SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE
SUGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI NEL DLGS
81/2008 E NEL D. LGS. 106/2009.
PREMESSA
Con le nuove norme in materia
di sicurezza al centro del sistema è posto il datore di
lavoro. Egli deve dotarsi di un vero e proprio modello gestionale
della prevenzione,di una rete organizzativa della prevenzione. In
precedenza poteva creare l’organizzazione del lavoro che voleva
, ora il modello organizzativo per la prevenzione è imposto
dalle norme nelle sue modalità ed articolazioni. In assenza di
questa rete organizzativa scatta la sanzione. Il modulo che connota
la organizzazione e la gestione della prevenzione non è
rimesso,dunque, alla discrezionalità del soggetto imprenditore
ma è rigido ed individuato dalla norma. Il datore di lavoro è
promotore e regista della sicurezza entro i limiti del modello
disegnato dal legislatore. Proprio la rigidità del modello
organizzativo ha fatto sì che qualcuno si chiedesse se
l’attuale assetto non contrasti con l’articolo 41 della
Costituzione che prevede il diritto alla libertà di impresa.
Si è obiettato che proprio l’articolo 41 della
Costituzione prevede che la libertà di impresa non deve
svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà
ed alla dignità dei lavoratori.
I SOGGETTI DELLA
PREVENZIONE
Già il decreto
legislativo 626/94, rifacendosi ai DPR degli anni ’50, aveva,
anche in relazione alla notevole elaborazione giurisprudenziale,
previsto che i soggetti titolari delle posizioni di garanzia della
salute dei lavoratori fossero tre e cioè datore di lavoro,
dirigenti e preposti.
Aveva poi definito il datore
di lavoro e distinto tra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro
privato considerando preminente,come peraltro la giurisprudenza,
rispetto al dato formale della titolarità del rapporto di
lavoro ovvero della qualifica rivestita nell’ambito
dell’organizzazione aziendale l’effettivo svolgimento
delle funzioni in materia di sicurezza. Pertanto già in base
al 626 il datore di lavoro è non solo il titolare del
rapporto di lavoro (criterio formale), ma comunque "il soggetto
che secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha
la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità
produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa(criterio funzionale o sostanziale).
I DPR degli anni ‘50
chiamavano in causa da una parte datore di lavoro, dirigenti e
preposti e, dall’altro, i lavoratori.. Il d.lgs.626/94 ha
introdotto tre figure: due del tutto nuove, servizio di prevenzione e
protezione ambientale e rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e uno, il medico competente, già presente nel d.
277/91 in materia di rischi da piombo amianto e rumore, ma che il d.
626 ridefinisce nelle sue funzioni e nelle sue responsabilità.
"Ebbene, questi nuovi attori della prevenzione hanno competenze,
hanno obblighi e responsabilità che sono caratterizzati da una
stretta correlazione tra tutte le figure in campo, di modo che la
sicurezza sui luoghi di lavoro è la risultante della
collaborazione che deve esistere tra i vari soggetti della
prevenzione."(Beniamino Deidda "La responsabilità
dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza in azienda ed
il sistema delle deleghe")
Viene introdotto così
il concetto di prevenzione come sistema articolato, che richiede la
partecipazione di più soggetti e l’adozione di procedure
e comportamenti predeterminati dal legislatore. Trattasi di concetto
di chiara derivazione comunitaria che si è andato confermando
nell’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza
negli anni in cui il decreto 626 è stato vigente ed ha trovato
il suo punto di arrivo con il varo del Testo Unico n. 81/08.
IN PARTICOLARE IL DATORE DI
LAVORO.
Il datore di lavoro come si
diceva all’inizio, deve dotarsi di una rete organizzativa e
gestionale i cui requisiti sono predeterminati dal legislatore.
La legge vuole cioè che
il datore di lavoro sia non solo il promotore del sistema di
sicurezza, ma anche il regista e il controllore attento
dell’attuazione delle misure adottate in una concezione
dinamica ed attenta ai mutamenti delle condizioni produttive.
Analizziamo i suoi obblighi ai
sensi dell’articolo 18 così come riscritto dal 106/2009:
a) nominare il medico
competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico
competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
g) inviare i lavoratori alla
visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza
degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro;
h) adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il più
presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire
al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
r);
o) consegnare tempestivamente
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r); il documento è consultato esclusivamente in
azienda;
p) elaborare il documento di
cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come
previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;. Il
documento è consultato esclusivamente in azienda.
q) prendere appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza
di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o
all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative
agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni;
r) comunicare in via
telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla
ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all'articolo 50;
t) adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda o dell'unità
produttiva, e al numero delle
persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro;
v) nelle unità
produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all'articolo 35
z) aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa)comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
aa) comunicare in via
telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo
di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti
dei
lavoratori già eletti o
designati;
bb) vigilare affinché i
lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui
alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini
statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei
mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8,
comma 4.
