione dei contenuti degli Accordi di programma quadro;

            un’attività  costante  di  monitoraggio  per  la  valutazione      dello  stato  di  attuazione  degli interventi definiti nellambito di una strategia condivisa.

I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee strategiche già diffuse da questo Ministro    consultabili   sul   sito  http://www.innovazionepa.gov.it  cui   devono   necessariamente uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:

            migliorare  l’efficienza  interna  di  ogni  singola  amministrazione,  perseguendo  un  forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite linnovazione tecnologica;

            realizzare  la  piena  cooperazione  fra  le  amministrazioni  mediante  la  condivisione  degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e  semplificare  le procedure;

            migliorare  la  trasparenza  e  l’efficienza  della  spesa  pubblica  attraverso     strumenti  che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica;

            sviluppare  i  servizi  on-line  e  garantire  l’accesso  in  modo  veloce  e  sicuro   combattendo  il divario digitale, dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;

            misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia  all’interno  della  PA  che  per  misurare  il  gradi  di  soddisfazione  dei  cittadini,  imprese  e altre PA.

 

2. Profili organizzativi.

Gli  obiettivi  individuati  impongono  di  dare  impulso  allattuazione  del  CAD,  che  prevede l’istituzione,  ai  sensi  dell’art.17,  presso  ogni  amministrazione  centrale,  di  un  unico  Centro  di competenza che presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i Centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, ai sensi dellart.18 del CAD  al  disegno  complessivo  e  all’individuazione  delle  priorità.  La  Conferenza  è  il  punto  di raccordo   fra   l amministrazioni   centrali    l Presidenza   del   Consiglio.   Le   linee   prioritarie concordate dalla Conferenza sono periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei finanziamenti necessari.

Le azioni di coordinamento e indirizzo, come già precisato nelle Linee strategiche adottate da questo Ministro, richiedono  la determinazione di indicatori  condivisi per il  monitoraggio  delle iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed efficienza sul sistema complessivo.

I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere criteri quantitativi e qualitativi valutabili in ogni fase di un intervento. A tale scopo i Centri di competenza, devono assumere un ruolo chiave per poter garantire continuità e coerenza allazione di monitoraggio.

I Centri di competenza devono altresì garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge  9  gennaio  2004,  n.4  promuovendo  tutte  le  iniziative  per  assicurare  la  conformi delle procedure elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei soggetti disabili.

I  Centri  di  competenza  espletano  i  compiti  di  cui  allart.17  del  CAD,  condividendo  con  i dirigenti   delle   singole   strutture,   la   responsabilità   in   merit alleffettivo   adeguament alle prescrizioni espresse nella presente direttiva.

 

3. Ruolo della presente direttiva.

La presente direttiva intende guidare le amministrazioni nell’applicazione di alcune tra le più innovative disposizioni del CAD, anche in considerazione della prossimi dellentrata in vigore di talune prescrizioni.

Sebbene  il  CAD  sia  in  vigore  da  tempo,  le  amministrazioni  appaiono,  infatti,  ancora  in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di  conseguenza,  ad  incrementare  l’interazione  con  i  cittadini  e  le  imprese.  Il  coordinamento  di governo  unico  dei  Dipartimenti  Innovazione  Tecnologica  e  della  Funzione  Pubblica  da  parte  del Ministro   pe l riform  le   innovazion nella   pubblica   amministrazion è   i segno   della consapevolezza dell'esistenza di un inscindibile rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e organizzazione  e  della  convinzione  che  le  nuove  tecnologie  possano  determinare  un  sostanziale salto di qualità solo se utilizzate in maniera sinergica e secondo un disegno coerente. L’innovazione di  sistema  e  l’innovazione  tecnologica  debbono  essere  considerati  come  l’unica  strada  che  possa condurre l’amministrazione ad offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche pubbliche, riducendo la spesa.

Lo sviluppo dell’azione dell’amministrazione mediante strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, p anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio delloperato delle strutture. Solo l’esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle attività delle amministrazioni, può consentire  la  redazione  di  report  e  l’avvio  di  processi  di  correzione,  permettendo  un  tempestivo circuito informativo fra organi di controllo ed organi di indirizzo politico.

