IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e
delle finanze la facolta' di modificare detta misura sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la
misura del cennato saggio di interesse e' stata fissata al 2,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - testo
unico della legge in materia bancaria e creditizia;
Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato
e il tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2007