2. Il datore di lavoro
fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del
lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli
impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1,
lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati
dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto
di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
"L’articolo 18 si
conclude ora, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto
correttivo, con il comma 3-bis,
"erede" (in tono minore e
con contenuto ridotto) di quell’art. 15-bis
che compariva in una
precedente versione del decreto 106 e che si poneva per il suo
contenuto come norma modificatrice dell’art. 40 comma 2
del codice penale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (modifica del codice penale che peraltro, prima
ancora di ogni considerazione sulla sua opportunità e
necessarietà, non è in alcun modo contemplata tra i
criteri di delega di cui all’art. 1 della legge 123/07).
l’articolo 15-bis (la cosiddetta norma salva-manager in
riferimento al processo per l’incendio alla
ThyssenKrupp), avrebbe creato i presupposti per
esonerare dalla propria responsabilità i soggetti (datore di
lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa: non
sarebbero più stati obbligati ad impedire eventi lesivi o
mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi fossero
state condotte colpose di altri soggetti. Come sottolineato
nell’appello di 70 professori di diritto penale
il nuovo articolo avrebbe apportato "una profonda deroga alla
disciplina generale della responsabilità omissiva,
disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che
nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici
dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte
o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del
preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli
installatori, del medico competente o del lavoratore."(Anna
Guardavilla in Puntosicuro più avanti citato)
Ad ogni modo, il comma 3-bis
prevede ora che "il datore di lavoro e i dirigenti sono
tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma
restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli
stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti".
LA DELEGA E
LA SUB DELEGA. ARTT. 16 E 17.
Ma veniamo ora ai limiti del
poteri di delega riconosciuto al datore di lavoro e che aveva
costituito un punto molto discusso vigente il decreto 626/1994 e sul
quale è intervenuto il legislatore con il decreto correttivo
rafforzandolo ed introducendo l’istituto della sub delega.
Richiamiamo innanzitutto
l’articolo 16 che prevede:
1. La delega di funzioni da
parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto
scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al
delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al
delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata
dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma
1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non
esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine
al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di
verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. L’obbligo
di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato
può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di
funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la
delega di cui al presente
comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Art. 17. Obblighi del datore
di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28;
b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
LA DELEGA DI
FUNZIONI
Con la previsione
dell’istituto della delega il D. Lgs. 81/2008 ha dato voce agli
orientamenti creatisi in giurisprudenza. Come noto attraverso
tale strumento il datore di lavoro ripartisce gli oneri connessi alla
sua posizione in materia di sicurezza dei lavoratori su altri
soggetti che risultino in possesso di adeguata idoneità
professionale.
Sull’istituto della delega si condivide quanto
rappresentato dall’Avv. Severino in un suo documento più
avanti citato e cioè che "va riconosciuto al legislatore
del 2008, da un lato, il merito di aver dato una precisa definizione
dell’istituto individuando limiti e condizioni di ammissibilità
della delega, dall’altro, di "aver con chiarezza
riconosciuto a tale strumento il ruolo di mezzo – non elusivo
di responsabilità ma – di "fisiologica"
organizzazione dell’impresa, e correlativamente, come già
da tempo affermato in dottrina, di normale adempimento del debito
prevenzionistico."
La delega deve avere adeguata
e tempestiva pubblicità e questo la giurisprudenza non lo
aveva mai rilevato,. Essa è efficace se data per iscritto,e se
osserva i seguenti principi : principio di certezza, il principio di
specificità, il principio dell’assenza di colpa nella
scelta del delegato, il principio di effettiva titolarità del
potere, il principio dell’autonomia patrimoniale e il principio
di consapevolezza dello stesso delegato accertato dall’accettazione
scritta della delega. Essa è generalmente ammessa,
salvo i casi di espresso divieto ex art.17.
Da ultimo l’art.
16 al comma 3 sancisce poi i limiti della responsabilità del
datore di lavoro che abbia trasferito ad altri i compiti delegabili,
stabilendo che a suo carico permane comunque l’"obbligo
di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite".
L’OBBLIGO DI
VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO
Su questo punto il decreto
correttivo ha introdotto una interessante disposizione secondo la
quale "in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 l’obbligo
di vigilanza del delegante si intende assolto". La disposizione
introduce una presunzione secondo cui chi adotta un’efficace
modello di verifica e controllo della prevenzione avrebbe assolto
anche l’obbligo della vigilanza. Così disponendo il
legislatore incide fortemente anche sulla costruzione della
responsabilità penale dal momento che la presunzione opera
anche su questo terreno. Sarà infatti necessario fornire la
prova contraria secondo la quale il datore di lavoro, pur avendo
adottato un modello di gestione ed organizzazione, non ha poi
provveduto a vigilare correttamente sull’operato dei soggetti
incaricati. Il riferimento assunto ad oggetto dalla norma è
il Modello di organizzazione e gestione che l’ente dovrà
adottare ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 in vista della
prevenzione (anche) dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
"Il richiamo, (secondo l’Avvocato
Severino in "L’obbligo di
impedimento:evoluzione giurisprudenziale e ipotesi di limitazione
della responsabilita’ penale") del datore di lavoro.",
non appare però del tutto chiaro, posto che il comma 4
dell’art. 30 fa in realtà riferimento ad uno specifico
contenuto del Modello, ossia il sistema di controllo sull’attuazione
dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate.
