LA DIFFIDA EX
ART. 16 TESTO UNICO 1124/1965 E LA CONSEGUENTE PROPONIBILITA’ DI GRAVAMI ALLA
DPL SUL TEMA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL: UNA VEXHATA QUAESTIO. TRA
PRINCIPIO DI LEGALITA’ E PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
(Silvana
Toriello)
PREMESSA
La vicenda oggetto
del presente contributo è un esempio paradigmatico, ad avviso di chi scrive ,
di come l’ordinamento italiano non riesca a rinunciare al proprio formalismo e
di come l’ossequio alla forma ovvero l’irrigidirsi su considerazioni dal
carattere formale o normativo possa comportare conseguenze non proprio positive
sull’ efficienza operativa della Pubblica Amministrazione soprattutto costi cui
si correlano discutibili benefici. Esprime dunque la difficoltà che sul piano
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione può
ingenerare il rispetto forzoso della lettera della norma e quindi il rispetto
rigoroso del principio di legalità.
LA POSIZIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO NELLA NOTA N. 962 DEL 7/2/2004.
Furono alcune
DPL a porre i primi quesiti sul tema. L’articolo 16 del TU 1124/1965 si diceva,
prevede la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere, entro il termine
di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge
il lavoro avverso la diffida inoltrata dall’Istituto assicuratore, quando venga
a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12
alle denunce in esso previste. La diffida viene inoltrata mediante cartolina
raccomandata e fissa il termine di dieci giorni per l'adempimento.
E’ prassi dell’Istituto assicuratore dicevano queste DPL emettere direttamente
il certificato di variazione avverso il quale il gravame di cui all’art. 16
finisce con l’essere proposto. Ma è ammissibile detto gravame in questi casi?
Uniformandosi alle indicazioni anche giurisprudenziali della nota della DG AA
GG ,RRUU e Attività ispettiva, n.962 del 7/2/2004 queste DPL propendevano per
la negativa ma rilevavano tuttavia contrasto con alcune decisioni del Consiglio
di Amministrazione dell’Inail che invece sosteneva essere in questi casi la DPL
competente a decidere. Il problema veniva quindi sollevato al fine di evitare
l’adozione da parte delle due Amministrazioni interessate di provvedimenti
contrastanti e di conflitti negativi di competenza.
La nota citata
precisava , in particolare, quanto segue. Il mezzo di riesame previsto
dall’art. 16 D.P.R. n. 1124/1965 consiste nel ricorso amministrativo presentato
alla Direzione provinciale del lavoro avverso il provvedimento di diffida
dell’Inail. Vale a dire che, ove l’Inail rilevi, a seguito di attività propria
o di notizia ad esso comunque pervenuta (pertanto anche discendente dall’azione
di accertamento di altro organo o Istituto), che si è venuto ad omettere taluno
degli adempimenti previsti dall’art. 12 Tu, il medesimo fa luogo a una diffida
al datore di lavoro affinché questi, nel termine di 10 giorni dal ricevimento
della relativa raccomandata, adempia all’omessa denuncia circa la natura dei
lavori intrapresi. Unitamente alla denuncia il datore di lavoro è tenuto a
fornire all’Inail ogni utile indicazione per la valutazione del rischio da
assicurare, da cui l’Istituto trarrà elementi per la determinazione del premio.
Alla stregua della stessa fattispecie normativa risultano inoltre oggetto di denuncia
tanto le attività ulteriori rispetto a quelle iniziali dalle quali deriva una
modificazione della natura e della estensione del rischio già assicurato quanto
la cessazione delle medesime. Tra i dati che vanno tempestivamente portati alla
conoscenza dell’Inail vi sono quelli concernenti le variazioni dei nominativi
di quanti agiscono quali datori di lavoro nonché di modificazione
dell’ubicazione delle sedi lavorative e aziendali. Una volta notificatagli la
diffida, il datore di lavoro, ove non intenda prestare acquiescenza alla
stessa, dovrà, entro 10 giorni dalla notizia, presentare ricorso alla
competente Direzione del lavoro. La presentazione del ricorso ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato, per cui l’Inail, nelle more della
decisione, non potrà dare corso all’esazione dei premi controversi, come
diversamente potrà successivamente a una decisione ad essa favorevole. La
pronuncia della Direzione provinciale, che deve intervenire entro 180 giorni
dal ricorso, può essere oggetto di impugnazione presso la sede centrale del
Ministero del lavoro entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza. Tale gravame di
secondo grado non possiede, tuttavia, il medesimo effetto sospensivo del primo
ricorso, salvo l’espressa e preliminare determinazione in questo senso
dell’adito Ministero. Avverso le decisioni assunte in via amministrativa è
ammesso il ricorso giudiziale al Giudice del lavoro secondo le modalità e le
forme delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
(artt. 442 ss c.p.c.).
