Il nuovo ruolo della contrattazione e della legge
dopo il decreto attuativo della L.15 del 2009 nella riforma della
pubblica amministrazione: conseguenze sul rapporto di lavoro
Avv. Maurizio Danza – Arbitro Regionale per il
pubblico impiego
Non si può non
constatare come il rapporto di lavoro nel pubblico impiego,dopo la
legge n°15 del 2009 e il decreto attuativo del 9 ottobre (
pubblicato su G.U. n°197 del 31 ottobre 2009), appaia fortemente
modificato nella sua natura e struttura ontologica, soprattutto
tenuto conto del nuovo sistema di contrattazione collettiva previsto
nel nuovo titolo III° del D.Lgs n°165/2001 . Appare infatti
appare arduo sostenere che, allo stato attuale, si sia di fronte
ancora ad un rapporto squisitamente “contrattualizzato”
nella definizione di Massimo D’Antona, e cioè ad una sua
regolamentazione giuridica prevalentemente disciplinata dalle norme
della contrattazione collettiva e dai principi desumibili dal codice
civile, atteso che la riforma c.d. Brunetta interviene sul punto
tracciando una nuova ripartizione tra materie riservate alla legge
statale e alla contrattazione collettiva, prevedendo in sostanza che
gli istituti fondamentali fino ad oggi attribuiti con riserva di
legge,alla legislazione contrattata tra A.R.A.N. E organizzazioni
sindacali, dovranno trovare definizione esclusiva,in mancanza di
espressa delega alla contrattazione nella norma di legge statale. A
tal proposito il nuovo art 40 del D.lgs n°165 del 2001 ,che
esplicitamente esclude dalla contrattazione collettiva tra le altre,
le materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini del trattamento economico accessorio, della
mobilità, delle progressioni economiche e, quanto alla
dirigenza la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali. La conseguenza in riferimento alla disciplina giuridica
del rapporto di lavoro, all’indomani dei nuovi contratti
collettivi nazionali, come è noto di durata triennale, anche
sulla scorta della intesa sulla riforma degli assetti contrattuali
nel settore del pubblico impiego del 30 aprile 2009, sarà la
coesistenza di un rapporto di lavoro con una duplice regolamentazione
giuridica, rappresentato da istituti introdotti con legge dello Stato
ed in molti casi inderogabili e dalla contrattazione collettiva in
via residuale, dando luogo a non poche conseguenze sia in ordine alla
ricostruzione dei rispettivi limiti di attribuzione delle diverse
fonti di diritto del lavoro pubblico, che in merito alla
giurisdizione applicabile alla specifica disciplina. Un primo
significativo intervento sul rapporto di lavoro, nella ratio
riformatrice ispirata al conseguimento della efficienza ed
ottimizzazione della pubblica amministrazione, è certamente
quello operato attraverso una modifica sostanziale delle voci e della
struttura della retribuzione nell’art 45 del D.lgs n°165/01,
innanzitutto introducendo l’istituto della performance in
sostituzione di quello di produttività, con la intenzione di
tenere ben distinti il trattamento fondamentale, dalla parte relativa
al trattamento economico accessorio per i dipendenti e per la
dirigenza da quella della posizione di risultato ( cfr.art 24 c.1 bis
D.lgs n°165/01), attribuendole un valore rilevante ai fini della
verifica del raggiungimento effettivo degli obiettivi assegnati
presupposto indefettibile per la attribuzione delle risorse
aggiuntive. A ben vedere proprio il livello di performance c.d.