Conseguentemente  l’effettiva  applicazione  delle  disposizioni  previste  nel  CAD,  attesa l’interconnessione fra l’elevazione delle performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli  strumenti  tecnologici,  integra  un  parametro  di  valutazione  della  capacità  gestionale  della dirigenza  pubblica.  Appare  significativo  che  una  delle  difficoltà  registrate  nella  valutazione  della dirigenza pubblica, sia stata proprio l’intempestività delle informazioni inerenti l’attività, talchè è di tutta  evidenza  che  la  completa  digitalizzazione  dell’operato  delle  amministrazioni  può  agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.

L’adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito enunciate, costituisce una prima tappa nell’integrale attuazione del CAD. Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei benefici  per  l’intero  sistema, procedere  con  immediatezza  all’applicazione  del  CAD,  nei limiti in cui ciò possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni.

 

4. Sostegno all’interoperabilità di dati tra amministrazioni.

Le modifiche apportate all’art.18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, dalla legge 11 febbraio  2005,  n.15,  in  tema  di  autocertificazione  impongono  l’adozione  di  nuovi  sistemi  di consultazione  dei  dati  posseduti  dalle  pubbliche  amministrazioni.  La  nuova  formulazione  della disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli elementi necessari per la ricerca dei documenti” ove inerenti “atti, fatti, qualità e stati soggettivi in possesso dell'amministrazione procedente,      ovvero detenuti,           istituzionalmente,          da        altre     pubbliche amministrazioni”.

Le amministrazioni   devon quindi   predisporre   procedur idonee    consentire   i rilascio   di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante.

Se  il  ricorso  all’autocertificazione  ovvero  alle  dichiarazioni  sostitutive  ha  consentito,  finora, allamministrazione  procedente  di  confidare  sulla  fondatezza  della  situazione  di  fatto  e  di  diritto derivante  dalle  dichiarazioni  prodotte  dai  soggetti  istanti,  la  procedura  introdotta  dall’art.18  della legge  n.241   del   1990   impone  la   capacità   dell’amministrazione  di  verificare   direttamente  la sussistenza di presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti, non p fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.

L’obiettivo da perseguire è quindi quello di giungere alla piena applicazione dell’art.18 della legge n.241 del 1990, predisponendo meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare direttament l sussistenza,   in   cap al   cittadino    allimpres richiedente,   delle   condizioni necessarie  per  esercitare  i  diritti  e  le  facoltà  riconosciute  dall’ordinamento,  attese  altresì  le disfunzioni connesse ai controlli    sullautenticità   delle     dichiarazioni     rese mediante autocertificazione.

L’avvio  delle  procedure  di  approvazione  delle  regole  tecniche  di  cui  agli  artt.59  e  71  del Codice dell’Amministrazione Digitale, mediante costituzione delle specifiche commissioni, esprime la  volon -  di  questo  Ministro  -  di  voler  procedere,  quanto  prima,  all’attuazione  del  p elevato sistema di interoperabilità. Una volta fissate le norme tecniche, è necessario che le amministrazioni adeguino le procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche ed agli standard in materia di interoperabilità  e  di  sicurezza  previsti  nell’ambito  del  Sistema  di  Pubblica  Connettività  (SPC),  al fondamentale scopo di raggiungere, nel breve periodo, l’effettivo e generale interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio periodo, l’integrazione in rete dei servizi e delle procedure, anche ove sia previsto l’intervento di più organi dello stesso ente o di più enti.

Nelle  more,  tuttavia,  si  invitano  le  singole  amministrazioni  ad  utilizzare  gli  strumenti convenzionali di collaborazione istituzionale g offerti dalla legislazione vigente (art. 58, comma 2, del CAD),   concludendo protocolli dintesa finalizzati a consentire la reciproca   consultazione dei dati Appar allora   opportuno   ch le   amministrazioni,   destinatarie   della   presente   direttiva, comunichin alla   segreteria   della   Conferenza   permanente   pe l'innovazion tecnologica   le convenzioni già attivate, ovvero, gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.