Va chiarito che oggetto della successione di ricorsi qui considerata è la
rimostranza del destinatario con riguardo a un atto di diffida rivolto
dall’Ente assicuratore, una volta conosciuto che l’attività svolta era soggetta
a un obbligo non adempiuto di denuncia e di assicurazione, mentre non risulta
ancora determinato il rischio che l’Inail abbia poi provveduto ad accertare.
Quest’ultima ipotesi, concernendo vertenze circa la sussistenza dell’obbligo di
pagamento di contributi assicurativi, sfugge alla previsione degli strumenti di
ricorso ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965.
Con la stessa
nota il Ministero chiariva i rapporti di coesistenza del ricorso al Comitato
Regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 124/2004
con quello ex art. 16 citato. La notizia della mancata presentazione delle
denunce all’Inail può derivare sia da attività di controllo poste in essere
direttamente dall’Istituto, sia a seguito di segnalazione provenienti da altre
"sedi", ispettive e non. Non pare pertanto che debba esservi dubbio
che l’esito del ricorso proposto al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
(costituito necessariamente dai rappresentanti del Ministero del lavoro,
dell’Inps e dell’Inail) possa costituire valido veicolo di conoscenza dell’esistenza
di una situazione fattuale ricadente tra quelle normate dal precitato art. 12
Tu. Altro motivo di contatto tra la materia dedotta nel riesame al Comitato -
concernente la natura e l’esistenza del rapporto di lavoro - e l’attività di
controllo sull’adempimento delle denunce del rischio lavorativo non pare
potersi configurare; tanto meno tra il predetto il mezzo d’impugnazione ex art.
17 D.Lgs. n. 124/2004 e quello proponibile alla stregua dell’art. 16 D.P.R. n.
1124/1965. In questo sensO il Ministero del lavoro. Per questioni di chiarezza
va comunque sottolineato che, oltre a evidenti motivi sostanziali, il gravame
al Comitato regionale si differenzia da quello avente ad oggetto la denuncia
del rischio per peculiarità attinenti ai soggetti legittimati, alle forme, ai
tempi e agli strumenti di impugnazione giudiziale. Al Comitato possono essere
impugnati sia verbali ispettivi di accertamento che ordinanze di ingiunzione.
Ciò, in tutti i casi in cui sia in contestazione la sussistenza o la qualificazione
del rapporto di lavoro. Di fronte alla Direzione provinciale, diversamente, può
essere portata solo la ritenuta illegittima diffida dell’Inail a prescindere
dalle più diverse ragioni che giustificano sia l’omissione che la richiesta di
ottemperanza. Ai sensi della nota ministeriale risulta perciò provata
l’"assoluta autonomia dei due istituti che, anche a seguito del D.Lgs.
124/2004, rimangono in vigore ciascuno nell’ambito di rispettiva
competenza". Volendo tuttavia rinvenire motivi di relazione tra i
considerati mezzi di gravame, potrà forse ricostruirsi il reciproco rapporto in
termini di eventuale successione "logico-temporale" tra la preventiva
impugnazione al Comitato e quella eventuale e successiva (almeno lì dove la
necessità di denuncia all’Ente assicuratore possa sorgere o meno dalla
soluzione della vertenza sull’esistenza o sulla differente modalità e
qualificazione del rapporto lavorativo), in prima istanza, alla Direzione del
lavoro, quindi direttamente al Ministero del lavoro. Ove poi i ricorsi
dovessero essere proposti contemporaneamente e l’impugnativa al Comitato
dovesse recare un motivo di pregiudizialità rispetto a quello ai sensi
dell’art. 16 Tu, la Direzione provinciale investita di quest’ultima sarebbe
tenuta, secondo la migliore logica di opportunità, a statuire - nelle more
della risoluzione del principale ricorso e a ogni fine di economia dei mezzi
istruttori - una temporanea sospensione nel giudizio, anche al fine di evitare
contrasti di "giudicato" discendenti, sostanzialmente, dalla medesima
amministrazione procedente. Tale appare, sebbene in via meramente eventuale,
l’unico nesso di relazione esistente tra tali strumenti. La nota ministeriale
evidenzia a proposito che altro è la controversia che insorge a seguito di
diffida ad adempiere all’obbligo di denuncia, altro, invece, concerne la
vertenza in cui sia in discussione "la sussistenza dell’obbligo del
pagamento dei contributi assicurativi in relazione alla diversa qualificazione
di una attività denunciata", fermo che condizione preliminare del ricorso
ai sensi dell’art. 16 Tu rimane la notificazione della diffida ad adempiere.
