DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IN MATERIA DI INTERSCAMBIO DEI DATI TRA
LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PUBBLICITÀ DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE
Direttiva n. 2 Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Roma
Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla
Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale Roma
All’Avvocatura generale dello
Stato Ufficio del Segretario
generale Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
All’ARAN
Roma
Alla
Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Roma
Agli Enti
pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti) Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex
art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
Roma
Alle Istituzioni
universitarie
(tramite il Ministero dell’istruzione dell’Università
e della
ricerca)
Roma
Alle Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
A tutte le Regioni
Agli Enti
Locali Alle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte
dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All’ANCI All’UPI
Alla CRUI
1.Premessa
Una visione integrata
dell’innovazione non può essere dettata unicamente all’applicazione delle tecnologie,
ma
è necessario
tener conto della semplificazione
dei
processi amministrativi, della
sostenibilità degli stessi e
della
necessità
di
interazione dei servizi
tra le diverse
amministrazioni che devono operare secondo standard di qualità e
sicurezza.
È necessaria una forte azione di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali per
condividere gli
obiettivi e definire
la programmazione
di breve e lungo
termine, individuando le
linee prioritarie
d’intervento, le modalità d’attuazione, di controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali già realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli investimenti
per pervenire contestualmente ad
un
miglioramento della qualità ed
al contenimento
della
spesa
pubblica.
La principale
esigenza è
il coordinamento
delle
iniziative
settoriali,
di
competenza delle diverse amministrazioni, per
poter attivare,
in tempi
brevi
ed in modo
incrementale, la
riorganizzazione dei macroprocessi
anche affiancando le
amministrazioni nella progettazione e
attuazione degli interventi.
Tale coordinamento
non
può prescindere
dalla
regolamentazione
tecnica, necessaria adomogeneizzare ed integrare
le procedure,
attraverso
l’emanazione
delle
regole tecniche
di cui all’art.
71 del decreto legislativo
7 marzo
2005
n. 82, recante
il Codice dell’Amministrazione
Digitale (di seguito CAD).
La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government presuppone:
• la condivisione degli obiettivi e
delle strategie di intervento;
• il raccordo delle azioni della PA centrale;
• il coordinamento
delle
iniziative
nazionali e
territoriali anche attraverso
una migliore definizione dei contenuti degli
Accordi di programma quadro;
• un’attività
costante di
monitoraggio
per la valutazione dello
stato di attuazione
degli interventi definiti nell’ambito di una strategia condivisa.
I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee strategiche già diffuse da questo
Ministro e consultabili sul
sito http://www.innovazionepa.gov.it, a cui devono
necessariamente
uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:
• migliorare
l’efficienza interna
di
ogni singola amministrazione,
perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l’innovazione
tecnologica;
• realizzare la
piena
cooperazione fra
le amministrazioni mediante la
condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre
i tempi e semplificare le procedure;
• migliorare
la trasparenza
e l’efficienza
della spesa pubblica
attraverso strumenti
che
consentano un maggior controllo di gestione
e della finanza pubblica;
• sviluppare i
servizi
on-line e garantire l’accesso
in modo veloce e
sicuro combattendo il
divario digitale, dovuto a condizioni sociali,
fisiche o territoriali;
• misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e
quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione
sia all’interno della PA
che
per misurare
il gradi di soddisfazione
dei
cittadini, imprese
e altre PA.
2. Profili organizzativi.
Gli obiettivi individuati
impongono di
dare impulso
all’attuazione del
CAD,
che
prevede
l’istituzione, ai sensi
dell’art.17,
presso ogni
amministrazione centrale,
di un
unico Centro
di
competenza che presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i Centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, ai sensi dell’art.18 del CAD
al disegno
complessivo
e all’individuazione delle priorità. La Conferenza è
il punto di
raccordo fra
le
amministrazioni
centrali e la Presidenza del
Consiglio. Le linee
prioritarie concordate dalla Conferenza sono periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei finanziamenti necessari.
Le azioni di coordinamento e indirizzo, come già precisato nelle Linee strategiche adottate
da questo Ministro, richiedono la determinazione di indicatori
condivisi per il
monitoraggio
delle iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed efficienza sul sistema complessivo.
I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere criteri quantitativi e qualitativi
valutabili in ogni fase di un intervento. A tale scopo i Centri di competenza, devono assumere un
ruolo chiave per poter garantire continuità
e coerenza all’azione di monitoraggio.
