Danni morali nelle micropermanenti: transeunte
turbamento
(Tribunale di Monza, 4
dicembre 2009, n.3369)
Anche in questa sentenza
la Cassazione si ribadisce che il danno morale non può essere
escluso dal risarcimento.
In un incidente stradale,
ai fini risarcitori, vengono valutati:
- danni
patrimoniali;
- danni biologici
- danni morali
(dalla sentenza 28407/2008 e non sempre recepiti dalle Compagnie
assicurative).
Danno patrimoniale
Per definizione della
Sent. Cass. 2368/84 s’intende la"…diminuzione del
patrimonio tramite l'altrui condotta, anche per effetto delle spese
sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle
cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero
indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il
venir meno di una attesa di guadagno ".
Oppure come definito
dalla Consulta (Sent. 184/86) "danno-conseguenza" come
conseguenza del atto illecito.
Come previsto dagli artt.
1223 e 2056 cod.civ., il risarcimento deve includere il danno
emergente (le reali perdite subite dal danneggiato rispetto il
periodo antecedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il
mancato introito pecuniario, vantaggio, utilità che il
danneggiato avrebbe potuto conseguire se l’evento non si fosse
realizzato).
Danno biologico
Consiste nel danno
all'integrità fisica; la modificazione peggiorativa delle
funzioni naturali afferenti al soggetto ed antecedenti all'evento
considerato.
Nel settore RC auto, il
danno biologico viene definito "lesione temporanea o permanente
all'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della
vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di reddito - art 139 comma 2- codice delle
assicurazioni private”.
La liquidazione avviene,
dopo una valutazione medico-legale, applicando le tariffe di
apposite tabelle che tendono alla valutazione e trasformazione
pecuniaria di uno standard casi pratici. Nelle tabelle mediche le
lesioni subite vengono trasformate in percentuali dove il massimo
viene valutata al 100%.
I danni biologici sono
suddivisi in permanenti e temporanei (totali o parziali), diversi
parametri (età, tipologia di lavoro, etc) in aggiunta si
valutano anche alcune specifiche accezioni di danno quali:” il
danno estetico, il danno alla sfera sessuale e il danno esistenziale
correlato ad un genetico "diritto ad una vita felice e serena".
Qualora le lesioni
influiscono in misura minore al 9-10% sulla capacità totale e,
per la loro modestia, non coinvolgono la capacità lavorativa
della persona infortunata. vengono definite "micropermanenti"
Danno morale
Rientra nella sfera
psichica ed investe tutta una serie di sofferenze morali, ansie,
paure, etc.. La norma del danno morale è l'art. 2059 cod. civ.
intitolato "Danni non patrimoniali" che intima il
risarcimento dei danni non patrimoniali debba essere riconosciuto
solo nei casi indicati dalla legge .
La liquidazione del danno
morale è, solitamente, determinato in misura pari ad ½
- ¼ del danno biologico.
Repetita iuvant: il danno
morale va risarcito.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare