REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA TOSCANA
IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
(Numero 644/2009)
Sul ricorso iscritto al
n. 57807/PM del registro di Segreteria,proposto dal sig. U. F., di
persona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Crucianelli,
in Viterbo alla via Matteotti n. 73 contro a) il Ministero della
Difesa b) l’I.N.P.D.A.P. Direzione Generale per
l’annullamento,previa sospensione,della determinazione
dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Pisa,ad
oggetto il recupero di somme in più corrisposte all’odierno
ricorrente pari a € 25.623,20 e relative al periodo 31 dicembre
1992 – 31 marzo 2009.
Nella pubblica udienza
del 3 dicembre 2009,non comparsa la parte ricorrente,è
comparsa la dott.ssa Paola Petracchi per l’I.N.P.D.A.P.
FATTO
Con ricorso pervenuto
alla segreteria di questa Sezione il 22 aprile 2009 la parte
ricorrente ha proposto impugnativa volta all’annullamento
dell’epigrafato provvedimento,previa la sospensione dello
stesso.
Il ricorrente, ufficiale
(capitano) dell’Aeronautica militare cessava dal servizio in
data 31 dicembre 1992 con diritto a pensione.
Il Ministero della Difesa
in data 22 febbraio 2002 emetteva il decreto (n. 78/A) con cui veniva
allo stesso concesso il trattamento pensionistico privilegiato di VI
ctg. Tab. A a decorrere dal 31 dicembre 1992 nella misura di €
14.810,21 e,per fine ausiliaria, elevata a € 19.673,98.
Successivamente in data
9 marzo 2006 il Ministero della Difesa emetteva un nuovo decreto (n.
152/A/PO) sostituendo il precedente (n. 78/2002), e con il quale si
assegnava il trattamento pensionistico privilegiato di VI ctg. Tab. A
a decorrere dal 31 dicembre 1992 nella misura a.l. di €
13.277,68 e,per fine ausiliaria,riliquidando lo stesso in €
18.394,86.
In esecuzione dei
menzionati provvedimenti l’I.N.P.D.A.P. di Pisa effettuava il
conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva accertando un
indebito pari a € 25.623,20 per il periodo 31 dicembre 1992 –
31 marzo 2009;
L’accertato
indebito,deduceva la parte ricorrente,determinava una diminuzione
della pensione pari a € 150,00 mensili (lorde) con una ritenuta
mensile pari a € 441,78.
Il sig. F. eccepiva
l’illegittimità del provvedimento e la violazione e
falsa applicazione degli artt. 204, 205 e 206 del d.p.R. n.
1092/1973, sussistendo la buona fede del ricorrente visto l’errore
commesso dall’Amministrazione,la violazione degli artt. 7 e 8
della l. 7 agosto 1990 n. 241,nonché un eccesso di potere per
difetto di motivazione anche sotto il profilo della indeterminatezza
del provvedimento di recupero stesso.
La parte ricorrente
eccepiva ulteriori profili di illegittimità,in specie la
violazione della buona fede e dell’affidamento del percipiente,
l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione, l’insufficiente considerazione del lungo tempo
trascorso, la prescrizione di tutte le somme maturate
antecedentemente al 19 marzo 1999 anche sulla scorta di consolidata
giurisprudenza contabile.
In data 4 giugno 2009,
data successiva all’udienza camerale del 3 giugno 2009, si
costituiva in giudizio l’I.N.P.D.A.P. di Pisa depositando
documentazione afferente al caso di specie, mentre con successiva
memoria depositata il 19 agosto 2009 l’Amministrazione eccepiva
l’infondatezza nel merito della domanda e l’assenza dei
presupposti per la tutela cautelare.
Con ordinanza n. 122/2009
in data 30 settembre 2009 il Collegio rigettava l’istanza
cautelare,mentre con memoria difensiva dell’11 novembre 2009
l’I.N.P.D.A.P. di Firenze eccepiva l’inammissibilità
del ricorso in relazione all’eccezione di prescrizione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 71 lett. b) del R.D.
1038/1933,e asseriva la non decorrenza della prescrizione decennale
per la ripetizione delle somme indebite,mentre si ribadiva la non
decorrenza del termine triennale della registrazione da parte della
Corte, visto il rilievo reso dalla Corte dei conti in sede di
controllo, e la possibilità di revoca e modifica ai sensi
degli artt. 203 – 206 del T.U.