Individuale ( accanto a quella c.d. Organizzativa), conseguito ai
fini della attribuzione del trattamento economico accessorio, diventa
anche condizione preferenziale per l’accesso alle procedure per
la progressione economica e giuridica dei dipendenti, prevedendo la
norma che il collocamento nella fascia più alta, tra le tre
previste dal decreto, costituisca rispettivamente titolo prioritario
e rilevante. Ulteriore elemento di novità che inciderà
profondamente sulla struttura giuridica del rapporto di lavoro con
riferimento alla problematica relativa “ai limiti quantitativi
e qualitativi” della prestazione del dipendente pubblico, è
senza dubbio la modifica operata sull’art 52 del D.Lgs
n°165/2001 che attiene alle prestazioni richiedibili al
lavoratore dipendente da intendersi, nella ratio della riforma
Brunetta quale condizione di ottimizzazione delle risorse a
disposizione della pubblica amministrazione: a tal proposito va
rilevato come alla luce dell’attuale disposto normativo, al
dipendente potrà essere chiesto l’adempimento di quelle
mansioni non più corrispondenti alla classificazione
professionale, ma all’area di inquadramento, i cui confini
appaiono meno certi, se non si provvederà anche alla
emanazione di norme finalizzate ad introdurre una disciplina di
raccordo, che tenga conto anche delle abilitazioni conseguite e delle
esperienze professionali acquisite dai dipendenti. Indice ulteriore
di un mutamento degli assetti regolativi del rapporto di lavoro, le
rilevanti modifiche intervenute in riferimento alla materia
disciplinare, parimenti concepita come strumento funzionale e /o di
controllo dei risultati della performance individuale; sul punto il
decreto attuativo della L.15 del 2009 ,nel portare a completamento il
processo di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale,
è intervenuto in primo luogo sul procedimento disciplinare
distinguendo tra sanzioni lievissime,e cioè il rimprovero
verbale, che sarà regolamentata dalla contrattazione
collettiva, e quelle meno gravi, normate esclusivamente dalla legge
che attribuisce tutti i poteri al Dirigente dell’ufficio in cui
presta servizio il dipendente; per quelle più gravi invece, la
competenza resta attribuita all’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari che deciderà anche in merito a
quelle meno gravi nel caso in cui il responsabile dell’ufficio
non possegga la qualifica di dirigente( cfr.55 bis c.2,c.4 del D.lgs
n°165/01). Per quanto concerne poi le nuove tipologie
sanzionatorie introdotte dal decreto e ritenute espressamente
inderogabili da parte della contrattazione , si chiarisce in primo
luogo che sulla materia resta la giurisdizione del giudice ordinario
in funzione del lavoro secondo l’art 63 del D.lgs n°165/01
. La disposizione di cui all’art 55 quater prevede poi tra le
nuove fattispecie sanzionatorie “non conservative”riconducibili
alla tipologia del licenziamento c.d. Disciplinare, sei nuove
fattispecie tra cui rileva quella per” falsa attestazione della
presenza in servizio mediante alterazione di atti o del sistema di
rilevamento o attraverso certificato medico falso”( cfr.lett a
c.1).A ben vedere questa fattispecie appare in linea con la ratio di
particolare rigore della riforma del pubblico impiego in tema di
inasprimento delle sanzioni agli assenteisti, atteso che il
comportamento già di per sé fonte di responsabilità
disciplinare, è presupposto della nuova figura di reato per
false attestazioni o certificazioni introdotta dal successivo art 55
quinquies che può dar luogo anche a responsabilità del
dipendente per danno patrimoniale nonché per danno
all’immagine subito dalla pubblica amministrazione,figure nuove
introdotte dal decreto . Infine ancora tra le misure estintive del
rapporto di lavoro poste in qualche modo a presidiare l’ottemperanza
degli obiettivi di performance assegnati al dipendente pubblico , va
menzionata la specifica e nuova tipologia di licenziamento
disciplinare prevista per insufficiente rendimento riscontrato in un
arco temporale non inferiore ai due anni per reiterata violazione di
obblighi concernenti la prestazione ( cfr.55 quater c.2). Infine la
successiva disposizione ( cfr.art 55 sexies c.2) prevede, il
collocamento in disponibilità nel caso in cui il lavoratore
cagioni grave danno al normale funzionamento dell’ufficio per
inefficienza o incompetenza professionale, accertate dalla pa
all’esito del procedimento disciplinare.