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SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE SUGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI NEL DLGS 81/2008 E NEL D. LGS. 106/2009.

 

PREMESSA

Con le nuove norme in materia di sicurezza al centro del sistema è posto il datore di lavoro. Egli deve dotarsi di un vero e proprio modello gestionale della prevenzione,di una rete organizzativa della prevenzione. In precedenza poteva creare l’organizzazione del lavoro che voleva , ora il modello organizzativo per la prevenzione è imposto dalle norme nelle sue modalità ed articolazioni. In assenza di questa rete organizzativa scatta la sanzione. Il modulo che connota la organizzazione e la gestione della prevenzione non è rimesso,dunque, alla discrezionalità del soggetto imprenditore ma è rigido ed individuato dalla norma. Il datore di lavoro è promotore e regista della sicurezza entro i limiti del modello disegnato dal legislatore. Proprio la rigidità del modello organizzativo ha fatto sì che qualcuno si chiedesse se l’attuale assetto non contrasti con l’articolo 41 della Costituzione che prevede il diritto alla libertà di impresa. Si è obiettato che proprio l’articolo 41 della Costituzione prevede che la libertà di impresa non deve svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità dei lavoratori.

 

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

Già il decreto legislativo 626/94, rifacendosi ai DPR degli anni ’50, aveva, anche in relazione alla notevole elaborazione giurisprudenziale, previsto che i soggetti titolari delle posizioni di garanzia della salute dei lavoratori fossero tre e cioè datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Aveva poi definito il datore di lavoro e distinto tra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro privato considerando preminente,come peraltro la giurisprudenza, rispetto al dato formale della titolarità del rapporto di lavoro ovvero della qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale l’effettivo svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza. Pertanto già in base al 626  il datore di lavoro è non solo il titolare del rapporto di lavoro (criterio formale), ma comunque "il soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa(criterio funzionale o sostanziale).

I DPR degli anni ‘50 chiamavano in causa da una parte datore di lavoro, dirigenti e preposti e, dall’altro, i lavoratori.. Il d.lgs.626/94 ha introdotto tre figure: due del tutto nuove, servizio di prevenzione e protezione ambientale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e uno, il medico competente, già presente nel d. 277/91 in materia di rischi da piombo amianto e rumore, ma che il d. 626 ridefinisce nelle sue funzioni e nelle sue responsabilità. "Ebbene, questi nuovi attori della prevenzione hanno competenze, hanno obblighi e responsabilità che sono caratterizzati da una stretta correlazione tra tutte le figure in campo, di modo che la sicurezza sui luoghi di lavoro è la risultante della collaborazione che deve esistere tra i vari soggetti della prevenzione."(Beniamino Deidda "La responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza in azienda ed il sistema delle deleghe")

Viene introdotto così il concetto di prevenzione come sistema articolato, che richiede la partecipazione di più soggetti e l’adozione di procedure e comportamenti predeterminati dal legislatore. Trattasi di concetto di chiara derivazione comunitaria che si è andato confermando nell’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza negli anni in cui il decreto 626 è stato vigente ed ha trovato il suo punto di arrivo con il varo del Testo Unico n. 81/08.

 

IN PARTICOLARE IL DATORE DI LAVORO.

Il datore di lavoro come si diceva all’inizio, deve dotarsi di una rete organizzativa e gestionale i cui requisiti sono predeterminati dal legislatore.

La legge vuole cioè che il datore di lavoro sia non solo il promotore del sistema di sicurezza, ma anche il regista e il controllore attento dell’attuazione delle misure adottate in una concezione dinamica ed attenta ai mutamenti delle condizioni produttive.

Analizziamo i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 18 così come riscritto dal 106/2009:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali

messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo Tali misure devono essere  adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità

produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa)comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei

lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

 

"L’articolo 18 si conclude ora, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, con il comma 3-bis, "erede" (in tono minore e con contenuto ridotto) di quell’art. 15-bis  che compariva in una precedente versione del decreto 106 e che si poneva per il suo contenuto come norma modificatrice dell’art. 40 comma 2 del codice penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (modifica del codice penale che peraltro, prima ancora di ogni considerazione sulla sua opportunità e necessarietà, non è in alcun modo contemplata tra i criteri di delega di cui all’art. 1 della legge 123/07). l’articolo 15-bis (la cosiddetta norma salva-manager in riferimento al processo per l’incendio alla ThyssenKrupp), avrebbe creato i presupposti per esonerare dalla propria responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa: non sarebbero più stati obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi fossero state condotte colpose di altri soggetti.  Come sottolineato nell’appello di 70 professori di diritto penale il nuovo articolo avrebbe apportato "una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore."(Anna Guardavilla in Puntosicuro più avanti citato)

Ad ogni modo, il comma 3-bis prevede ora che "il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti". 