I Centri di competenza devono altresì garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella
legge 9 gennaio 2004,
n.4 promuovendo tutte
le iniziative
per assicurare
la
conformità delle
procedure elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei soggetti disabili.
I Centri di competenza
espletano i compiti
di
cui all’art.17
del CAD, condividendo
con i dirigenti delle singole strutture,
la responsabilità
in merito
all’effettivo
adeguamento
alle prescrizioni espresse nella presente direttiva.
3. Ruolo
della presente direttiva.
La presente direttiva
intende guidare le amministrazioni nell’applicazione di alcune tra le più innovative disposizioni del CAD, anche in considerazione della prossimità dell’entrata in vigore di talune prescrizioni.
Sebbene
il CAD sia in
vigore da tempo,
le amministrazioni
appaiono, infatti, ancora
in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il livello tecnologico
delle prestazioni e, di conseguenza, ad
incrementare l’interazione con
i cittadini e
le
imprese.
Il coordinamento di
governo unico dei Dipartimenti
Innovazione Tecnologica
e della Funzione
Pubblica
da parte del Ministro per
le
riforme e
le innovazioni
nella pubblica amministrazione è
il
segno della
consapevolezza dell'esistenza di un inscindibile rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e organizzazione e della convinzione
che
le nuove tecnologie
possano determinare
un
sostanziale salto di qualità solo se utilizzate in maniera sinergica e secondo un disegno coerente. L’innovazione di sistema
e l’innovazione tecnologica debbono
essere considerati come l’unica
strada che possa condurre l’amministrazione ad offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche pubbliche, riducendo la spesa.
Lo sviluppo dell’azione dell’amministrazione mediante strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, può anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio dell’operato delle strutture. Solo l’esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle attività delle amministrazioni, può consentire
la redazione
di report e l’avvio di processi
di
correzione, permettendo
un tempestivo circuito informativo fra organi di controllo ed organi di indirizzo politico.
Conseguentemente l’effettiva applicazione
delle
disposizioni
previste nel
CAD, attesa
l’interconnessione fra l’elevazione delle performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli strumenti tecnologici, integra un
parametro di
valutazione della
capacità
gestionale della dirigenza pubblica.
Appare significativo che
una
delle
difficoltà registrate nella valutazione della dirigenza pubblica, sia stata proprio l’intempestività delle informazioni inerenti l’attività, talchè è di tutta
evidenza che
la completa
digitalizzazione dell’operato
delle amministrazioni
può agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.
L’adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito enunciate, costituisce una
prima tappa nell’integrale attuazione del CAD. Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei
benefici
per l’intero
sistema, procedere
con immediatezza all’applicazione del CAD, nei limiti in cui
ciò possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni.
4. Sostegno all’interoperabilità di dati tra amministrazioni.
Le modifiche apportate all’art.18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, dalla legge 11 febbraio 2005, n.15,
in tema di autocertificazione impongono
l’adozione di nuovi sistemi
di consultazione dei dati posseduti dalle
pubbliche amministrazioni. La nuova
formulazione
della
disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli “elementi necessari per la ricerca
dei documenti” ove inerenti “atti, fatti, qualità e stati soggettivi … in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.
Le amministrazioni devono
quindi predisporre procedure idonee a
consentire il rilascio
di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante.
Se il ricorso all’autocertificazione ovvero
alle dichiarazioni sostitutive
ha consentito,
finora, all’amministrazione procedente
di confidare sulla fondatezza
della situazione
di fatto e
di diritto derivante dalle
dichiarazioni
prodotte dai soggetti istanti,
la procedura introdotta dall’art.18 della
legge n.241 del 1990
impone la
capacità dell’amministrazione
di verificare direttamente la
sussistenza di presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione
delle informazioni e
dei documenti, non più fondato sul controllo
della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.
