SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato –
Art. 10 CE – Direttiva 2006/112/CE – Sesta
direttiva IVA – Obblighi in regime interno – Controllo
delle operazioni imponibili – Condono»
Nella causa C 174/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai
sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 marzo 2007,
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra M. Afonso, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata sig. dal
sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito
dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente
di sezione, dai sigg. A. Tizzano e A. Borg Barthet (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di accertare che, estendendo con l’art. 2,
comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento
ordinario n. 196/L alla GURI n. 229 del 27 dicembre 2003;
in prosieguo: la «legge n. 350/2003»), all’anno
2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, concernente le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) (Supplemento ordinario n. 240/L alla
GURI n. 305 del 31 dicembre 2002; in prosieguo: la
«legge n. 289/2002»), e prevedendo di conseguenza in
maniera espressa e generale la rinuncia all’accertamento delle
operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta
relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni
dell’art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), e degli
artt. 193-273 del titolo XI della direttiva del Consiglio
28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune
di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), che
hanno sostituito dal 1° gennaio 2007 gli artt. 2 e
22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta
direttiva»), in combinato disposto con l’art. 10 CE.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
2 L’art. 2,
punti 1 e 2, della sesta direttiva stabiliva:
«Sono soggette all’imposta sul valore
aggiunto [(in prosieguo: l’«IVA»)]:
1. le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso
all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in
quanto tale;
2. le
importazioni di beni».
3 L’art. 22
della sesta direttiva stabiliva:
«(…)
4. Ogni soggetto passivo deve presentare una
dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito
dagli Stati membri (…)
(…)
5. Ogni soggetto passivo deve pagare l’importo
netto dell’imposta sul valore aggiunto al momento della
presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono
tuttavia stabilire un’altra scadenza per il pagamento di questo
importo o per riscossioni di acconti provvisori.
(…)
8. (…) gli Stati membri hanno la facoltà
di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad
assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare
le frodi.
(…)».
4 L’art. 2,
n. 1, lett. a), c) e d), della direttiva 2006/112 che ha
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la sesta
direttiva stabilisce:
«[s]ono soggette all’IVA le operazioni
seguenti:
a) le cessioni
di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato
membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)
c) le
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di
uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto
tale;
d) le
importazioni di beni».
5 Ai
sensi dell’art. 206 della direttiva 2006/112:
«Ogni soggetto passivo che è debitore
dell’imposta deve pagare l’importo netto dell’IVA
al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista
all’art. 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire
un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o
riscuotere acconti provvisori.
(…)».
6 In
base all’art. 250, n. 1, della direttiva 2006/112:
«Ogni soggetto passivo deve presentare una
dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per
determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello
delle detrazioni da operare, comprese, nella misura in cui sia
necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo
complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali
detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».
7 L’art. 252
della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:
«1. La dichiarazione IVA deve essere
presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati
membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la
scadenza di ogni periodo di imposta.
2. Gli Stati membri fissano la durata del periodo di
imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.
Tuttavia gli Stati membri possono stabilire una
durata diversa, comunque non superiore ad un anno».
8 Ai
sensi dell’art. 273 della direttiva 2006/112:
«Gli Stati membri possono stabilire nel
rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne
e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi
altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta
riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che
questi obblighi non diano luogo negli scambi tra Stati membri a
formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
La normativa nazionale
La legge n. 289/2002
9 Gli
artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002, che disciplinano
rispettivamente l’«Integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi» e la «Definizione automatica per gli anni
pregressi», riguardano sia l’IVA sia altre imposte e
prelievi obbligatori.
– L’art. 8
della legge n. 289/2002
10 In
sostanza, l’art; 8 della legge n. 289/2002 prevede la
possibilità per i soggetti passivi di presentare una
dichiarazione integrativa IVA al fine di rettificare le dichiarazioni
già presentate per i periodi di imposta compresi fra 1998 ed
il 2001.