La  Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  provvede a raccogliere  suddetta  documentazione,  offrendo  il  proprio  supporto  per  agevolare  la  conclusione delle  convenzioni,  mediante  lattivazione  di  procedure  di  consultazione.  Il  Centro  nazionale  per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) forni lassistenza tecnica necessaria per il superamento degli ostacoli tecnologici che non consentano, in concreto, l’interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai sensi dell’art. 58, u.c., del CAD “definisce gli schemi di convenzioni finalizzati a favorire la fruibili informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni e, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali”.

Il  tutto  anche  al  fine  ultimo  di  garantire  la  diffusione  delle  nuove  tecnologie  in  maniera uniforme nelle diverse real territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del digital divide nel settore pubblico, prevenendo “il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale" (art. 14, co. 3, del CAD).

Per  quanto  riguarda  i  contenuti  delle  stipulande  convenzioni  o  protocolli  di  intesa,  deve essere previsto che, in ogni caso di interscambio, accesso  o comunicazione  dei dati, la titolarità dei medesimi resta in capo all’amministrazione che li detiene per i fini istituzionali (art. 58 del CAD) e ch questa   è   responsabile   della   esattezza   (anch sott i profilo   dell tempestività   degli aggiornamenti), veridicità e integrità delle informazioni cedute o trasmesse.

Si  ribadisce  che  le  amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  rendere  accessibili  e  fruibili  i  dati ogni qual volta l’utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dellamministrazione  richiedente,  senza  oneri  a  carico  di  quest’ultima,  salvo  i  casi  di  esclusione dall’accesso  previsti  dalla  legge  in  via  eccezionale  e  derogatoria  rispetto  al  principio  della accessibili per fini istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD ed art. 24 della legge 241 del 1990) e salvo   il   riconoscimento,   all’amministrazion cedente   de sol costi   di   natur eccezionale eventualmente sostenuti.

L’interscambio  di  dati  deve  inoltre  avvenire  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel Codice  dell’Amministrazioni  Digitale  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196  recante  il Codice in materia di protezione dei dati personali.

In   particolare  si  ricord ch linterscambio    la   libera  consultabilità  de dati lascia impregiudicata la qualità di titolare del trattamento in capo allamministrazione depositaria dei dati e presuppone l’intestazione della qualità di responsabile del trattamento in capo all’amministrazione ammessa alla consultazione, così come sancito nelle definizioni di cui all’art.4, comma 1 lett. f) e g) del decreto legislativo n.196 del 2003. Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque   avvenire   nel   rispett dei   canoni   di   proporzionalità,   adeguatezza    pertinenza, ammettend alla   consultazion solo   il   personale   autorizzato   alla   consultazione.   In   questa prospettiva, si ricorda altresì che le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere un sistema di piena responsabilizzazione dellamministrazione ammessa alla consultazione di dati, disciplinando puntualmente le politiche di accesso e i livelli di autorizzazione previsti per ciascuna categoria di personale autorizzata, nonché i sistemi di tracciamento degli accessi (log).

 

5. Il rilascio di atti in formato elettronico da parte delle amministrazioni ai sensi della legge n.241 del 1990, in occasione dell’esercizio del diritto di accesso.

L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituisce, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, espressione di un diritto civile e sociale” dei cittadini, talché  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  devono  agevolarne  la  realizzazione.  L’esercizio  di  tale diritto  deve  tuttavia  coniugarsi  con  l’esigenza  di  risparmiare  i  costi  di  riproduzione  cartacea  dei documenti.  Considerando  che  l’art.  3  bis  della  stessa  legge  n.  241  del  1990,  sancisce  che  le amministrazioni  pubbliche   incentivano  l'uso  della  telematica,  nei  rapporti  interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i privati” appare opportuno che queste adottino misure regolamentari ed  organizzative  che  consentano  il  rilascio  di  documenti  in  formato  elettronico  mediante  uso  di supporti   informatici La   scelta   di   rilasciar copia   di   documenti   amministrativ su   supporto elettronico  non  si configura quale  ostacolo  al  pieno  esercizio  della  posizione di diritto soggettivo pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.

