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Il difetto di giurisdizione può essere eccepito anche dopo le scadenze di cui all'art. 38  c.p.c.

(Avv. Maurizio Danza)

Di particolare interesse la recente  sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione  n. 24883 del 9 ottobre 2008 con la quale,con un'interpretazione adeguatrice dell’art. 37 c.p.c.  in materia di difetto di giurisdizione ,coerente con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ( definito in sentenza"asse portante della nuova lettura della norma"), hanno deciso che, fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 38 c.p.c. in riferimento ai vari casi di incompetenza . Infatti come è noto  la incompetenza per materia, per valore e per territorio,nei casi di accordo tra le parti circa il foro competente per la trattazione controversia espressamente previsto all’art.28 del c.p.c., era rilevabili anche di ufficio,non oltre la prima udienza di trattazione, mentre fuori da questi casi quella per territorio poteva essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. La pronuncia stabilisce altresì il principio  che “la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione e che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;infine la Suprema Corte afferma che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito.

Avv. Maurizio Danza – Arbitro Pubblico Impiego Lazio

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