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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 644/2009)

Sul ricorso iscritto al n. 57807/PM del registro di Segreteria,proposto dal sig. U. F., di persona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Crucianelli, in Viterbo alla via Matteotti n. 73 contro a) il Ministero della Difesa b) l’I.N.P.D.A.P. Direzione Generale per l’annullamento,previa sospensione,della determinazione dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Pisa,ad oggetto il recupero di somme in più corrisposte all’odierno ricorrente pari a € 25.623,20 e relative al periodo 31 dicembre 1992 – 31 marzo 2009.

Nella pubblica udienza del 3 dicembre 2009,non comparsa la parte ricorrente,è comparsa la dott.ssa Paola Petracchi per l’I.N.P.D.A.P.

FATTO

Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il 22 aprile 2009 la parte ricorrente ha proposto impugnativa volta all’annullamento dell’epigrafato provvedimento,previa la sospensione dello stesso.

Il ricorrente, ufficiale (capitano) dell’Aeronautica militare cessava dal servizio in data 31 dicembre 1992 con diritto a pensione.

Il Ministero della Difesa in data 22 febbraio 2002 emetteva il decreto (n. 78/A) con cui veniva allo stesso concesso il trattamento pensionistico privilegiato di VI ctg. Tab. A a decorrere dal 31 dicembre 1992 nella misura di € 14.810,21 e,per fine ausiliaria, elevata a € 19.673,98.

Successivamente in data 9 marzo 2006 il Ministero della Difesa emetteva un nuovo decreto (n. 152/A/PO) sostituendo il precedente (n. 78/2002), e con il quale si assegnava il trattamento pensionistico privilegiato di VI ctg. Tab. A a decorrere dal 31 dicembre 1992 nella misura a.l. di € 13.277,68 e,per fine ausiliaria,riliquidando lo stesso in € 18.394,86.

In esecuzione dei menzionati provvedimenti l’I.N.P.D.A.P. di Pisa effettuava il conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva accertando un indebito pari a € 25.623,20 per il periodo 31 dicembre 1992 – 31 marzo 2009;

L’accertato indebito,deduceva la parte ricorrente,determinava una diminuzione della pensione pari a € 150,00 mensili (lorde) con una ritenuta mensile pari a € 441,78.

Il sig. F. eccepiva l’illegittimità del provvedimento e la violazione e falsa applicazione degli artt. 204, 205 e 206 del d.p.R. n. 1092/1973, sussistendo la buona fede del ricorrente visto l’errore commesso dall’Amministrazione,la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241,nonché un eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto il profilo della indeterminatezza del provvedimento di recupero stesso.

La parte ricorrente eccepiva ulteriori profili di illegittimità,in specie la violazione della buona fede e dell’affidamento del percipiente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’insufficiente considerazione del lungo tempo trascorso, la prescrizione di tutte le somme maturate antecedentemente al 19 marzo 1999 anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza contabile.

In data 4 giugno 2009, data successiva all’udienza camerale del 3 giugno 2009, si costituiva in giudizio l’I.N.P.D.A.P. di Pisa depositando documentazione afferente al caso di specie, mentre con successiva memoria depositata il 19 agosto 2009 l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza nel merito della domanda e l’assenza dei presupposti per la tutela cautelare.

Con ordinanza n. 122/2009 in data 30 settembre 2009 il Collegio rigettava l’istanza cautelare,mentre con memoria difensiva dell’11 novembre 2009 l’I.N.P.D.A.P. di Firenze eccepiva l’inammissibilità del ricorso in relazione all’eccezione di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 lett. b) del R.D. 1038/1933,e asseriva la non decorrenza della prescrizione decennale per la ripetizione delle somme indebite,mentre si ribadiva la non decorrenza del termine triennale della registrazione da parte della Corte, visto il rilievo reso dalla Corte dei conti in sede di controllo, e la possibilità di revoca e modifica ai sensi degli artt. 203 – 206 del T.U.

Nella denegata ipotesi del riconoscimento di irripetibilità delle somme non dovute si chiedeva il rigetto della domanda relativa agli oneri risarcitori e più in generale relativa agli oneri accessori, mentre nel caso di ritenuta spettanza delle competenze accessorie l’Ente previdenziale pubblico chiedeva l’imputazione di ogni eventuale ritardo al Ministero della Difesa.