L’obiettivo da perseguire è quindi quello di giungere alla piena applicazione dell’art.18 della
legge n.241 del 1990, predisponendo meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare
direttamente
la
sussistenza, in
capo
al cittadino
o all’impresa richiedente,
delle
condizioni necessarie
per esercitare
i diritti e
le facoltà
riconosciute dall’ordinamento, attese
altresì le
disfunzioni connesse
ai controlli sull’autenticità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
L’avvio delle procedure di
approvazione delle regole tecniche di
cui agli artt.59 e 71 del
Codice dell’Amministrazione Digitale, mediante costituzione delle specifiche commissioni, esprime
la volontà - di questo
Ministro -
di
voler procedere,
quanto
prima, all’attuazione
del più elevato sistema di interoperabilità. Una volta fissate le norme tecniche, è necessario che le amministrazioni adeguino le procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche ed agli standard in materia di interoperabilità
e di sicurezza previsti nell’ambito del
Sistema di Pubblica Connettività (SPC), al
fondamentale scopo di raggiungere, nel breve periodo, l’effettivo e generale interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio periodo, l’integrazione in rete dei servizi e delle procedure,
anche ove sia previsto l’intervento di più organi dello stesso ente o di più enti.
Nelle
more,
tuttavia,
si invitano le singole amministrazioni ad utilizzare gli strumenti convenzionali di collaborazione istituzionale già offerti dalla legislazione vigente (art. 58, comma 2,
del CAD), concludendo protocolli d’intesa finalizzati
a consentire la reciproca
consultazione dei dati.
Appare allora
opportuno
che
le amministrazioni,
destinatarie della
presente direttiva, comunichino alla
segreteria
della Conferenza
permanente
per l'innovazione tecnologica le
convenzioni già attivate, ovvero, gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.
La Segreteria
della Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica
provvederà a raccogliere
suddetta documentazione, offrendo il proprio
supporto per agevolare
la conclusione delle convenzioni,
mediante l’attivazione di
procedure
di consultazione. Il
Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) fornirà l’assistenza tecnica necessaria per il
superamento degli ostacoli
tecnologici che non consentano,
in concreto, l’interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai sensi dell’art. 58, u.c., del CAD “definisce gli schemi di
convenzioni finalizzati a favorire
la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni e, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali”.
Il tutto anche al
fine
ultimo
di
garantire la
diffusione
delle nuove
tecnologie in maniera
uniforme nelle diverse realtà territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del digital divide nel
settore pubblico, prevenendo “il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale" (art. 14, co. 3, del CAD).
Per quanto
riguarda i contenuti
delle stipulande convenzioni
o protocolli di intesa, deve essere previsto che, in ogni caso di interscambio, accesso o comunicazione dei dati, la titolarità dei medesimi resta in capo all’amministrazione che li detiene per i fini istituzionali (art. 58 del CAD) e che
questa è responsabile della
esattezza (anche sotto
il
profilo della tempestività
degli aggiornamenti), veridicità e integrità delle informazioni cedute o trasmesse.
Si ribadisce
che le amministrazioni
hanno l’obbligo di
rendere accessibili
e fruibili i
dati ogni qual volta l’utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’amministrazione
richiedente,
senza
oneri a carico di quest’ultima, salvo i
casi di esclusione dall’accesso
previsti
dalla
legge
in via
eccezionale e
derogatoria
rispetto al principio della
accessibilità per fini istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD ed art. 24 della legge 241 del 1990) e
salvo il riconoscimento,
all’amministrazione cedente dei
soli
costi
di natura
eccezionale eventualmente sostenuti.
L’interscambio
di dati
deve inoltre
avvenire nel
rispetto
delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazioni Digitale e
del decreto
legislativo 30 giugno 2003,
n.196
recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali.
In particolare si ricorda che
l’interscambio o
la libera consultabilità
dei dati, lascia
impregiudicata la qualità di titolare del trattamento in capo all’amministrazione
depositaria dei dati e presuppone l’intestazione della qualità di responsabile del trattamento in capo all’amministrazione
ammessa alla consultazione, così come sancito nelle definizioni di cui all’art.4,
comma 1 lett. f) e g)
del decreto legislativo n.196 del 2003. Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque
avvenire nel rispetto
dei canoni di proporzionalità,
adeguatezza e pertinenza,
ammettendo alla
consultazione solo il
personale autorizzato alla consultazione. In questa prospettiva, si ricorda altresì che le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere
un sistema di piena responsabilizzazione dell’amministrazione ammessa alla consultazione di dati, disciplinando
puntualmente le politiche di accesso e i livelli di autorizzazione previsti per ciascuna categoria
di personale autorizzata, nonché i sistemi di tracciamento degli accessi (log).
