direttivadisciplinare.tif
Il Ministro per le
Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
DIRETTIVA n.8 del 6
Dicembre 2007
Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Segretariato
generale
Roma
Alle
Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Loro Sedi
Al Consiglio di
Stato
Ufficio del
Segretario generale
Roma
Alla Corte dei
Conti
Ufficio del
Segretario generale
Roma
All'Avvocatura
generale dello Stato Ufficio del Segretario generale Roma
Alle Agenzie Loro
Sedi A1FARAN Roma
Alla Scuola
Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Agli Enti pubblici
non economici
(tramite i
Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del
D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di
ricerca
(tramite i
Ministeri vigilanti)
Roma
Alle Istituzioni
universitarie
(tramite il
Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca)
Roma
Alle Camere di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
(tramite il
Ministero dello sviluppo economico)
Alle Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale
Ai Nuclei di
valutazione
Agli Organi di
controllo interno
E, p. c.
Alla Conferenza
dei Presidenti delle
Regioni
AITANO
All'UPI *
Alla CRUI
All'UNIONC AMERE
DIRETTIVA RECANTE
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE
1.
Premessa.
L'attribuzione
all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro,
impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta
mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il
profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che
della conformità alle regole deontologiche previste per i
dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che
agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il
semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa
adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche
amministrazioni.
Le amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico,
garantendo ai cittadini, nel contempo, modalità di
comunicazioni che assicurino la comprensibilità e
l'affidabilità degli atteggiamenti e dichiarazioni di ogni
addetto. Si ricorda che con decreto del Ministro della Funzione
pubblica del 28 novembre 2000, è stato approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che è
stata successivamente adottata, dallo stesso Ministro la circolare 12
luglio 2001, n.2198 inerente le Norme sul comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento tratteggiano i
principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono
conformarsi non solo in occasione dell'adempimento della prestazione
lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il suddetto
codice, infatti, pone degli specifici vincoli con riferimento ai
rapporti con il pubblico (art. 11 del Codice) nonché alle
condotte da mantenere nella vita sociale (art.9).
E' opportuno ricordare che tutte le prescrizioni contenute nel Codice
di condotta assumono, oltre che un valore etico, uno specifico
rilievo giuridico, atteso che è sulla base dello stesso che
possono essere comminate le sanzioni di più tenute
afflittività.
2.
La valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni alla luce del Codice di comportamento.
Con riferimento alle sanzioni del rimprovero verbale o scritto
(censura) o della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, i
contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla "a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non
conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle
sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d)
inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e
di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente
rendimento" (così l'art. 13 del CCNL relativo al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002 -
2005 e biennio economico 2002 - 2003)
I dirigenti delle varie strutture destinatarie della presente
direttiva sono tenuti a verificare che le condotte dei dipendenti
siano conformi a tali indicazioni. In particolare, 1'"inosservanza
delle disposizioni di servizio", presuppone che i dirigenti
assegnino specifiche responsabilità in capo ai dipendenti.
L'art. 11 del Codice di comportamento prescrive che ciascun
"dipendente in diretto rapporto con il pubblico prest[i]
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisc[a] le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di
lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente
ai loro reclami".
Se si combina quanto previsto nel Codice di comportamento con quanto
prescritto nei vari CCNL si evince che i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono tenuti ad una condotta improntata alla
sollecitudine e correttezza dell'azione amministrativa, diretta ad
impedire generiche quanto, molto spesso, pretestuose giustificazioni
all'inazione o ai ritardi. La regola comportamentale, infatti,
qualifica come indebito il rinvio della trattazione delle questioni
d'ufficio, in ragione di un indimostrato (ed indimostrabile)
eccessivo carico di lavoro. Devono quindi censurarsi quelle
amministrazioni che giustificano il mancato rispetto dei termini
procedimentali in considerazione della mole di lavoro ovvero con la
difficoltà nel reperimento della documentazione istruttoria.
Tali comportamenti, peraltro, comportano censure di illegittimità
da parte dell'autorità giurisdizionale amministrativa, in
tutti quei casi in cui il trascorrere del termine per la conclusione
del procedimento, equivale a provvedimento di diniego. Così la
giurisprudenza amministrativa ha qualificato come illegittimo il
rigetto dell'istanza, ove ciò sia ricondotto ad una
"difficoltà di reperimento del fascicolo" (TAR
Lazio, sentenza 14 ottobre 2003 n. 8356).
3. In particolare,
1'"insufficiente rendimento".
L'insufficienza del rendimento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, integra il presupposto per l'applicazione di
sanzioni disciplinari di vario livello, in ragione della gravità
e continuità della condotta mantenuta (in genere dal semplice
rimprovero verbale o scritto alla multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione fino al licenziamento con preavviso).
Il parametro cui occorre fare riferimento, deve rinvenirsi
nell’art.2104 del codice civile, secondo cui "il prestatore di
lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa". Presupposto
per l'applicazione della sanzione disciplinare è
l'imputabilità della condotta negligente e non il semplice
mancato raggiungimento delle prestazioni attese. La mancata
realizzazione delle prestazioni attese potrebbe, infatti, essere
addebitabile a ragioni oggettive, non imputabili in quanto connesse
alle condizioni psico-fisiche del dipendente.
L'esigenza di commisurare la condotta del personale addetto alle
varie strutture pone a carico dei responsabili degli uffici, l'onere
di precisare la qualità della prestazione attesa da ciascuno.