Peraltro, anche rispetto alla pretesa del pagamento del contributo
assicurativo, potrà assumere diretto o mediato riflesso l’esperimento del
ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
LA POSIZIONE
DELL’INAIL :LA NOTA 2267 DEL 12 MARZO 2008
L’Inail forte della prassi seguita da ormai più di un decennio e degli
orientamenti non sempre univoci del Ministero sull’argomento aveva sostenuto
con proprie note la possibilità per il datore di lavoro di produrre ricorso
alla DPL ai sensi dell’articolo 16 avverso il certificato di
variazione,partendo da una sostanziale equiparazione tra la diffida ed il
certificato di variazione riaffermata, peraltro, anche in numerose delibere di
definizione dei gravami di che trattasi da parte delle stesse DPL nonché dal
Ministero nelle decisioni di secondo grado. Con nota protocollo n. 2667 del 12
marzo 2008 l’Inail si era così espresso :” La questione riguarda la natura
della diffida quale atto avverso il quale è esperibile il ricorso ex art. 16 Tu
n. 1124/1965, ed in particolare l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva
tale da ricomprendere qualsiasi provvedimento di richiesta di pagamento del
premio correlata all’accertamento della sussistenza o della variazione
dell’obbligo assicurativo.
Nella prassi, infatti, la diffida è stata sostituita dal cd. Certificato
di variazione, nel quale l’Inail, prendendo atto delle risultanze degli
accertamenti ispettivi ed amministrativi, rielaborati e verificati dagli uffici
competenti, quantifica le somme dovute, invitando il datore di lavoro al
pagamento delle stesse. In questi casi, non sembra potersi revocare in dubbio,
come il datore di lavoro possa contestare la sussistenza dell’obbligo
assicurativo mediante ricorso alla Direzione provinciale del lavoro, competente
per materia, ed in seguito al Ministero del lavoro in applicazione dell’art. 16
del Tu.
Nei gravami proposti ai sensi dell’art. 16 del Dpr n. 1124/ 1965, oggetto
della decisione non è tanto la legittimità della diffida che non ha carattere
novativo, dunque non «crea» l’obbligo ma semplicemente lo
richiama quanto l’affermata sussistenza dell’obbligo assicurativo e, di
conseguenza, l’obbligo del datore di lavoro di versare le somme indicate negli
accertamenti compiuti dall’Istituto. Si ritiene, quindi, che il termine
utilizzato dal legislatore non sia tassativamente riferito ad un atto di
diffida, quanto alla richiesta
esplicita da parte dell’Inail dell’osservanza delle norme e del pagamento
del premio. La dottrina, peraltro, riconosce che per la diffida non è richiesta
una forma particolare, e può essere considerata tale ogni invito rivolto al
datore di lavoro ad adempiere all’obbligo assicurativo, purché formulato in
modo tale da fissare un termine per l’adempimento o la presentazione del
ricorso amministrativo. In tal senso, quale che sia la forma del provvedimento
adottato dall’Istituto, a fronte di un’affermazione di sussistenza dell’obbligo
assicurativo, sia in presenza di una diffida che di un certificato di
variazione, sembra evidente l’ammissibilità del ricorso alle Direzioni
provinciali del lavoro, competenti per materia, ex art. 16 del Dpr.n.
1124/1965. Una diversa interpretazione, del resto, comporterebbe l’ingiustificata
privazione della possibilità per il datore di lavoro di esperire un ricorso
amministrativo, stante, altresì, l’incompetenza dell’Inail a decidere in materia.
LA NOTA 4913 DEL 7 APRILE 2009 DEL MINISTERO DEL LAVORO
Partendo proprio dalla nota 762 del 2004 il Ministero del lavoro precisa
che “l’art. 16 del Testo Unico attiene a questioni riguardanti l’obbligo del
datore di lavoro di denunciare le lavorazioni o la modificazione del rischio
assicurato” e che il testo medesimo del menzionato art. 16 ha portata applicativa limitata a rimostranze contro un atto di diffida. La norma in oggetto,
infatti, attribuisce alla presentazione del ricorso avverso il provvedimento
impugnato un effetto immediatamente sospensivo dello stesso che impedisce
all’inail nelle more della decisione dello stesso, di procedere all’esazione
dei premi controversi prima di una decisione ad esso favorevole.In sostanza gli
strumenti di ricorso ex art. 16 non hanno ad oggetto la sussistenza
dell’obbligo di pagamento di contributi assicurativi bensì l’obbligo di
denuncia ex art. 12 DPR 1124/1965. Scopo fondamentale della denuncia ex art. 12
è anche quello di consentire al datore di lavoro di fornire all’Istituto
medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la
valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione”.