Si  invitano  quindi  tutte  le  amministrazioni  in  indirizzo  ad  adottare  i  regolamenti  attuativi della  legge  n.  241  del  1990,  come  modificata  dalla  legge  11  febbraio  2005,  n.  15,  ovvero  atti  di organizzazione inerenti  lesercizio del diritto di accesso, con specifiche prescrizioni in virtù delle quali, ove per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di altre ragioni organizzative (disfunzioni nelle strutture deputate alla riproduzioni di documenti, carenza di personale o altre situazioni similari) l’amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai documenti,  mediante  rilascio  delle  copie  su  supporto  elettronico,           in  formato  non  modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di rimborso del costo del supporto elettronico.

 

6. Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni.

L’art.54,   comma   1,   lett.   f)   del   Codice   dell’Amministrazione   Digitale   impone   alle amministrazioni  di  rendere  disponibili  sui  siti  istituzionali,  tra  l’altro,  “l'elenco  di  tutti  i  bandi  di gara”. Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto nell’art.66, comma 7 del decreto legislativo  12  aprile 2006  n.163,  secondo  cui  gli  avvisi  e  i  bandi sono  altresì pubblicati  sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.

A fine   di   incrementare   il   regim d pubblicità    conoscenz dell’azion delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni   destinatarie   ad   ampliar gli   atti   pubblicati,   rendendo   conoscibil tutte   le negoziazioni  relative  a  servizi,  forniture  o  lavori,  il  cui  importo  presunto  sia  superiore  ai  20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta lattività finalizzata all’acquisizione di beni, servizi  o  realizzazione  di  opere,  di  importo  superiore  ai  20.000  euro,  deve  quindi  poter  essere consultabile da chiunque.

Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono esimersi dal pubblicare gli atti inerenti le  aggiudicazioni,  si  rinvengono  laddove  siffatto  adempimento  possa  comportare  la  diffusione  di dati sensibili  ovvero  attenga  a  convenzioni  contenenti  informazioni  coperte da segreto  di  stato  ai sensi  della  legge  24  ottobre  1977  n.  801,  ovvero  contenenti  notizie  dalla  cui  divulgazione  possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale.

Il   dirigent responsabile   della   struttura   committente,   è   tenut  curare   le   procedure necessarie  per  garantire  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dellamministrazione.  Il  rispetto  di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.

La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica anche l’assunzione di una garanzia di conformità (da pubblicizzare sul   sito   istituzionale   i maniera   adeguata dell informazion ivi   contenute rispetto   alle informazioni  contenute  nei  provvedimenti  originali  (cartacei),  ai  sensi  dell’art.54,  comma  4  del CAD.

Mediante  la  dichiarazione  di  corrispondenza  degli  atti  pubblicati  nei  siti  istituzionali all’attività  amministrativa,  gli  enti  -  e,  per  essi,  i  responsabili  dei  contenuti  dei  siti  (in  quali di content provider) - si assumono la responsabilità delle operazioni di pubblicazione on line, con le relative  conseguenze  civili,  penali  ed  amministrative,  ad  esempio  in  caso  di  difformità  rispetto all’originale (cartaceo o digitale).

Inoltre, poiché ai sensi dell’art.1, comma 1, lett.n) del CAD, per dati pubblici si intendono “i dati conoscibili da chiunque” deve offrirsi applicazione a quanto contenuto nellart.54, comma 3 del CAD, riguardo alla necessaria gratuità della fruizione dei dati pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessità di alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di informazioni (ad accesso libero).

Per  le  amministrazioni  centrali  che  già  dispongono  di  un  proprio  sito,  il  termine  per  la conformazione dei siti istituzionali è quella del 1 gennaio 2008.