11 In
forza dell’art. 8, comma 6, di questa legge, la
presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini dell’IVA
comporta, per quanto riguarda importi pari alla maggior imposta sul
valore aggiunto risultante da tale dichiarazione aumentata del 100%,
vale a dire un importo di IVA dovuta doppio rispetto a quello
dichiarato dal soggetto passivo, l’estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, l’esclusione della punibilità
del contribuente per alcuni reati tributari e comuni nonché
l’esclusione di qualsiasi controllo fiscale.
12 L’art. 8,
comma 9, di detta legge consente a taluni soggetti passivi di essere
esonerati da qualsiasi verifica diversa da quella relativa alla
coerenza delle loro dichiarazioni integrative.
13 L’art. 8,
comma 10, della legge n. 289/2002 prevede che talune categorie
di soggetti passivi non possono tuttavia beneficiare delle
disposizioni di tale articolo 8.
– L’art. 9
della legge n. 289/2002
14 L’art. 9
della legge n. 289/2002 riguarda la «Definizione
automatica per gli anni pregressi». I periodi di imposta che
rientrano in tale definizione automatica corrispondono a quelli cui
si riferisce l’art. 8 della legge n. 289/2002.
15 In
base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione centrale normativa e contenzioso del 21 febbraio 2003,
la dichiarazione per la definizione automatica, prevista all’art. 9
della legge n. 289/2002, ha per oggetto, a differenza della
dichiarazione integrativa ai fini dell’IVA prevista all’art. 8
della stessa legge, non la dichiarazione di maggiori imponibili, ma
l’esposizione dei dati necessari per determinare le somme che
devono essere versate per ottenere il beneficio del condono.
16 In
base all’art. 9, comma 10, lett. b) e c), di detta
legge, la definizione automatica ai fini dell’IVA comporta, per
il contribuente interessato, l’estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, l’esclusione della punibilità
per taluni reati tributari e per taluni reati extra tributari
connessi ai primi, nonché l’esclusione di qualsiasi
controllo fiscale.
17 In
forza dell’art. 9, comma 14, della legge n. 289/2002,
talune categorie di soggetti passivi sono esclusi dal beneficio di
detta definizione automatica.
La legge n. 350/2003
18 L’art. 2,
comma 44, della legge n. 350/2003 stabilisce in particolare:
«Le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le
medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002,
per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il
16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
(…)».
Fase precontenziosa del procedimento
19 Ritenendo
che l’estensione dell’applicazione degli artt. 8 e 9
della legge n. 289/2002 al periodo d’imposta relativo al
2002, operata dall’art. 2, n. 44, della legge
n. 350/2003, sia incompatibile con gli artt. 2 e 22 della
sesta direttiva nonché con l’art. 10 CE, la
Commissione, conformemente alla procedura prevista all’art. 226 CE,
ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida in data
28 giugno 2006.
20 Con
lettera 11 settembre 2006 tale Stato membro ha contestato
l’incompatibilità fatta valere dalla Commissione.
21 Insoddisfatta
della risposta fornita dalla Repubblica italiana, la Commissione ha
inviato a tale Stato membro, con lettera 12 dicembre 2006,
un parere motivato con cui la invitava a conformarsi al medesimo
entro due mesi dalla sua ricezione.
22 Nella
sua risposta del 12 febbraio 2007 a detto parere motivato,
la Repubblica italiana ha di nuovo contestato l’esistenza di
tale incompatibilità.
23 In
tale contesto, la Commissione ha deciso di introdurre il presente
ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
24 Nel
ricorso la Commissione ha fatto riferimento agli argomenti che ha
sviluppato nell’ambito della causa che ha dato luogo alla
sentenza 17 luglio 2008, causa C 132/06,
Commissione/Italia (non ancora pubblicata nella Raccolta).
25 Essa
ha tuttavia ricordato i punti essenziali della sua analisi nonché
taluni aspetti specifici della normativa comunitaria in materia di
IVA anche alla luce della sentenza 28 settembre 2006, causa
C-128/05, Commissione/Austria (Racc. pag. I 9265).
26 A
tale riguardo la Commissione ha sostenuto che da questa sentenza
deriva che, in linea generale, uno Stato membro non ha il potere di
semplificare le modalità di riscossione dell’IVA fino al
punto di mettere in pericolo o addirittura escludere la stessa
applicazione di tale imposta ad una intera categoria di operazioni
imponibili.