Secondo il Ministero, giusta anche la dizione del comma 3 dell’articolo 16,
l’obbligo assicurativo del diffidato al pagamento del premio non si realizza
prima del decorso del termine di dieci giorni previsto dall’articolo 16 comma
3, ovvero dalla decisione negativa della DPL sul ricorso presentato in prima
istanza e si sostanzia con la successiva determinazione del rischio da parte
dell’Inail sulla base delle informazioni acquisite con l’accertamento
amministrativo ed ispettivo e/o fornite dal datore di lavoro tramite la
denuncia medesima. Di conseguenza non paiono ammissibili interpretazioni che
consentano l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 16 a provvedimenti diversi dalla diffida, tra cui la richiesta del pagamento del premio per mezzo del
certificato di variazione e/o assicurazione. Ed in genere a”… qualsiasi
provvedimento di richiesta di pagamento del premio correlata all’accertamento
della sussistenza o della variazione dell’obbligo assicurativo, come sostenuto
dall’Inail nella propria nota del marzo 2008. Tale impostazione rispetta il
principio secondo il quale la natura e glie effetti di un determinato tipo di provvedimento
sono prestabiliti dall’ordinamento giuridico, con la indicazione dei requisiti
previsti per la formazione dell’atto medesimo e con la conseguente
inderogabilità dell’osservanza delle fasi attraverso le quali il provvedimento
deve essere formato.Infatti in linea con un costante orientamento
giurisprudenziale,” non può considerarsi diffida da impugnare l’atto informale
con il quale l’Istituto assicuratore invita il datore di lavoro all’
adempimento dell’obbligo contributivo”(cfr.Cass. n.559 del 6 febbraio 1978 ;
n.2675 del 27 maggio1978; n.2340 del 30 marzo 1983).
Per questa parte ci si consenta di rilevare la vetustà di detta
giurisprudenza risalente agli anni settanta quando lo stesso Istituto con
propria circolare riaffermava la necessità della diffida ai fini della
determinazione dell’obbligo assicurativo. Ma accanto alla vetustà si noti anche
l’inconferenza rispetto ai casi in concreto verificatisi. La richiesta premi
non era contenuta in atti di invito informali ma in veri e propri certificati
di variazione e/o assicurazione.
L’orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, prosegue il
Ministero del lavoro, più volte intervenuta in materia ha espressamente sancito
che il procedimento di riesame ex art. 16 del DPR 1124/1965 “ si riferisce esclusivamente
a controversie che insorgono a seguito di procedimento di diffida rivolta dall
‘inail al datore di lavoro dell’inadempienza di denuncia di cui al precedente
art. 12 (inizio attività o sopravvenute variazioni o modificazioni della
medesima) e pertanto non è operante nelle controversie in cui sia in
discussione la sussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi
assicurativi in relazione alla diversa qualificazione dell’attività denunciata”
(Cass. Sez. Lav. N.57 del 7 gennaio 1986; Cassazione 14 giugno 1985
n.3576,Cassazione 8 luglio 1982 n. 4055).
Anche in relazione a questa ulteriore citazione poco incide sulla realtà
dei fatti concreti quali sino a quel momento verificatisi, infatti, qui non è
in discussione quanto rappresentato nella sentenza che è corretto ma solo il punto
della possibile equipollenza della diffida al certificato di variazione e/o di
assicurazione di cui nella sentenza non è parola.
Dal punto di vista strettamente procedurale, continua il Ministero,
inoltre, la tutela approntata in via amministrativa dal TU 1124/1965, si
sostanzia in uno specifico ricorso gerarchico improprio ex art. 1 comma 2 del
DPR 1199/1971, esperibile davanti ad una autorità amministrativamente diversa
da quella che ha emanato il provvedimento impugnato, ma non gerarchicamente
superiore, per un riesame dell’istanza su questioni di legittimità e di merito
“ per effetto di una norma che esprime una peculiare valutazione legislativa
circa l’opportunità di concedere un rimedio attraverso il provvedimento in
oggetto. E’ questa previsione normativa l’esclusivo fondamento di un ricorso
rivolto ad una autorità che non è gerarchicamente sovraordinata all’organo che
ha emesso il provvedimento impugnato.( Parere del Consiglio di Stato,
Commissione speciale 17 gennaio 2001).
Il carattere eccezionale dello strumento in esame che, peraltro,
costituisce una condizione di procedibilità per l’eventuale procedimento
giudiziale, lo rende ammissibile esclusivamente nei casi tassativi previsti
dalla legge in ossequio ai principi di legalità e di tipicità.
Infine la stessa prassi amministrativa con cui l’Inail ha inteso
sostituire la diffida con il certificato di variazione, non rientrando tra le
fonti del diritto non può essere ritenuta idonea ad innovare l’ordinamento
giuridico con efficacia pari agli atti aventi forza di legge.
LA CONSEGUENTE POSIZIONE DELL’INAIL.
A fronte della posizione assunta dal Ministero vigilante l’Inail non ha
potuto che, conseguentemente adoperarsi anche se molte erano le obiezioni che
in concreto potevano essere sollevate e che qui di seguito si riassumono.
