IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 65 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di
atto pubblico informatico redatto dal notaio;
Vista la legge 16
febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli
archivi notarili;
Visto il regio
decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del
nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Vista la legge 3 agosto
1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del
notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa
nazionale del notariato;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° marzo 2010;
Acquisito il parere della
competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9
giugno 2010;
Rilevato che il Senato
della Repubblica non ha espresso il parere nei termini;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno
2010;
Sulla proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche alla legge 16
febbraio 1913, n. 89
1. Alla legge 16 febbraio
1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - 1. Il
notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma
digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale
del notariato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al coadiutore e al notaio delegato. Art. 23-ter. - 1. Il
certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per
l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di
cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta,
sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili
distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo. 2. Le modalita' di
gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne
l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o
delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa
vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e'
sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi
causa, compreso il trasferimento ad altro distretto. 3. Il notaio
custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma
collegato al certificato di cui al comma 1.»; b) all'articolo
38 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il capo
dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro,
richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento
immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei
repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo
62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto
trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»; c)
dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - 1.
All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto
con procedure informatiche si applicano le disposizioni della
presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 2.
L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice
civile, e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche,
dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. Art.
47-ter. - 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si
applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis. 2. L'atto pubblico
informatico e' ricevuto in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e il controllo
personale degli strumenti informatici. 3. Il notaio nell'atto
pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la
validita' dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle
parti.»; d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art.
52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni
sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza
del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente
anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 2.
Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le
parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»; e) dopo
l'articolo 57 e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis. - 1.
Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo
ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica,
certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. 2. Quando un documento
informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una
scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il
notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;
f) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis. -
1. Il notaio ha facolta' di rettificare, fatti salvi i diritti dei
terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata,
contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti
alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione
della pubblicita', mediante propria certificazione contenuta in atto
pubblico da lui formato.»; g) all'articolo 62, primo comma, la
parola: «giornalmente» e' sostituita dalle seguenti:
«entro il giorno successivo»; h) dopo l'articolo 62 sono
inseriti i seguenti: «Art. 62-bis. - 1. Il notaio per la
conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma,
se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal
Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti
di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta
struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali
informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. 2. Il
Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di cui al comma
1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui
all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici
idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai
documenti conservati nella struttura di cui al comma 1. 3. Le spese
per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e
sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale
del notariato, escluso ogni onere per lo Stato. Art. 62-ter. - 1.
Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio
conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati
su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle
annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre
1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. 2. Il
notaio attesta la conformita' all'originale delle copie di cui al
comma 1. Art. 62-quater. - 1. In caso di perdita degli atti, dei
repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta
e' obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione
con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del
regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071. 2. La ricostruzione
degli atti di cui al comma 1 puo' essere, altresi', richiesta da
chiunque ne ha interesse. 3. Ai fini della ricostruzione possono
essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate
presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici
registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da
chiunque posseduta. 4. Non si fa luogo al procedimento di
ricostruzione se e' disponibile una copia di sicurezza eseguita
nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis,
comma 1.»; i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:
«Art. 66-bis. - 1. Tutti i repertori e i registri dei quali e'
obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su
supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il notaio provvede alla tenuta
dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della
struttura di cui all'articolo 62-bis. 3. Con uno o piu' decreti non
aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa,
sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la
protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le
regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori,
per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per
la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal
notaio. Art. 66-ter. - 1. La tenuta del repertorio informatico,
sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.»;
l) all'articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti
parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura
di cui all'articolo 62-bis.»; m) dopo l'articolo 68 sono
inseriti i seguenti: «Art. 68-bis. - 1. Con uno o piu' decreti
non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la
semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del
notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la
DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) le tipologie di firma
elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis
che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto
pubblico, ferma restando l'idoneita' dei dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al
comma 1 dell'articolo 62-bis; c) le regole tecniche per la
trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli
atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis
e 62-ter; d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte
del notaio di quanto previsto alla lettera c); e) le regole tecniche
per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di
cui all'articolo 62-bis; f) le regole tecniche per l'esecuzione delle
ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento
agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori
formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la
cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro
distretto. 2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono
stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione
di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile,
le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della
copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura
civile. 3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e
62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 68-ter. - 1. Il
notaio puo' rilasciare copie su supporto informatico degli atti da
lui conservati, anche se l'originale e' stato formato su un supporto
analogico. Parimenti, puo' rilasciare copie su supporto cartaceo,
degli stessi atti, anche se informatici. 2. Quando l'uso di un
determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e'
altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui
conservati sul supporto indicato dal richiedente. 3. Il notaio
attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle
copie apponendo la propria firma digitale.»; n) la rubrica del
Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
sostituita dalla seguente: «Capo IV - Degli atti che si
rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie
di documenti.»; o) L'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
«Art. 73. - 1. Il notaio puo' attestare la conformita'
all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo,
di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in
originale o copia conforme.»; p) all'articolo 138, comma 2,
cosi' come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite
dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»; q)
all'articolo 142, comma 1, lettera b), cosi' come modificato
dall'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249,
dopo le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le
seguenti: «o nell'articolo 52-bis, comma 2,».
Art. 2
Modifica al regio
decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562
1. Al regio decreto-legge
23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.
562, dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis.
- 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate
informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre
annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalita'
determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16
febbraio 1913, n. 89.».
Art. 3
Modifica alla legge 3
agosto 1949, n. 577
1. Alla legge 3 agosto
1949, n. 577, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art.
2-bis. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita'
di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio
delle sue funzioni.».
Art. 4
Disposizioni di
attuazione
1. Con uno o piu' decreti
del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono
stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui
all'articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
nonche' la data di inizio dell'operativita' della struttura di cui
all'articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia
l'obbligo di conservazione delle copie di cui all'articolo 62-ter
della medesima legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2
luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli:
Alfano