 

 

LA DELEGA E LA SUB DELEGA. ARTT. 16 E 17.

Ma veniamo ora ai limiti del poteri di delega riconosciuto al datore di lavoro e che aveva costituito un punto molto discusso vigente il decreto 626/1994 e sul quale è intervenuto il legislatore con il decreto correttivo rafforzandolo ed introducendo l’istituto della sub delega.

Richiamiamo innanzitutto l’articolo 16 che prevede:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo

svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la

delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento  previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

LA DELEGA DI FUNZIONI

Con la previsione dell’istituto della delega il D. Lgs. 81/2008 ha dato voce agli orientamenti creatisi in giurisprudenza. Come noto attraverso tale strumento il datore di lavoro ripartisce gli oneri connessi alla sua posizione in materia di sicurezza dei lavoratori su altri soggetti che risultino in possesso di adeguata idoneità professionale.

Sull’istituto della delega si condivide quanto rappresentato dall’Avv. Severino in un suo documento più avanti citato e cioè che "va riconosciuto al legislatore del 2008, da un lato, il merito di aver dato una precisa definizione dell’istituto individuando limiti e condizioni di ammissibilità della delega, dall’altro, di "aver con chiarezza riconosciuto a tale strumento il ruolo di mezzo – non elusivo di responsabilità ma – di "fisiologica" organizzazione dell’impresa, e correlativamente, come già da tempo affermato in dottrina, di normale adempimento del debito prevenzionistico."

La delega deve avere adeguata e tempestiva pubblicità e questo la giurisprudenza non lo aveva mai rilevato,. Essa è efficace se data per iscritto,e se osserva i seguenti principi : principio di certezza, il principio di specificità, il principio dell’assenza di colpa nella scelta del delegato, il principio di effettiva titolarità del potere, il principio dell’autonomia patrimoniale e il principio di consapevolezza dello stesso delegato accertato dall’accettazione scritta della delega. Essa è generalmente ammessa, salvo i casi di espresso divieto ex art.17.

Da ultimo l’art. 16 al comma 3 sancisce poi i limiti della responsabilità del datore di lavoro che abbia trasferito ad altri i compiti delegabili, stabilendo che a suo carico permane comunque l’"obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".

 

L’OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO

Su questo punto il decreto correttivo ha introdotto una interessante disposizione secondo la quale "in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 l’obbligo di vigilanza del delegante si intende assolto". La disposizione introduce una presunzione secondo cui chi adotta un’efficace modello di verifica e controllo della prevenzione avrebbe assolto anche l’obbligo della vigilanza. Così disponendo il legislatore incide fortemente anche sulla costruzione della responsabilità penale dal momento che la presunzione opera anche su questo terreno. Sarà infatti necessario fornire la prova contraria secondo la quale il datore di lavoro, pur avendo adottato un modello di gestione ed organizzazione, non ha poi provveduto a vigilare correttamente sull’operato dei soggetti incaricati. Il riferimento assunto ad oggetto dalla norma è il Modello di organizzazione e gestione che l’ente dovrà adottare ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 in vista della prevenzione (anche) dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

"Il richiamo, (secondo l’Avvocato Severino in "L’obbligo di impedimento:evoluzione giurisprudenziale e ipotesi di limitazione della responsabilita’ penale") del datore di lavoro.", non appare però del tutto chiaro, posto che il comma 4 dell’art. 30 fa in realtà riferimento ad uno specifico contenuto del Modello, ossia il sistema di controllo sull’attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Parrebbe di ravvisare, ancora una volta, un tentativo di spersonalizzazione della responsabilità connessa alla materia della sicurezza, volta a trasferire sull’ente, più che sulla persona fisica, i relativi adempimenti e le conseguenti responsabilità. Non può tuttavia sottacersi il rischio che le relative responsabilità finiscano con il sommarsi, ipotesi senz’altro plausibile nel caso in cui si accerti l’inidoneità del modello adottato ai fini della prevenzione degli infortuni."