5. Il rilascio di atti in formato elettronico da parte delle amministrazioni ai sensi della legge
n.241 del 1990, in occasione dell’esercizio del diritto di accesso.
L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituisce, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, espressione di un “diritto civile e sociale” dei cittadini,
talché tutte le pubbliche
amministrazioni
devono agevolarne la realizzazione.
L’esercizio di tale diritto deve
tuttavia coniugarsi con l’esigenza di
risparmiare i
costi di
riproduzione cartacea dei
documenti.
Considerando che l’art.
3 bis
della stessa legge
n. 241 del 1990,
sancisce che “le
amministrazioni pubbliche incentivano
l'uso della
telematica, nei
rapporti
interni,
tra
le diverse amministrazioni e tra queste e i privati” appare opportuno che queste adottino misure regolamentari ed organizzative
che
consentano
il
rilascio di documenti in
formato elettronico
mediante
uso di supporti informatici. La
scelta di rilasciare
copia
di documenti amministrativi
su supporto elettronico
non si configura
quale ostacolo al pieno
esercizio della posizione di diritto soggettivo pubblico funzionalizzato
del diritto di accesso.
Si invitano
quindi tutte le
amministrazioni
in indirizzo ad adottare i
regolamenti attuativi della legge n.
241 del 1990,
come modificata
dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15, ovvero atti
di organizzazione inerenti
l’esercizio del diritto di accesso, con specifiche prescrizioni in virtù delle quali, ove per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di altre ragioni
organizzative (disfunzioni nelle strutture deputate alla riproduzioni di documenti, carenza di
personale o altre situazioni similari) l’amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai
documenti,
mediante rilascio delle copie
su supporto
elettronico, in formato
non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di rimborso del costo del supporto elettronico.
6. Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni.
L’art.54, comma 1, lett.
f) del Codice dell’Amministrazione Digitale impone
alle amministrazioni
di
rendere disponibili
sui siti istituzionali, tra
l’altro, “l'elenco
di tutti i bandi di gara”.
Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto nell’art.66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n.163, secondo cui
“gli avvisi e
i bandi sono altresì pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio,
con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
Al fine
di incrementare il
regime
di
pubblicità e conoscenza dell’azione delle
amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano
le amministrazioni
destinatarie
ad ampliare
gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le
negoziazioni relative
a servizi, forniture
o lavori, il
cui
importo
presunto sia superiore
ai
20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta l’attività finalizzata
all’acquisizione di beni,
servizi o realizzazione di opere,
di importo superiore
ai 20.000 euro, deve
quindi poter
essere consultabile da chiunque.
Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono esimersi dal pubblicare gli atti inerenti le aggiudicazioni,
si rinvengono laddove
siffatto adempimento possa comportare la
diffusione
di
dati sensibili ovvero
attenga a convenzioni contenenti informazioni
coperte da segreto
di stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977 n. 801,
ovvero contenenti notizie
dalla cui divulgazione possa
derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa
nazionale.
Il dirigente
responsabile della struttura
committente, è
tenuto
a curare le procedure
necessarie per
garantire
la
pubblicazione sul sito
istituzionale
dell’amministrazione.
Il rispetto di tale adempimento integra elemento di
valutazione del dirigente.
La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con
le medesime modalità, implica anche l’assunzione di una garanzia di conformità (da pubblicizzare sul
sito istituzionale in maniera adeguata)
delle
informazioni ivi contenute, rispetto alle
informazioni contenute nei provvedimenti
originali (cartacei),
ai sensi
dell’art.54, comma
4 del CAD.
Mediante la
dichiarazione di
corrispondenza degli atti pubblicati
nei siti istituzionali all’attività
amministrativa, gli
enti
- e, per
essi, i
responsabili dei contenuti dei
siti (in qualità
di content provider) - si assumono la responsabilità delle operazioni di pubblicazione on line, con le
relative
conseguenze
civili,
penali ed
amministrative, ad
esempio
in caso di
difformità
rispetto
all’originale (cartaceo o digitale).
Inoltre, poiché ai sensi dell’art.1, comma 1, lett.n) del CAD, per dati pubblici si intendono “i
dati conoscibili da chiunque”
deve offrirsi applicazione a quanto contenuto nell’art.54, comma 3 del CAD, riguardo
alla necessaria gratuità della fruizione
dei dati pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessità di alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di informazioni (ad accesso libero).