Innanzitutto il mutevole orientamento del Ministero nel tempo stante il
fatto che, in concreto, sino a quel momento innumerevoli ricorsi erano stati
definiti dalle DPL in materia di obbligo assicurativo se pure oggetto degli stessi
era un certificato di variazione e non una diffida
Nel trentennio nel frattempo intercorso, l’Istituto aveva ovviamente
adeguato le proprie procedure informatiche alla prassi dominante ed in ossequio
ad un principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi ed anche al
fine di elidere il tempo e le incertezze operative connesse all’invio di una
diffida, all’attesa di una risposta da parte del datore di lavoro, di una
eventuale notizia di proposizione del gravame e ancora più di una notizia di definizione
del medesimo in senso favorevole o sfavorevole da parte della DPL, aveva eliso
dalle proprie procedure il rinvio alla diffida quale presupposto necessario ai
fini della richiesta del premio considerandola equiparabile al certificato di
variazione.
L’affermarsi di tale prassi era stata , peraltro, rinvigorita dal fatto di
essere utile ai fini dell’interruzione della prescrizione. Il verbale ispettivo
in Inail , infatti, anche se emesso da ispettori dell’Inail e non di altri enti
può prendere atto della violazione delle norme da parte del datore di lavoro ma
non quantificare in via definitiva il premio dovuto, il che potrebbe comportare
che ne venga messa in discussione la valenza come atto di diffida e
costituzione in mora come tale interruttivo della prescrizione. Con l’emissione
del certificato di variazione e/o di assicurazione da parte della Sede le
risultanze del verbale ispettivo (atto interno) vengono fatte proprie
dall’Istituto ed assumono valenza giuridica sul piano degli effetti definitivi
nei confronti del soggetto esterno.
Preoccupavano anche i costi indotti sull’ente da detta operazione. Si
diceva: ora tutte le controversie presenti presso le DPL sul tema verranno
definite come inammissibili ed il datore di lavoro che è convinto della non
sussistenza dell’obbligo assicurativo impugnerà l’atto in sede giurisdizionale
con conseguente aumento dei costi per l’ente in termini di spese legali e
processuali. Inoltre veniva a mancare un utile filtro per verificare
nell’immediato la correttezza dell’operato delle Sedi.
Ma l’aumento dei contenziosi in sede giudiziaria e quindi dei costi
legali e processuali per l’Istituto si prospettava anche sotto il diverso
versante dei ricorsi che l’Inail propone avverso le decisioni della DPL che
dichiarano la non sussistenza dell’obbligo assicurativo. In questi casi la
norma prevede che l’Istituto possa ricorrere al Ministero del lavoro e poi
all’Autorità Giudiziaria entro 60 gg dalla comunicazione del Ministero. Va però
tenuto conto del disposto dell’art. 443 cpc ai sensi del quale:“la domanda
relativa alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria,
non è procedibile se non quando siano esauriti i provvedimenti amministrativi
prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, o
siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o
siano, comunque, decorsi i 180 giorni dalla data in cui è stato proposto
il ricorso amministrativo”. Il comma successivo prevede poi che “ se il
giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della
domanda….. sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di 60
giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”. Alla luce
di quanto sopra l’Istituto, prendendo atto dei contenuti della nota in
questione e della sostanziale inammissibilità dei ricorsi di secondo grado in
sede amministrativa avrebbe dovuto rinunciare alla proposizione del ricorso,
rivolgendosi direttamente al Tribunale una volta decorsi i termini per il
compimento del procedimento amministrativo.
Ma la nota ministeriale presentava carenze anche da altri punti di vista
: intanto nulla diceva in merito agli artt. 152 e 153 del T. U. 1124/1965 che,
comunque, prevedono il medesimo meccanismo di diffida di cui all’articolo 16
ormai più volte citato. In secondo luogo nulla dice in merito al caso del
cliente esterno all’Inail che si veda negato l’obbligo assicurativo e che, pure
in assenza di diffida, ha diritto a chiedere in sede di ricorso alla DPL il
riconoscimento dell’obbligo assicurativo per la conseguente tutela.
La prima preoccupazione dell’ente, comunque , è stata quella di costruire
ogni cautela in merito alla salvaguardia della tempestività della richiesta
premi che comunque per effetto della reintroduzione del meccanismo della
diffida subiva un’inevitabile rallentamento. Il contenzioso avverso la diffida sospende,infatti,
la possibilità di richiedere i premi e la sospende fino alla pronuncia della
DPL sulla specifica questione. Al fine di elidere ogni ricaduta in negativo
sulla richiesta dei premi da parte dell’Istituto assicuratore, si è palesata
con immediatezza la necessità di dare certezza temporale alla conoscenza degli
esiti del contenzioso eventualmente instauratosi presso le DPL e segnalata al Ministero
sul punto la necessità che venisse creata apposita interoperabilità sul piano
informatico.