Tale disposizione ha così sostituito quella – corrispondente - contenuta nella versione originaria del D.Lgs. 81/08, che prevedeva che "la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4". Nella formulazione del decreto correttivo, dunque, l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 che preveda, oltre agli altri requisiti elencati nell’art. 30 D.Lgs. 81/08, anche "un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate", è tale da far presumere l’adempimento dell’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante sul corretto espletamento delle attività delegate, obbligo che così "si intende assolto".

"Dunque si è passati da una previsione che indicava il sistema di controllo adottato nell’ambito di un modello organizzativo e avente le caratteristiche definite dal quarto comma dell’art. 30 quale possibile modalità per l’adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato, ad una vera e propria presunzione tale da poter esimere il datore di lavoro, al ricorrere di tale presupposto, da eventuali responsabilità per la violazione dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08.È chiaro che perché tale presunzione possa sussistere:

- non è sufficiente la mera adozione del modello organizzativo ma deve ricorrere anche il requisito della "efficace attuazione" dello stesso (art. 16 c. 3 D.Lgs. 81/08; artt. 6 e 7 D.Lgs. 81/08).

- il sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate deve essere "idoneo" (art. 30 comma 4 D.Lgs. 81/08 cui rinvia l’art. 16 c. 3 del medesimo decreto).

- "il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico" (art. 30 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 81/08 cui rinvia l’art. 16 c. 3 del medesimo decreto).

Il rinvio all’art. 30 comma 4 operato dall’art. 16 può poi collegarsi alla presunzione prevista dal quinto comma dell’art. 30, ormai nota, secondo cui "in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo [quindi ivi compreso il 4° comma sul sistema di controllo, n.d.r.] per le parti corrispondenti." (Anna Guardavilla "Decreto correttivo: novita’ per delega e obblighi di datore e dirigente" in Puntosicuro)

 

LA SUB DELEGA

La sub delega, introdotta specificamente dal decreto correttivo ma di per sè oggetto di interventi della giurisprudenza, consiste nella possibilità che il soggetto delegato dal datore di lavoro trasferisca a sua volta ad altri la propria posizione di garanzia.

 

La relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che "recependo sul punto la puntuale richiesta dei pareri di Camera e Senato, avanzata al fine di risolvere un dubbio ricorrente negli operatori, viene esplicitata la possibilità che il soggetto delegato "trasferisca" a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne specifica le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega. Le funzioni subdelegate devono essere specifiche e deve esservi una previa intesa con il datore di lavoro. Esse, inoltre, non possono essere a loro volta delegate."

 

I limiti alla possibilità che il delegato trasferisca a sua volta i poteri e gli obblighi che gli sono stati delegati dal datore di lavoro sono i seguenti:

- deve esservi stata una "previa intesa con il datore di lavoro";

- le funzioni subdelegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere "specifiche";

- tale subdelega può e deve avvenire "alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2", quindi, è bene ricordarlo, a condizione

"che essa risulti da atto scritto recante data certa;

che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

che la delega sia accettata dal delegato per iscritto"

e con l’avvertenza che alla delega "deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità." 

E in ultimo, "il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma - subdelega, n.d.r. - non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate."

Per effetto della novità legislativa il delegante può delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza alle medesime condizioni di validità per le quali è ammessa la delega con obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate, mentre il sub delegato non può a sua volta delegare le funzioni ricevute. La sub delega è condizionata alla necessità del consenso del datore di lavoro e dal divieto di ammissibilità di una ulteriore sub delega. Rimane in capo al delegato-delegante l’intera responsabilità connessa al complesso delle altre funzioni assegnate dal datore di lavoro. In sostanza l’art. 16 del decreto 81/2008 configura il potere di delega primaria solo al datore di lavoro e in nessun caso consente al dirigente di assegnare in delega funzioni sue proprie che non gli siano state delegate. Parte di queste ultime possono essere a loro volta delegate con il consenso del datore di lavoro e con la specifica vigilanza del delegante sul soggetto sub delegato.

 

 

 

 

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