Per le
amministrazioni centrali che già
dispongono
di un proprio sito, il
termine
per la conformazione dei siti
istituzionali è quella
del 1 gennaio 2008.
Il contenuto
dell’art.54 del
CAD deve poi integrarsi con quanto sancito nell’art.1,
comma 593 della
legge
27 dicembre
2006,
n.296 (legge finanziaria
per
l’anno
2007)
riguardo alla pubblicazione sul sito web della “retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n.165
del 2001, dei consulenti,
dei membri di
commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico”,
come già ricordato
nella direttiva adottata da questo Ministro
n.1 del 2007.
7. L’abilitazione per l’accesso ai servizi
L’accesso ai servizi erogati in rete dalla pubbliche amministrazioni appare, allo stato attuale,
ancora marginale. L’art.64
del CAD prevede che la Carta d’Identità
Elettronica
(CIE) e la Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) costituiscano gli strumenti per l’accesso ai servizi erogati
in rete dalle
pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.
Lo stesso
articolo
64 del CAD, tuttavia, prevede
che
le pubbliche amministrazioni consentano “l'accesso
ai servizi
in rete erogati
che
richiedono l'autenticazione
informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano
di accertare l'identità
del soggetto che richiede l'accesso”. Conseguentemente
si invitano le
amministrazioni destinatarie
della
presente direttive, ad
avviare
le
procedure necessarie per permettere l’effettiva attuazione di suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantità delle procedure attivabili mediante strumento elettronico risulta ridotta. Il citato articolo 64
consente, anche prima
dell’attivazione della
Carta
d’Identità Elettronica (CIE)
e/o della Carta Nazionale
dei Servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative mediante assegnazione di codici di identificazione, pin o password.
Si precisa che l’attuazione
del sopracitato
art.64 del CAD non
implica alcun costo
aggiuntivo per le amministrazioni,
atteso che l’aggiornamento
del sistema
informatico
alle tecnologie CIE/CNS deve comunque realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto
dall’art.64, comma 3
del CAD. Siffatto
aggiornamento
deve
però poter consentire, nelle
more,
l’erogazione di servizi on line, tramite autenticazione,
ove necessaria, mediante pin e password. In tal modo,
anche coloro che non
siano
già in
possesso
di CIE/CNS, potranno accedere ai
servizi
erogati on line dalle
amministrazioni,
mediante
siffatto
alternativo
sistema di
autenticazione. Si
realizzerà quindi, solo
in via
provvisoria, un sistema duale di
interazione tra amministrazione e
cittadini, fino a che la diffusione di CIE/CNS e il relativo
riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni, non sia generalizzato.
Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con quanto affermato nell’art.64, comma 3 del CAD, le trasmissioni
telematiche
gestite
dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze
e le Agenzie fiscali.
L’adempimento alle prescrizioni fissate nell’art.64 del CAD, integra elemento di valutazione
della dirigenza. Il livello di interazione informatica con i cittadini, ossia la quantità di procedimenti
attivati, in virtù di
istanze prodotte mediante
strumento digitale,
costituisce, infatti, un oggettivo
parametro di misurazione delle
prestazioni.
8. Interoperabilità dei
sistemi di gestione elettronica dei documenti delle
amministrazioni
Per aumentare la
trasparenza
dell’azione amministrativa e
l’efficienza
interna delle
amministrazioni, occorre rendere più veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche amministrazioni. A tal fine, i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali si collocano in
una dimensione più
ampia nell’ottica
della interconnessione e
interoperabilità dei
sistemi informativi
pubblici. In particolare per
interoperabilità dei sistemi di protocollo
informatico si
intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attività ed i processi
amministrativi conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272). Per realizzare l’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale gestiti dalle pubbliche
amministrazioni,
è necessario
che le
amministrazioni, in
primo
luogo,
utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti elettronici
e la firma digitale nonché la
trasmissione
mediante posta
elettronica
certificata secondo
le
modalità stabilite
dalle
disposizioni vigenti (circolare AIPA del
7 maggio 2001, n.28).
Le amministrazioni dovranno, altresì,
dotarsi degli strumenti
tecnologici necessari
per la conservazione dei
documenti
generati in
formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (Delibera
n.11
Cnipa del 19 febbraio 2004).
IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LUIGI NICOLAIS