Tutte queste considerazioni sono state portate all’attenzione del
Ministero del lavoro in appositi incontri ed hanno consentito all’Istituto di
ottenere sei mesi di transizione ai fini di una riorganizzazione del proprio
sistema informatico in relazione alle nuove necessità determinatesi.
LE NOTE INAIL DEL 24.06.2009 E DEL 23 DICEMBRE 2009
Con la nota 24.06.2009, n. 6704 l’Inail nel far seguito alle precedenti
comunicazioni sul tema, nel richiamare la nota del 7 aprile 2009, trasmessa
alle proprie Direzioni Provinciali del Lavoro, dal Ministero del lavoro ed i
chiarimenti ivi previsti secondo cui non sono considerate ammissibili
interpretazioni che estendono l'ambito di applicazione dell'art. 16 ad atti
diversi dalla diffida.
rappresentava che ,al fine di ovviare alle difficoltà operative prodotte da
tale circostanza, è stato concordato con la Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva e con la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del
Ministero del Lavoro, un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le
Direzioni Provinciali del Lavoro continueranno a pronunciarsi sui ricorsi
amministrativi ex art.16 T.U. n. 1124/1965, anche in presenza di atti che
rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la
sussistenza dell'obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di
variazione emessi da una Sede INAIL.
Durante questo periodo l'Istituto, anche per non privare il datore di lavoro
della possibilità di esperire un ricorso amministrativo, stante l'incompetenza
dell'INAIL a decidere in materia, si sarebbe attivato per adeguare al disposto
normativo le procedure informatiche e consentire, così, alle Sedi di emettere
la diffida di cui all'art.16 del T.U..
Al riguardo rendeva noto che entro il 31 dicembre 2009 avrebbe rilasciato in
produzione in procedura GRA-WEB, sezione utilità, apposita funzionalità
concernente il procedimento di che trattasi per poi attivare una interoperabilità
per via informatica con le DPL.
Con la nota di dicembre n. 10988 finalmente l’Inail comunicava il rilascio in
produzione della procedura entro il 31.12.2010 per cui a partire da tale data,
qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, è rilevata
l'omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR n.
1124/1965, degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la
determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all'emanazione
di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento
per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo deve essere diffidato a
sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento del provvedimento.
Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l'adempimento, senza che sia
stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il
premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto.
Nella nota si dà atto che d’intesa con il Ministero del Lavoro, si sta
realizzando una interoperabilità per via informatica con le DPL, per la quale
si fa riserva di fornire, con successiva nota, ulteriori indicazioni, al fine
di conoscere tempestivamente la proposizione del gravame e la data correlata,
nonché l'esito del contenzioso, per non pregiudicare la immediatezza della
richiesta premi.
In attesa della suddetta interoperabilità, l’Istituto suggeriva alle proprie
strutture territoriali di concordare con le locali DPL efficaci modalità per lo
scambio delle informazioni sopra menzionate ricordando che, in caso di dati in
possesso delle PP.AA. , nessun onere può essere posto a carico dell'utente.
Nella nota si precisava : “ in pratica l'art. 16 del T.U. rappresenta lo
strumento attraverso il quale l'INAIL chiede al datore di lavoro di adempiere
ad uno o più obblighi, previsti dall'art. 12 del T.U., ai quali lo stesso non
ha provveduto spontaneamente.
L'art. 12 del DPR n. 1124/1965, oltre a prevedere l'obbligo della denuncia
iniziale di esercizio, prevede tutta una serie di altri adempimenti inerenti il
rapporto assicurativo già instaurato. Tra questi anche le "modificazioni
di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione" come
nel caso, ad esempio, di assoggettabilità all'obbligo assicurativo di
determinati lavoratori e la conseguente omessa assicurazione da parte del
datore di lavoro.
L'accertamento, da parte dell'Istituto, della sussistenza dell'obbligo
assicurativo nei confronti di taluni soggetti, con conseguente variazione dell'imponibile
retributivo da assumere quale base di calcolo del premio dovuto, si identifica
certamente con una modificazione di estensione del rischio assicurato e, come
tale, rientra nella previsione di legge.
La diffida, in sostanza, rappresenta l'atto di impulso attraverso il quale
l'INAIL avvia il procedimento amministrativo, sostituendosi al Datore di
Lavoro, che dovrebbe sfociare in un provvedimento (ad es. un certificato di
variazione e/o di assicurazione).
La diffida ad adempiere può scaturire, oltre che da verbale ispettivo, anche da
diversi altri casi. Ad esempio, nell'esame di una denuncia di nuovo lavoro può
emergere l'esecuzione di lavori il cui rischio non risulta assicurato oppure
retribuzioni presunte per il personale soggetto all'obbligo assicurativo
maggiori di quelle dichiarate in sede di autoliquidazione. In questi casi si
effettua la diffida per soddisfare l'art. 12 nella parte relativa all'obbligo
di comunicare le modificazioni e l'estensione del rischio già assicurato.