Nell’odierna udienza di discussione, non comparsa la parte ricorrente,la rappresentante dell’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato giuridicamente e va accolto con tutte le conseguenze di legge.

Nel decidere la questione sottoposta all’attenzione del giudice occorre partire dalla sentenza della SS.RR. della Corte dei conti 14 gennaio 1999 n. 1/QM,a cui dire attese le norme di diritto comune (art. 2033 c.c.) e di diritto amministrativo (art. 162 t.u. n. 1092/1973 nel testo sostituito dal d.P.R. n. 138/1986) che regolano la materia e la natura non suscettibile di interpretazione analogica dell’art. 206 t.u. n. 1092/1973,- cui non va riconosciuto carattere di principio generale di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge relative a provvedimenti di revoca o modifica di pensioni definitive – non sussiste la possibilità per il giudice di attribuire rilevo alla buona fede del percettore per somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione su trattamenti provvisori ex art. 162,t.u. n. 1092/1973, pur se sia decorso un notevole lasso di tempo.

Il supremo consesso della giustizia contabile in sede giurisdizionale aveva statuito che la provvisorietà della pensione eliminava in radice ogni discussione perché escludeva l’affidamento nel comportamento dell’ente erogatore; infatti la riserva sulla definitività era idonea a mettere sull’avviso il pensionato in riferimento ad una eventuale restituzione.

Ne derivava, secondo il supremo consesso contabile, l’irripetibilità anche nell’ipotesi di decorrenza di un notevole lasso di tempo.

Alcuni orientamenti giurisprudenziali successivi avevano confermato che nell’erogazione di un trattamento pensionistico a titolo provvisorio, e salvo conguaglio, il percettore non era legittimato a riporre alcuna ragionevole affidamento quanto alla correttezza dei conteggi, sicché l’eventuale indebito era recuperabile, al momento della liquidazione definitiva,senza ostacolo nella buona fede del percettore: cfr. Corte conti Sez. III Centr. 21 gennaio 2004 n. 20/A.

Analogamente Sezione giurisdizionale Regione Basilicata 7 settembre 2004 n. 225 aveva ribadito che alla stregua dei principi generali di cui all’art. 2033 c.c. in materia di pagamento non dovuto, anche la Pubblica amministrazione aveva diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato,ancorché connesso ad erogazione di trattamento provvisorio di pensione,senza che al riguardo potesse assumere rilievo l’indagine sulla natura e sulla scusabilità dell’errore.

Tuttavia,in conseguenza della innovazione normativa dettata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, a seguito della legge dell’11 febbraio 2005 n. 15, la giurisprudenza di questa Corte ha modificato il proprio orientamento (Sezione giurisdizionale della Regione Lombardia 24 giugno 2005 n. 462 e Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige 27 luglio 2006 n. 48).

La nuova base normativa del procedimento amministrativo ha disposto che “la Pubblica Amministrazione nell’adozione di atti non aventi natura autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato,salvo che la legge non disponga diversamente”.

Si è ritenuto di poter utilizzare canoni tipici dei rapporti interprivati quali la buona fede e la correttezza al fine di limitare gli effetti del potere autoritativo imponendo la regola di realizzare l’interesse pubblico senza comprimere eccessivamente gli interessi dei privati.

La pubblica amministrazione agendo iure privatorum, si afferma, non è sostanzialmente diversa da qualunque soggetto che operi nell’ambito dell’ordinamento giuridico e, in quanto tale,è tenuta a seguire i principi di correttezza (buona fede oggettiva) nella propria azione.

Il principio poggiato sulla regola civilistica dell’incondizionata ripetibilità dell’indebito (art. 2033 c.c.) cede,secondo la citata giurisprudenza,di fronte a due regole opposte: l’obbligo di correttezza (buona fede oggettiva) imposto all’Amministrazione nel regolare i rapporti pensionistici e dall’altro il riconoscimento della pretesa del pensionato fondata sull’affidamento incolpevole di fronte ad un provvedimento in un primo tempo più favorevole del dovuto e poi restitutorio.