Con riferimento all'intestazione della qualità di responsabile
del procedimento, appare opportuno precisare l'inderogabilità
del rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 7 agosto 1990
n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Le modifiche apportate alla legge n.241 del 1990, hanno introdotto
nuovi adempimenti a carico dell'amministrazione procedente, quali
l'obbligo di disporre la comunicazione di avvio del procedimento
anche nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza sulla
cui base si è avviato lo stesso procedimento (art.8, comma 2
c)ter della legge n.241 del 1990), ovvero la comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10bis della legge n.241
del 1990). Suddetti adempimenti, in quanto previsti da fonte
legislativa e finalizzati a favorire la partecipazione al
procedimento da parte dei destinatari del provvedimento finale,
appaiono strumentali al perseguimento dei valori della trasparenza ed
imparzialità dell'amministrazione.
Le amministrazioni destinatarie della presente direttiva, sono tenute
ad avviare l'azione disciplinare ove i dipendenti responsabili dei
procedimenti violino le suddette prescrizioni, ovvero adempiano
secondo modalità inadeguate e/o incomplete (ad esempio:
omettendo di indicare tutte le informazioni previste come contenuto
necessario della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell'art.8 della legge n.241 del 1990).
La violazioni di prescrizioni formali previste dal legislatore,
integra una condotta palesemente negligente, talché non
possono tollerarsi ritardi o approssimazioni. Si consideri altresì
che le suddette violazioni espongono l'amministrazione al rischio di
subire l'annullamento dei provvedimenti in sede giurisdizionale, in
considerazione della violazione del principio del contraddittorio,
nonché un sicuro detrimento alla propria immagine.
4. controlli sulle assenze per motivi di salute.
I dirigenti delle amministrazioni destinatarie della presente
direttiva sono tenuti ad assicurare il rispetto, da parte dei
dipendenti assenti per ragioni di salute, delle prescrizioni
contrattuali in tema di produzione dei certificati medici.
Con riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo, per
ragioni di salute, si precisa che l'amministrazione è comunque
tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria,
sussistendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di
verificare la legittimità delle cause di assenza del
dipendente dal servizio, a fortiori per le assenze (brevi) per
malattia, che, per la loro imprevedibilità, sfuggono al
controllo dell'amministrazione e costituiscono, tra quelle
consentite, la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal
servizio.
I dirigenti delle strutture pubbliche sono altresì invitati a
concludere, ai sensi dell'art.l5 della legge 7 agosto 1990, n.241,
accordi con le competenti strutture sanitarie, allo scopo di
assicurare che ogni dipendente assente per ragioni di salute, venga
sottoposto, nella stessa giornata, a visita fiscale. Si precisa
altresì che ove la competente struttura sanitaria non sia
nelle condizioni di assicurare, nella stessa giornata, la visita
fiscale per ogni dipendente assente, le amministrazioni possono
comunque concludere accordi, ai sensi dell'art. 17 della legge n.241
del 1990 con altre strutture pubbliche, allo scopo di conseguire la
necessaria valutazione sanitaria.
Al fine di favorire le attività di controllo da parte dei
medici fiscali, si invitano i dirigenti delle amministrazioni
destinatarie della presente direttiva, a predisporre adeguati mezzi
di comunicazione affinché i dipendenti che abbiano la
legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, possano
informare l'amministrazione di tale circostanza. A tal fine appare
proporzionata la predisposizione di un numero telefonico/fax ovvero
di un indirizzo di posta elettronica, esclusivamente destinato a
ricevere le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal
domicilio, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute.
L'inosservanza delle prescrizioni inerenti la tempestività ed
adeguatezza della produzione dei documenti sanitari diretti ad
attestare la legittimità dell'assenza, ovvero l'allontanamento
dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza previa
comunicazione all'amministrazione, integrano condotte meritevoli di
sanzioni disciplinare, secondo quanto previsto dai rispettivi
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
5. L'omessa attivazione
delle procedure sanzionatone come danno all'immagine
dell'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento
del proprio fine istituzionale, sono anche tenute a mantenere
un'immagine positiva della propria organizzazione. L'immagine
dell'amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali
di ogni apparato pubblico. La Corte dei conti ha ricondotto fra i
valori degli apparati pubblici, l'immagine delle pubbliche
amministrazioni, ossia "la tutela della propria identità,
del buon nome, delle reputazione e credibilità, nonché
l'interesse che le competenze individuate siano rispettate, le
funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei
funzionari attivate" (così Corte dei Conti, Sezioni
riunite, Sentenza del 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM).
Il perfezionamento delle procedure sanzionatorie integra il
presupposto per diffondere un'immagine di efficienza dell'apparato.
La stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle
amministrazioni statali, con riferimento all'avvio dell'azione
disciplinare in conseguenza di azioni penali ha registrato una
condotta protesa a "minimizzare le sanzioni, in modo da
prevenire i ricorsi degli interessati" (Corte dei conti, Sez.
gestione contr. Stato, Relazione approvata con delibera 7/06/G). Tale
atteggiamento appare ancora più diffuso rispetto alle
fattispecie disciplinari di ancor più ridotta afflittività,
talché appare indifferibile una più rigorosa
applicazione delle prescrizioni vigenti, allo scopo di ricostruire
l'immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici.
6. Funzioni di
monitoraggio dell'Ispettorato della funzione pubblica.
L'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell’art.60 comma
6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, è tenuto ad
espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio
dell'azione disciplinare. A tal fine si invitano tutte le
amministrazioni destinatarie della presente direttiva ad inviare
all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i
dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti
degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro 5 giorni,
le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla
violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del
procedimento.
Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a
procedimento disciplinare, stante la funzione di mero monitoraggio
dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione
pubblica, appare proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa
rimozione del nominativo del dipendente. Sarà cura
dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare,
individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di
consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito
dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti
dall'Ispettorato. A tal fine può giovare la sostituzione del
nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato in
occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese all'Ispettorato.