Un altro caso potrebbe verificarsi quando dai giornali o da una comunicazione
emerge che un datore di lavoro ha ceduto l'azienda, ovvero un ramo di essa, ad
altro soggetto giuridico. In questa ipotesi la diffida sarebbe riferita alla
istituzione del rapporto assicurativo.
Nel sottolineare l'importanza della questione, si chiede di prestare la massima
attenzione all'applicazione del provvedimento in esame che costituisce,
peraltro, una condizione di procedibilità per l'eventuale procedimento
giudiziale.
La corretta applicazione della diffida ex art. 16 riveste, inoltre, notevole
importanza ai fini di assicurare tempestività per ottenere l'adempimento degli
obblighi di legge e provvedere al recupero dei premi mediante richiesta di
pagamento.”
LE RICADUTE SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL’ISTITUTO.
Le strutture territoriali dell’Istituto abituate da sempre ad un lavoro
scandito dai ritmi e dalle modalità operative di una procedura ben nota, hanno
letteralmente “subito” l’introduzione della diffida che, comunque, in tutti i casi
in cui sussiste dubbio sulla sussistenza dell’obbligo assicurativo sospende la
possibile liquidazione del verbale, sospende la stessa richiesta del premio ed
introduce nel procedimento amministrativo che porta alla richiesta del premio
una serie di interruzioni e sospensioni temporali cui gli operatori non sono
assolutamente avvezzi. D’altronde continuare ad emanare certificati di
variazione e/o di assicurazione in assenza di diffida avrebbe comportato per il
privato dopo la decisione del Ministero di dichiarare inammissibili i gravami
prodotti avverso detti provvedimenti di rimanere privo di tutela in sede
amministrativa e di doversi necessariamente rivolgere all’autorità giudiziaria
ordinaria con tutte le conseguenze che avrebbe indotto nel sistema l’articolo
443 cpc..Si sarebbero ridotte le garanzie di tutela per il cittadino e comunque
si sarebbe, per altra via ricostituita la necessità di provvedere a fronte, si
ripete, del chiaro disposto dell’articolo 443 c.p.c.. Di fatto si è dunque reso
necessario ricostituire le condizioni per consentire il rispetto di una norma,
peraltro, mai abrogata.
Il primo punto che ha reso problematica da parte delle Sedi
l’applicazione della diffida è stato il raccordo con normative sopravvenute
come ad esempio la diffida ex art. 13 del D. Lgs. 124/2004 in quanto si diceva
ma se l’ispettore ( come anche lo stesso funzionario amministrativo) già
diffida il datore di lavoro all’adempimento connesso alla presentazione della
denuncia servendosi di tale diffida , che bisogno c’è poi di attivare diffida
ex art. 16?
Un altro elemento molto discusso è quello concernente il caso in cui il
datore di lavoro non abbia presentato denuncia in ordine ad una mera
modificazione oggettiva dell’attività ( ad es. da bar a bar con servizio con
cucina). Anche in questo caso in cui è mancata una denuncia di variazione ai
sensi dell’art. 12 è necessario produrre diffida? Ed all’atto pratico ove mai
il datore di lavoro faccia ricorso alla DPL su che cosa deciderà la DPL? sulla
natura dell’attività esercitata che, per essere diversa, fa scattare l’obbligo
della denuncia? Ma la diversità dell’attività in quanto tale non attiene al
pronunciamento del Consiglio di Amministrazione dell’Inail?
Quando si riscontra l’omessa denuncia di imponibile retributivo da parte
del datore di lavoro in quali casi è necessario produrre la diffida? La
sistemazione ex art. 28 TU costituisce un caso di produzione della diffida?In
presenza di “lavoro nero” emerso sia a seguito di verbale Inail che di verbale
DPL occorre prima di liquidare il verbale procedere alla diffida ex art. 16?
L’ispettore può emanare la diffida? E così via.
Nel tentativo di ridare corpo e vita ad una norma pressoché caduta in
desuetudine in un quadro normativo che si è logicamente evoluto e che è sostanzialmente
cambiato, le conclusioni cui è possibile pervenire sono le seguenti. La norma
di che trattasi è stata scritta negli anni 60’ ed ovviamente risponde alle logiche di accertamento e di esame che erano in voga in quegli anni. Essa va letta in
connessione all’articolo 12 del Testo Unico che pone in capo al datore di
lavoro una serie di obblighi ben precisi : obbligo di presentare la denuncia
dei lavori, obbligo di presentare la denuncia di variazione dei lavori, obbligo
di presentare la denuncia di cessazione, obbligo di presentare la denuncia delle
eventuali variazione anagrafiche. In tutti i casi in cui si palesi la mancata
presentazione di dette denunce è possibile far scattare la diffida.