Il nuovo orientamento ha trovato un solido punto di riferimento nella sentenza delle SS.RR. 7/2007/QM le quali hanno statuito che le maggiori somme incassate dal pensionato a titolo di pensione provvisoria non sono dovute se il ritardo della liquidazione della pensione va oltre i termini fissati per la sua definizione dall’istituto di previdenza: quest’ultimo,pertanto,non può più pretendere il rimborso degli eventuali indebiti corrisposti per il consolidarsi di una situazione di affidamento nella pubblica amministrazione.

In verità le SS.RR. assumono un’interpretazione più favorevole agli interessati di quanto statuito dalle Sezioni Regionali che avevano ritenuta fondata le tesi dei pensionati in caso di percezione per lungo tempo di somme pensionistiche provvisorie indebite delle quali veniva chiesta la ripetizione.

Infatti le SS.RR. prendono a base della loro pronuncia il tempo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento definitivo di pensione: la sola scadenza di detto periodo conosciuto dalle parti giustifica l’affidamento incolpevole del pensionato e determina l’irripetibilità delle somme eccedenti.

Osservano le SS.RR. che “se rientra nella discrezionalità del legislatore e/o dell’amministrazione la fissazione del termine stesso, del tutto vincolata deve ritenersi l’osservanza concreta del termine, che non può essere trasgredito dall’organo competente,sia in caso di previsione legislativa,sia in caso di previsione regolamentare amministrativa. In buona sostanza, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 241 quali integrate dalle disposizioni di legge e regolamentari ex art. 2 della legge stessa hanno innovato non tanto con riguardo all’obbligo – già esistente – di portare a compimento atto dovuti,quanto al rispetto delle modalità stesse all’adempimento,per le quali vige il dovere di adottare un provvedimento espresso entro il termine univocamente applicabile”.

In ordine alla buona fede le Sezioni Riunite hanno rilevato che “il convincimento del pensionato in ordine alla legittimità del trattamento erogatogli scaturisce dalla attendibile coerenza della liquidazione provvisoria determinata in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell’Amministrazione (art. 162,1° comma del d.P.R. n. 1092/1973) e pari al cento per cento della pensione spettante (art. 15, primo comma, della legge 8 agosto 1991 n. 274), soprattutto allorquando il superamento del termine regolamentare previsto dalla legge ovvero autoimposto dall’Amministrazione fa ragionevolmente ritenere che siano stati compiutamente ed effettivamente esercitati i controlli necessari per determinare il quantum definitivo di pensione,con conseguente formazione di un legittimo e tutelabile affidamento nella coerenza e nella stabilità del successivo comportamento dell’amministrazione stessa anche in sede di (tardiva) conversione del trattamento da provvisorio in definitivo; analogamente Sez. I Centr. 11 maggio 2009 n. 311.

Applicando tali principi alla fattispecie oggetto della presente controversia,che riguarda un indebito per il periodo 31 dicembre 1992 – 31 marzo 2009 per cui la parte attorea ha percepito acconti di pensione,va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di recupero e,ove vi siano state ritenute,va dichiarato l’obbligo di restituzione delle somme a favore della parte ricorrente con le competenze accessorie siccome quantificato dalle SS.RR. nella sentenza 10/QM/2002.

Va,pertanto, accolta la richiesta di parte attorea nei sensi di cui in motivazione.

Per quanto attiene alle spese ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. (desumibili dalla natura della controversia) per dichiararle integralmente compensate tra le parti.

Di tale pronuncia,visti gli artt. 53 e 56 del D.L. 25 giugno n. 112,siccome convertito con l. n. 133 del 21 agosto 2008,si dà lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione .

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – Giudice Unico delle Pensioni -,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. U. F. nei confronti a) del Ministero della Difesa b) dell’I.N.P.D.A.P.,respinta ogni contraria istanza ed eccezione,accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2009.

Il Giudice Unico

F.TO Cons. Angelo BAX

Depositata in Segreteria il 14/12/2009

IL DIRIGENTE

F.TO F. PERLO

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