Nella denegata ipotesi
del riconoscimento di irripetibilità delle somme non dovute
si chiedeva il rigetto della domanda relativa agli oneri risarcitori
e più in generale relativa agli oneri accessori, mentre nel
caso di ritenuta spettanza delle competenze accessorie l’Ente
previdenziale pubblico chiedeva l’imputazione di ogni eventuale
ritardo al Ministero della Difesa.
Nell’odierna
udienza di discussione, non comparsa la parte ricorrente,la
rappresentante dell’Amministrazione chiedeva il rigetto del
ricorso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è
fondato giuridicamente e va accolto con tutte le conseguenze di
legge.
Nel decidere la questione
sottoposta all’attenzione del giudice occorre partire dalla
sentenza della SS.RR. della Corte dei conti 14 gennaio 1999 n. 1/QM,a
cui dire attese le norme di diritto comune (art. 2033 c.c.) e di
diritto amministrativo (art. 162 t.u. n. 1092/1973 nel testo
sostituito dal d.P.R. n. 138/1986) che regolano la materia e la
natura non suscettibile di interpretazione analogica dell’art.
206 t.u. n. 1092/1973,- cui non va riconosciuto carattere di
principio generale di irripetibilità delle somme indebitamente
corrisposte – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge
relative a provvedimenti di revoca o modifica di pensioni definitive
– non sussiste la possibilità per il giudice di
attribuire rilevo alla buona fede del percettore per somme
erroneamente corrisposte dall’amministrazione su trattamenti
provvisori ex art. 162,t.u. n. 1092/1973, pur se sia decorso un
notevole lasso di tempo.
Il supremo consesso della
giustizia contabile in sede giurisdizionale aveva statuito che la
provvisorietà della pensione eliminava in radice ogni
discussione perché escludeva l’affidamento nel
comportamento dell’ente erogatore; infatti la riserva sulla
definitività era idonea a mettere sull’avviso il
pensionato in riferimento ad una eventuale restituzione.
Ne derivava, secondo il
supremo consesso contabile, l’irripetibilità anche
nell’ipotesi di decorrenza di un notevole lasso di tempo.
Alcuni orientamenti
giurisprudenziali successivi avevano confermato che nell’erogazione
di un trattamento pensionistico a titolo provvisorio, e salvo
conguaglio, il percettore non era legittimato a riporre alcuna
ragionevole affidamento quanto alla correttezza dei conteggi, sicché
l’eventuale indebito era recuperabile, al momento della
liquidazione definitiva,senza ostacolo nella buona fede del
percettore: cfr. Corte conti Sez. III Centr. 21 gennaio 2004 n. 20/A.
Analogamente Sezione
giurisdizionale Regione Basilicata 7 settembre 2004 n. 225 aveva
ribadito che alla stregua dei principi generali di cui all’art.
2033 c.c. in materia di pagamento non dovuto, anche la Pubblica
amministrazione aveva diritto alla ripetizione di quanto
indebitamente pagato,ancorché connesso ad erogazione di
trattamento provvisorio di pensione,senza che al riguardo potesse
assumere rilievo l’indagine sulla natura e sulla scusabilità
dell’errore.
Tuttavia,in conseguenza
della innovazione normativa dettata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241,
a seguito della legge dell’11 febbraio 2005 n. 15, la
giurisprudenza di questa Corte ha modificato il proprio orientamento
(Sezione giurisdizionale della Regione Lombardia 24 giugno 2005 n.
462 e Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige 27
luglio 2006 n. 48).
La nuova base normativa
del procedimento amministrativo ha disposto che “la Pubblica
Amministrazione nell’adozione di atti non aventi natura
autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato,salvo che la
legge non disponga diversamente”.
Si è ritenuto di
poter utilizzare canoni tipici dei rapporti interprivati quali la
buona fede e la correttezza al fine di limitare gli effetti del
potere autoritativo imponendo la regola di realizzare l’interesse
pubblico senza comprimere eccessivamente gli interessi dei privati.
La pubblica
amministrazione agendo iure privatorum, si afferma, non è
sostanzialmente diversa da qualunque soggetto che operi nell’ambito
dell’ordinamento giuridico e, in quanto tale,è tenuta a
seguire i principi di correttezza (buona fede oggettiva) nella
propria azione.
Il principio poggiato
sulla regola civilistica dell’incondizionata ripetibilità
dell’indebito (art. 2033 c.c.) cede,secondo la citata
giurisprudenza,di fronte a due regole opposte: l’obbligo di
correttezza (buona fede oggettiva) imposto all’Amministrazione
nel regolare i rapporti pensionistici e dall’altro il
riconoscimento della pretesa del pensionato fondata sull’affidamento
incolpevole di fronte ad un provvedimento in un primo tempo più
favorevole del dovuto e poi restitutorio.