La denuncia ed il suo contenuto, in tutte le sue forme, rappresentano un
passaggio fondamentale ai fini dell’instaurarsi di un corretto rapporto
assicurativo. Esse costituiscono infatti il tramite per consentire al datore di
lavoro di descrivere nel dettaglio la propria attività , i beni strumentali
adoperati e quant’altro. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte
vengono considerate dichiarazioni di scienza utili e necessarie per legittimare
l’imponibile contributivo poi applicato. In assenza è doveroso chiamare il
datore di lavoro alla loro produzione proprio al fine di renderlo partecipe
della costituzione del rapporto che in tal modo rifletterà quanto da lui
dichiarato. L’imponibile contributivo verrà ratificato dalla sua stessa
dichiarazione e consentirà all’Istituto innanzitutto di stabilire che l’obbligo
assicurativo esiste e poi anche in quali determinazioni concrete si
specificherà all’interno del rapporto assicurativo.
L’oggetto del contenzioso che il datore di lavoro instaurerà presso la
DPL riguarderà sempre l’obbligo assicurativo e la sua possibile sussistenza.
Anche in caso di variazione del rischio assicurato, ove il datore di lavoro
ometta di presentare la propria denuncia priverà l’Istituto della possibilità
di valutare gli elementi necessari ai fini della sussistenza dell’obbligo
assicurativo e, nello specifico, del requisito oggettivo dell’obbligo
concernente l’attività assicurata. Ove nel corso dell’accertamento ispettivo il
funzionario di vigilanza acquisirà la denuncia di variazione o altra denuncia
necessaria, è chiaro che non sarà più necessario procedere alla diffida.
E’ importante, peraltro, tenere conto della finalità dell’articolo 16 nel
suo raccordo con l’articolo 12 che è di precostituire tutte le condizioni utili
al fine di effettuare una corretta valutazione sulla sussistenza dell’obbligo
assicurativo che concerne la complessiva instaurazione del rapporto
assicurativo tra l’inail ed il datore di lavoro. Proprio in considerazione
della rilevanza del passaggio non si ritiene che in un sistema come quello
Inail in cui l’ispettore non liquida il verbale e quindi non quantifica il
premio essendo infatti questa seconda fase rimessa solo alla sede e quindi al
responsabile dello specifico processo rivolto al pagamento del premio , si
ritiene che la diffida ex art. 16 non possa essere rimessa al funzionario di
vigilanza ma debba essere riservata alla sede Inail ed al responsabile del
processo aziende che formalizza la richiesta premi e che gestirà, peraltro,
anche i rapporti con la DPL per le vie informatiche che si stanno andando a
costituire.
L’INTEROPERABILITA’ CON LE DPL PER VIA INFORMATICA.
Al fine di consentire alle Strutture territoriali di ottenere “in tempo
reale” le informazioni necessarie ad attivare la richiesta premi, l’Inail è
quasi pronto al varo del nuovo applicativo che attraverso punto cliente
consentirà di interagire con le DPL tenute a far conoscere la data di eventuale
proposizione del gravame ed il conseguente esito. L’auspicio è che le criticità
indotte nei tempi di lavoro, e non solo, dalla reintroduzione della diffida
nell’operatività delle sedi possano essere superate da questa nuova possibilità
di colloquio diretto con le DPL. In definitiva l’auspicio è che la tecnologia
possa consentire di superare quella diminuzione di efficienza che la
reviviscenza della norma alle attuali condizioni può produrre. Chi scrive ha
sempre coltivato dei dubbi sull’opportunità dell’operazione voluta dal
Ministero del lavoro. Anche la dottrina aveva sposato la tesi che per la
diffida non fosse richiesta una forma particolare e che poteva essere
considerato tale ogni invito rivolto al datore di lavoro ad adempiere
all’obbligo assicurativo, purchè formulato in maniera tale da fissare un
termine per l’adempimento o la presentazione del ricorso amministrativo (vedi
per tutti FERRARI G. Cedam “Infortuni sul lavoro e malattie professionali” pag.
221).Molte delibere sul tema come detto da parte del Ministero del lavoro
medesimo rendevano esplicita la equiparazione del certificato di variazione e/o
assicurazione alla diffida. L’osservanza formale del Testo Unico imposta dal
Ministero nulla ha aggiunto al quadro preesistente ed invece di introdurre
maggiore semplificazione, scegliendo la via dell’ossequio a tutti i costi alla
lettera delle norme, ha solo ulteriormente complicato. L’Istituto forte delle
proprie capacità informatiche si sforzerà di tradurre la criticità prodottasi
in una opportunità per il tramite della informatizzazione progressiva non solo
per questa parte dei contenuti dell’articolo 16 ma anche di tutti i gradi
successivi del giudizio.