Il difetto di giurisdizione può essere
eccepito anche dopo le scadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
(Avv. Maurizio Danza)
Di particolare interesse
la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 24883 del 9 ottobre 2008 con la quale,con
un'interpretazione adeguatrice dell’art. 37 c.p.c. in
materia di difetto di giurisdizione ,coerente con i principi di
economia processuale e di ragionevole durata del processo ( definito
in sentenza"asse portante della nuova lettura della norma"),
hanno deciso che, fino a quando la causa non sia decisa nel merito in
primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito
dalle parti anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’art.
38 c.p.c. in riferimento ai vari casi di incompetenza . Infatti come
è noto la incompetenza per materia, per valore e per
territorio,nei casi di accordo tra le parti circa il foro competente
per la trattazione controversia espressamente previsto all’art.28
del c.p.c., era rilevabili anche di ufficio,non oltre la prima
udienza di trattazione, mentre fuori da questi casi quella per
territorio poteva essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa
di risposta. La pronuncia stabilisce altresì il principio
che “la sentenza di primo grado di merito può sempre
essere impugnata per difetto di giurisdizione e che le sentenze di
appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul
punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito,
operando la relativa preclusione anche per il giudice di
legittimità;infine la Suprema Corte afferma che il giudice può
rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a
quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o
esplicito.
Avv. Maurizio
Danza – Arbitro Pubblico Impiego Lazio