27 Nel
controricorso la Repubblica italiana ha anch’essa fatto
riferimento ai suoi argomenti nell’ambito della causa che ha
dato luogo alla sentenza Commissione/Italia, sopra menzionata, e si è
limitata all’esposizione di alcuni elementi supplementari.
28 Essa
fa valere in particolare che la sentenza Commissione/Austria
sopramenzionata non è pertinente nella fattispecie in quanto
la normativa nazionale oggetto di tale causa aveva per effetto di
esonerare totalmente una categoria di soggetti passivi dai loro
obblighi di dichiarazione e versamento dell’IVA in relazione ad
operazioni future, mentre tale non sarebbe il caso relativamente alle
disposizioni della normativa italiana di cui trattasi.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
29 In
via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dalle conclusioni
del suo ricorso, la Commissione intende far accertare che la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa
incombono in particolare in forza della direttiva 2006/112, mentre,
nella lettera di diffida e nel parere motivato che ha inviato a tale
Stato membro, essa si è basata sulle disposizioni della sesta
direttiva.
30 A
tale riguardo occorre ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito
di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE deve
essere valutata alla luce della normativa comunitaria in vigore alla
scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro
di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (sentenze
10 settembre 1996, causa C 61/94,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 42;
9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc.
pag. I 7773, punto 32, e 5 ottobre 2006, causa
C-275/04, Commissione/Belgio (Racc. pag. I 9883, punto 34).
31 Tuttavia,
se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono
in linea di principio essere estese al di là degli
inadempimenti fatti valere nella lettera di diffida e nel dispositivo
del parere motivato, ciononostante la Commissione è
legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che
trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto
comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati
confermati da nuove disposizioni (sentenza Commissione/Belgio, cit.,
punto 35).
32 Nella
fattispecie è pacifico che gli obblighi derivanti dall’art. 2,
n. 1, lett. a), c) e d), nonché dagli artt. 193-273
della direttiva 2006/112 erano già applicabili in forza degli
artt. 2, nn. 1 e 2, nonché 22 della sesta direttiva.
33 Pertanto
la Commissione è legittimata a far accertare che la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza degli artt. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e
193-273 della direttiva 2006/112.
Sul merito
34 In
via preliminare occorre ricordare che, al punto 53 e nel dispositivo
della sentenza Commissione/Italia sopra menzionata, la Corte ha
constatato che la Repubblica italiana, avendo previsto agli artt. 8
e 9 della legge n. 289/2002 una rinuncia generale e
indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili
effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta, è
venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli
artt. 2 e 22 della sesta direttiva, nonché
dell’art. 10 CE.
35 Nella
fattispecie è pacifico che l’art. 2, comma 44,
della legge n. 350/2003 estende, in particolare, l’applicazione
delle disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002,
concernenti i periodi di imposta relativi agli anni 1998-2001, al
periodo di imposta relativo all’anno 2002.
36 Ne
deriva che per gli stessi motivi esposti nella sentenza
Commissione/Italia, sopramenzionata, il presente ricorso deve essere
accolto.
37 Pertanto
occorre constatare che, estendendo con l’art. 2, comma 44,
della legge 350/2003 all’anno 2002 il condono fiscale previsto
agli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 e prevedendo, di
conseguenza, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento
delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo
d’imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
delle disposizioni dell’art. 2, n. 1, lett. a),
c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva 2006/112, che
hanno sostituito dal 1° gennaio 2007 gli artt. 2 e
22 della sesta direttiva, nonché dell’art. 10 CE.
Sulle spese
38 Ai
sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha
concluso per la condanna della Repubblica italiana e quest’ultima
è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla
alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Estendendo con
l’art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all’anno
2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale
e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili
effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno
2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che
ad essa incombono in forza delle disposizioni dell’art. 2,
n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193-273 della
direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che
hanno sostituito, dal 1° gennaio 2007, gli artt. 2
e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari –
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, nonché dell’art. 10 CE.
2) La Repubblica
italiana è condannata alle spese.
Firme
Lingua processuale: l'italiano.