Il difensore non deve per forza farsi
sostituire in aula
Di particolare interesse la sentenza
n°41502 della V° Sezione Penale della Corte di Cassazione che
è intervenuta a decidere su un caso di legittimo impedimento
degli avvocati e statuendo dunque sui limiti sostanziali del diritto
alla difesa .Nel caso di specie riferito ad un processo di
particolare complessità, il difensore aveva chiesto
espressamente al Giudice il rinvio,dato il concomitante impegno in
altro processo,nel quale aveva documentato altresì la
impossibilità della sostituzione.
La Corte di cassazione ha dunque accolto
il ricorso, annullando con rinvio la sentenza di condanna per
bancarotta nei confronti di una imprenditrice, rilevato che i giudici
non avevano voluto riconoscere il rinvio dell’udienza
nonostante il suo difensore fosse impegnato in un altro processo con
un caso particolarmente complicato.
I giudici della Corte di Cassazione
hanno dunque sostenuto in sentenza che tra le norme del codice di
procedura penale,non si rilevano principi formali che impongono al
difensore impedito, di comparire all’udienza che ne chiede il
differimento o di nominare un sostituto. Infatti nella sentenza si
sottolinea come sia legittima l’istanza di rinvio del
difensore, nel caso di specie, motivata dalla necessità di
partecipare personalmente all’altra udienza, in quanto
procuratore speciale dell’imputato e dunque non potendo Egli
provvedere altrimenti anche con la nomina di un sostituto ,attesa la
personale e piena conoscenza degli atti di un procedimento
complesso,garanzia di un corretto esercizio del diritto alla difesa
sostanziale dell’imputato.