Il nuovo orientamento ha
trovato un solido punto di riferimento nella sentenza delle SS.RR.
7/2007/QM le quali hanno statuito che le maggiori somme incassate
dal pensionato a titolo di pensione provvisoria non sono dovute se il
ritardo della liquidazione della pensione va oltre i termini fissati
per la sua definizione dall’istituto di previdenza:
quest’ultimo,pertanto,non può più pretendere il
rimborso degli eventuali indebiti corrisposti per il consolidarsi di
una situazione di affidamento nella pubblica amministrazione.
In verità le
SS.RR. assumono un’interpretazione più favorevole agli
interessati di quanto statuito dalle Sezioni Regionali che avevano
ritenuta fondata le tesi dei pensionati in caso di percezione per
lungo tempo di somme pensionistiche provvisorie indebite delle quali
veniva chiesta la ripetizione.
Infatti le SS.RR.
prendono a base della loro pronuncia il tempo entro cui
l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento
definitivo di pensione: la sola scadenza di detto periodo conosciuto
dalle parti giustifica l’affidamento incolpevole del pensionato
e determina l’irripetibilità delle somme eccedenti.
Osservano le SS.RR. che
“se rientra nella discrezionalità del legislatore e/o
dell’amministrazione la fissazione del termine stesso, del
tutto vincolata deve ritenersi l’osservanza concreta del
termine, che non può essere trasgredito dall’organo
competente,sia in caso di previsione legislativa,sia in caso di
previsione regolamentare amministrativa. In buona sostanza, l’entrata
in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 241 quali integrate
dalle disposizioni di legge e regolamentari ex art. 2 della legge
stessa hanno innovato non tanto con riguardo all’obbligo –
già esistente – di portare a compimento atto
dovuti,quanto al rispetto delle modalità stesse
all’adempimento,per le quali vige il dovere di adottare un
provvedimento espresso entro il termine univocamente applicabile”.
In ordine alla buona fede
le Sezioni Riunite hanno rilevato che “il convincimento del
pensionato in ordine alla legittimità del trattamento
erogatogli scaturisce dalla attendibile coerenza della liquidazione
provvisoria determinata in relazione ai servizi risultanti dalla
documentazione prodotta ovvero in possesso dell’Amministrazione
(art. 162,1° comma del d.P.R. n. 1092/1973) e pari al cento per
cento della pensione spettante (art. 15, primo comma, della legge 8
agosto 1991 n. 274), soprattutto allorquando il superamento del
termine regolamentare previsto dalla legge ovvero autoimposto
dall’Amministrazione fa ragionevolmente ritenere che siano
stati compiutamente ed effettivamente esercitati i controlli
necessari per determinare il quantum definitivo di pensione,con
conseguente formazione di un legittimo e tutelabile affidamento nella
coerenza e nella stabilità del successivo comportamento
dell’amministrazione stessa anche in sede di (tardiva)
conversione del trattamento da provvisorio in definitivo;
analogamente Sez. I Centr. 11 maggio 2009 n. 311.
Applicando tali principi
alla fattispecie oggetto della presente controversia,che riguarda un
indebito per il periodo 31 dicembre 1992 – 31 marzo 2009 per
cui la parte attorea ha percepito acconti di pensione,va dichiarata
l’illegittimità del provvedimento di recupero e,ove vi
siano state ritenute,va dichiarato l’obbligo di restituzione
delle somme a favore della parte ricorrente con le competenze
accessorie siccome quantificato dalle SS.RR. nella sentenza
10/QM/2002.
Va,pertanto, accolta la
richiesta di parte attorea nei sensi di cui in motivazione.
Per quanto attiene alle
spese ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. (desumibili dalla
natura della controversia) per dichiararle integralmente compensate
tra le parti.
Di tale pronuncia,visti
gli artt. 53 e 56 del D.L. 25 giugno n. 112,siccome convertito con l.
n. 133 del 21 agosto 2008,si dà lettura del dispositivo e
delle ragioni di fatto e diritto della decisione .
P.Q.M.
La Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la Toscana – Giudice Unico delle
Pensioni -,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig.
U. F. nei confronti a) del Ministero della Difesa b)
dell’I.N.P.D.A.P.,respinta ogni contraria istanza ed
eccezione,accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi
per la compensazione delle spese processuali.
Così deciso in
Firenze nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2009.
Il Giudice Unico
F.TO Cons. Angelo BAX
Depositata in Segreteria
il 14/12/2009
IL DIRIGENTE
F.TO F. PERLO