Parrebbe di ravvisare, ancora una volta, un
tentativo di spersonalizzazione della responsabilità connessa
alla materia della sicurezza, volta a trasferire sull’ente, più
che sulla persona fisica, i relativi adempimenti e le conseguenti
responsabilità. Non può tuttavia sottacersi il rischio
che le relative responsabilità finiscano con il sommarsi,
ipotesi senz’altro plausibile nel caso in cui si accerti
l’inidoneità del modello adottato ai fini della
prevenzione degli infortuni."
Tale disposizione ha così
sostituito quella – corrispondente - contenuta nella versione
originaria del D.Lgs. 81/08, che prevedeva che "la
vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4". Nella
formulazione del decreto correttivo, dunque, l’adozione ed
efficace attuazione di un modello organizzativo ex D.Lgs.
231/01 che preveda, oltre agli altri requisiti
elencati nell’art. 30 D.Lgs. 81/08, anche "un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità
delle misure adottate", è
tale da far presumere l’adempimento dell’obbligo di
vigilanza in capo al soggetto delegante sul corretto espletamento
delle attività delegate, obbligo che così "si
intende assolto".
"Dunque si è
passati da una previsione che indicava il sistema di controllo
adottato nell’ambito di un modello organizzativo e avente le
caratteristiche definite dal quarto comma dell’art. 30 quale
possibile modalità per l’adempimento dell’obbligo
di vigilanza sull’attività del delegato, ad una vera e
propria presunzione tale da poter esimere il datore di lavoro, al
ricorrere di tale presupposto, da eventuali responsabilità per
la violazione dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08.È chiaro
che perché tale presunzione possa sussistere:
- non è sufficiente la
mera adozione del modello organizzativo ma deve ricorrere anche il
requisito della "efficace attuazione"
dello stesso (art. 16 c. 3 D.Lgs. 81/08; artt. 6 e 7 D.Lgs.
81/08).
- il sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate deve
essere "idoneo" (art. 30 comma 4
D.Lgs. 81/08 cui rinvia l’art. 16 c. 3 del medesimo decreto).
- "il riesame e
l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico" (art. 30 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 81/08
cui rinvia l’art. 16 c. 3 del medesimo decreto).
Il rinvio all’art. 30 comma
4 operato dall’art. 16 può poi collegarsi alla
presunzione prevista dal quinto comma dell’art. 30, ormai nota,
secondo cui "in sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo [quindi ivi compreso il 4° comma sul sistema di
controllo, n.d.r.] per le parti corrispondenti." (Anna
Guardavilla "Decreto correttivo: novita’ per delega e
obblighi di datore e dirigente" in Puntosicuro)
LA SUB DELEGA
La sub delega, introdotta
specificamente dal decreto correttivo ma di per sè oggetto di
interventi della giurisprudenza, consiste nella possibilità
che il soggetto delegato dal datore di lavoro trasferisca a sua volta
ad altri la propria posizione di garanzia.
La relazione di
accompagnamento al decreto correttivo precisa che "recependo sul
punto la puntuale richiesta dei pareri di Camera e Senato, avanzata
al fine di risolvere un dubbio ricorrente negli operatori, viene
esplicitata la possibilità che il soggetto delegato
"trasferisca" a sua volta ad altri poteri e responsabilità
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le
condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni –
richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere
specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro.
Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate."
I limiti alla possibilità
che il delegato trasferisca a sua volta i poteri e gli obblighi che
gli sono stati delegati dal datore di lavoro sono i seguenti:
- deve esservi stata una
"previa intesa con il datore di lavoro";
- le funzioni subdelegate in
materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere "specifiche";
- tale subdelega può e
deve avvenire "alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e
2", quindi, è bene ricordarlo, a condizione
"che essa risulti da
atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al
delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al
delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate.
che la delega sia accettata
dal delegato per iscritto"
e con l’avvertenza che
alla delega "deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità."
E in ultimo, "il
soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente
comma - subdelega, n.d.r. - non può, a sua volta, delegare le
funzioni delegate."
Per effetto della novità
legislativa il delegante può delegare specifiche funzioni in
materia di sicurezza alle medesime condizioni di validità per
le quali è ammessa la delega con obbligo di vigilare sul
corretto espletamento delle funzioni delegate, mentre il sub delegato
non può a sua volta delegare le funzioni ricevute. La sub
delega è condizionata alla necessità del consenso del
datore di lavoro e dal divieto di ammissibilità di una
ulteriore sub delega. Rimane in capo al delegato-delegante l’intera
responsabilità connessa al complesso delle altre funzioni
assegnate dal datore di lavoro. In sostanza l’art. 16 del
decreto 81/2008 configura il potere di delega primaria solo al datore
di lavoro e in nessun caso consente al dirigente di assegnare in
delega funzioni sue proprie che non gli siano state delegate. Parte
di queste ultime possono essere a loro volta delegate con il consenso
del datore di lavoro e con la specifica vigilanza del delegante sul
soggetto sub delegato.