Il  contenuto  dellart.54  del  CAD  deve  poi integrarsi con  quanto  sancito  nellart.1,  comma 593  della  legge  27  dicembre  2006,  n.296  (legge  finanziaria  per  l’anno  2007)  riguardo  alla pubblicazione sul sito web della retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  19,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.165  del  2001,  dei  consulenti,  dei  membri  di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico”, come già ricordato nella direttiva adottata da questo Ministro n.1 del 2007.

 

7. L’abilitazione per l’accesso ai servizi

L’accesso ai servizi erogati in rete dalla pubbliche amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora  marginale.  Lart.64  del  CAD  prevede  che  la  Carta  d’Identità  Elettronica  (CIE)  e  la  Carta Nazionale dei Servizi (CNS) costituiscano gli strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria lautenticazione informatica.

Lo   stesso   articol 64   del   CAD,   tuttavia,   preved ch le   pubbliche   amministrazioni consentano  l'accesso  ai  servizi  in  rete  erogati  che  richiedono  l'autenticazione  informatica  anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso”. Conseguentemente si   invitano   l amministrazion destinatari della   present direttive,   ad   avviare   l procedure necessarie per permettere l’effettiva attuazione di suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantità delle procedure attivabili mediante strumento elettronico risulta ridotta. Il citato articolo 64 consente,  anche  prima  dell’attivazione  della  Carta  d’Identi Elettronica  (CIE)  e/o  della  Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative mediante assegnazione di codici di identificazione, pin o password.

S precis ch l’attuazione   de sopracitato   art.64   de CA non   implica   alcu costo aggiuntivo   per   le   amministrazioni,   atteso   ch l’aggiornamento   de sistem informatico   alle tecnologie CIE/CNS deve comunque realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall’art.64,  comma  3  del  CAD.  Siffatto  aggiornamento  deve  pe poter  consentire,  nelle  more, l’erogazione di servizi on line, tramite autenticazione, ove necessaria, mediante pin e password. In tal  modo,  anche  coloro  che  non  siano  già  in  possesso  di  CIE/CNS,  potranno  accedere  ai  servizi erogati  on  line  dalle  amministrazioni,  mediante  siffatto  alternativo  sistema  di  autenticazione.  Si realizze quindi,  solo  in  via  provvisoria,  un  sistema  duale  di  interazione  tra  amministrazione  e cittadini, fino a che la diffusione di CIE/CNS e il relativo riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni, non sia generalizzato.

Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con quanto affermato nell’art.64, comma 3 del  CAD,  le  trasmissioni  telematiche  gestite  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  le Agenzie fiscali.

L’adempimento alle prescrizioni fissate nell’art.64 del CAD, integra elemento di valutazione della dirigenza. Il livello di interazione informatica con i cittadini, ossia la quantità di procedimenti attivati,  in  virtù  di  istanze  prodotte  mediante  strumento  digitale,  costituisce,  infatti,  un  oggettivo parametro di misurazione delle prestazioni.

 

8. Interoperabili dei sistemi di gestione elettronica dei documenti delle amministrazioni

Pe aumentare   la   trasparenza   dell’azion amministrativ  lefficienza   interna   delle amministrazioni, occorre rendere p veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche amministrazioni. A tal fine, i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali si collocano in una   dimensione   più   ampi nellottica   della   interconnessione    interoperabilità   dei   sistemi informativi  pubblici.  In  particolare  per  interoperabilità  dei  sistemi  di  protocollo  informatico  si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attivi ed i processi amministrativi conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272). Per realizzare l’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale gestiti  dalle  pubbliche  amministrazioni,  è  necessario  che  le  amministrazioni,  in  primo  luogo, utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti elettronici e la firma digitale nonché la trasmissione  mediante  posta  elettronica  certificata  secondo  le  modalità  stabilite  dalle  disposizioni vigenti  (circolare  AIPA  del  7  maggio  2001,  n.28).  Le  amministrazioni  dovranno,  altresì,  dotarsi degli  strumenti  tecnologici  necessari  per  la  conservazione  dei  documenti  generati  in  formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (Delibera n.11 Cnipa del 19 febbraio 2004).

 

 

 

 

IL MINISTRO

PER LE RIFORME E LE  INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LUIGI NICOLAIS

 

 

 

 

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